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07 settembre 2008

2008-09-08 "A QUILIANO nel 2006 ......... 61 superi del VALORE BERSAGLIO PROTEZIONE PER LA SALUTE " per l'OZONO


TRATTO DAL SITO DELLA REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE ANNUALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
- ANNO 2006 -
REVISIONE ZONIZZAZIONE

1.2.2 OZON0
Anche con riferimento alla normativa riguardante l’Ozono è utile richiamare alcune“definizioni” del Legge 183/04:
• valori bersaglio per la protezione della salute umana e per la protezione della vegetazione: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;
• obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e per la protezione della vegetazione: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo è conseguito nel lungo periodo, sempre che sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente”;
• soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana di esposizione di breve durata della popolazione in generale, e raggiunto il quale è necessario un intervento immediato;
soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale è necessario fornire al pubblico adeguate informazioni in ordine ai livelli di concentrazione ed ai comportamenti da tenere;
Per la valutazione preliminare dei livelli di ozono, in base alla quale procedere alla zonizzazione del territorio, il d.Lgs 183/04 prevede che qualora non si disponga di misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e agglomerati, sia possibile affiancare ai risultati del rilevamento altri metodi di valutazione obiettiva o di stima.
Successivamente alla valutazione preliminare, le valutazioni devono essere effettuate annualmente, secondo i criteri stabiliti all’art. 6 del d. Lgs 183/04.
Tale articolo prevede in particolare che la misurazione in continuo in siti fissi sia obbligatoria in tutte le zone o agglomerati in cui, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine.
Anche per le zone in cui si registrano o si stimano livelli di ozono inferiori agli obiettivi a lungo termine è necessario mantenere il monitoraggio, integrato con altri metodi di valutazione, quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell’aria e la misura contestuale del biossido di azoto.
La norma relativa all’ozono prevede inoltre la misurazione nelle aree urbane e suburbane dei precursori dell'ozono, ai fini dell'analisi delle tendenze.
La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto, ed i compostivorganici volatili (COV) del caso.

3.4 Indicatori statistici e trend - Ozono


3.4.1 Protezione della salute
Il superamento del valore stabilito per la soglia di allarme, pari a 240 μg/m3 come media oraria, non si registra, a partire dal 2001, in nessuna stazione di rilevamento regionale.
Si registrano ancora superamenti della soglia di informazione, pari a 180 μg/m3 come media oraria, in entrambe le zone della zonizzazione. I superamenti avvengono nel periodo compreso tra Aprile e Settembre ed il loro numero è strettamente correlato con la situazione climatica del periodo.
Per il 2006 si registra il superamento del valore bersaglio per la protezione della salute, (120g/m3, come media massima giornaliera di 8 ore, da non superare per più di 25 giorni per anno civile,come media su 3 anni) in almeno una postazione in entrambe le zone della zonizzazione Ozono.Nelle postazioni che non superano il valore bersaglio risulta superato l’obiettivo a lungo termine (120g/m3, come media massima giornaliera di 8 ore nell’arco di un anno civile).

Numero superi per anno. al valore bersaglio per la salute


Quarto (Urbana) ANNO 2002 - 32 ANNO 2003 - 54 ANNO 2004 - 7 ANNO 2005- 0 ANNO 2006 - 37
Aquasola (Urbana) ANNO 2002 - 18 ANNO 2003 - 62 ANNO 2004 - 20 ANNO 2005 - 0 ANNO 2006 - 25
Firenze di Genova(Urb residen)ANNO 2002 - 19 ANNO 2003 - 13 ANNO 2004 - 4 ANNO 2005 - 3 ANNO 2006 - 24
Quiliano (suburb)ANNO 2002 - 6 ANNO 2003 - 79 ANNO 2004 - 38 ANNO 2005 - - ANNO 2006 - 61
Giovi (suburba) ANNO 2004 - 5 ANNO 2005 - 0 ANNO 2006 - 5
Cengio (Rurale) ANNO 2002 - 13 ANNO 2003 - 44 ANNO 2004 - 0 ANNO 2005 - 30 ANNO 2006 - 52
Chiappa (suburbana) Zona B ANNO 2005 - 96 ANNO 2006 - 91

CONSIDERAZIONI DI UNITI PER LA SALUTE

A Quiliano come si può notare dai dati sopracitati nel 2003 vi sono stati 79 superi al valore bersaglio per la salute,nel 2004 38;nel 2005 dato non disponibile , nel 2006 61 superi.
NELL'attività svolta nel 2008 (un monitoraggio sperimentale effettuato con campionatori ad alto volume dall'Arpal a Capo Vado e Savona e presentato in Provincia a Savona a luglio) nelle conclusioni troviamo: "PER L'OZONO RISULTANO SUPERATI I VALORI BERSAGLIO PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DELLA VEGETAZONE NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE.Inoltre nel 2006 si è registrato un aumento,rispetto al 2005,del numero di giorni di superamento della soglia di informazione."
VISTO CHE:
La Zona 2 – Savonese - comprende i Comuni di Savona Vado e Quiliano
ed è identificabile con la sottozona 2b di cui al paragrafo 5.2 del Piano di risanamento della qualità dell’aria;
Restiamo in attesa di avere puntuali informazioni sulla qualità dell'aria e soprattutto di opportuni provvedimenti a tutela della nostra salute e del nostro ambiente .
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CI SEMBRA INDISPENSABILE CHE LA POPOLAZIONE SIA CORRETTAMENTE INFORMATA SECONDO LE NORME DI LEGGE IN VIGORE

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