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27 febbraio 2020

Matteo Ceruti: Sulla legittimazione dei comuni a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in ipotesi di dissenso in conferenza di servizi

Tratto da Rivista Giuridica dell’ Ambiente 



Sulla legittimazione dei comuni a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in ipotesi di dissenso in conferenza di servizi
dell Avv. Matteo Ceruti
CONSIGLIO DI STATO, Sez. I – parere 25 settembre 2019, n. 2534 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri – Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 
Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 – in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale. 
Con la pronuncia in commento la Sezione I del Consiglio di Stato ha espresso il parere, richiesto dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla “Legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127”[1].
In particolare il citato Dipartimento, premettendo che pervengono alla Presidenza del C.d.M. numerose opposizioni (ai sensi del citato art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) proposte da amministrazioni comunali chiamate ad esprimersi in seno a conferenze di servizi su progetti di impianti od opere da autorizzare da parte di amministrazioni prevalentemente regionali, poneva al Consiglio di Stato in sede consultiva i seguenti due quesiti:
1°) in termini generali, se le amministrazioni comunali possano rientrare tra i soggetti deputati alla cura dei cd. “interessi sensibili” menzionati dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 -ossia tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini- e, dunque, risultare conseguentemente legittimate a sollevare l’opposizione al Cd.M. prevista dalla medesima disposizione;
2°) se sussista una particolare situazione di legittimazione comunale ad azionare tale strumento oppositivo nell’ambito del procedimento di AIA-autorizzazione integrata ambientale.
Sul primo quesito di natura generale il Consiglio di Sato, sulla base di un’esegesi testuale dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, della ratio del d.lgs. n. 127 del 2016 e del quadro legislativo statale generale e di settore, chiarisce di essere del parere che i Comuni, che abbiano manifestato il proprio motivato dissenso in seno alla conferenza di servizi, almeno in linea di principio, non possano considerarsi titolari della “legittimazione” a sollevare opposizione a tutela dei citati interessi “sensibili” perché l’amministrazione comunale è ente esponenziale della collettività locale competente per la tutela della generalità degli interessi, quando invece la disposizione in esame richiederebbe un’apposita “preposizione” all’esercizio di funzioni di tutela di quegli interessi “sensibili”, con competenze -che si precisa- debbono essere “eminentemente tecnico-scientifiche”. Di talché, si sostiene nel parere, tali amministrazioni si identificano tendenzialmente con quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 17 della stessa legge n. 241 del 1990 le cui valutazioni tecniche in materia di tutela ambientale, culturale, paesaggistica e della salute dei cittadini sono non surrogabili.
Una tale conclusione -chiarisce il Consiglio di Stato- non può tuttavia essere espressa in termini assoluti in quanto un potere di opposizione comunale potrebbe comunque ravvisarsi allorquando la pertinente legislazione speciale di settore, statale o regionale, attribuisca o deleghi talune competenze in materia di tutela ambientale, paesaggistica o sanitaria ai Comuni. Il tutto con l’ulteriore precisazione, però, che all’uopo non basterà una norma (statale o regionale) di attribuzione o di delega di funzioni di tutela in quanto tali, ma occorrerà che queste ultime si concretizzino in pareri (o comunque in atti di assenso) di natura tecnica, potenzialmente non surrogabili e di per sè ostativi al rilascio dell’autorizzazione in conferenza di servizi.
Di qui, dunque, l’invito alla Presidenza del C.d.M. a verificare l’ammissibilità dell’opposizione comunale sulla base di una conseguente analisi della specifica disciplina di settore applicata nel caso concreto.
Su tali conclusioni si impongono un paio di sintetiche osservazioni.
La prima è che, sulla base della disamina della legislazione statale di settore condotta nel parere del Consiglio di Stato, gli spazi effettivi di legittimazione comunale all’opposizione, seppure non preclusi in toto, risultano davvero molto limitati, anche in materie in cui il ruolo comunale appare in realtà centrale; così, ad esempio, viene negato un tale potere in materia di autorizzazione paesaggistica, anche laddove il rilascio della stessa sia stata delegata dalla Regione ai Comuni (ai sensi dell’art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42 del 2004).
Il secondo rilievo attiene alla limitazione operata dalla Sezione I del Cons. Stato del novero delle amministrazioni (preposte alla cura degli interessi sensibili) legittimate a sollevare l’opposizione alle sole autorità aventi competenze tecnico-scientifiche, con sostanziale identificazione nelle amministrazioni dell’art. 17, comma 2 della legge n. 241/1990, ossia ARPA, ASL, Soprintendenze, Vigili del fuoco, ecc.
In proposito si evidenzia come un tale esito interpretativo risulti in significativo contrasto con l’orientamento (espresso sia dai Tar che dallo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale) volto a negare un effettivo ruolo decisionale di queste autorità tecniche in occasione del rilascio delle autorizzazioni ambientali in quanto ritenute titolari di semplici funzioni consultive e non dotate di competenze proprie da esprimere nelle conferenze di servizi decisorie[2].
Cosicché  si è conseguentemente pervenuti ad affermare che il parere negativo espresso da ARPA nelle conferenze di servizi non impone(va) -nel sistema previgente alla “riforma Madia”- di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri in quanto, appunto, le agenzie per la protezione dell’ambiente non sono titolari di competenze decisorie[3].
Appare difficile in questo momento prevedere se a prevalere sarà la posizione del Consiglio di Stato in sede consultiva o quella del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Sulla base del medesimo principio enunciato sulla prima questione, col parere in esame viene fornita risposta anche al secondo quesito posto dalla Presidenza del C.d.M., relativo all’individuazione degli spazi di legittimazione comunale ad azionare lo strumento oppositivo nello specifico procedimento di rilascio dell’AIA-autorizzazione integrata ambientale, considerando la particolare disposizione dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede al comma 6 che nell’ambito della conferenza “vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265”.
E così, sul presupposto che ai fini della “legittimazione” a proporre l’opposizione non risulta sufficiente un qualsivoglia riconoscimento di funzioni di tutela ambientale e sanitaria, risultando necessaria un’attribuzione di competenza caratterizzata da connotazioni tecniche e specialistiche, nel parere si perviene alla conclusione che dall’esame del combinato disposto dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 216-217 del Testo unico delle leggi sanitarie si evincerebbe che le competenze attribuite al sindaco del Comune di ubicazione dell’industria insalubre sottoposta ad AIA non presentano (più) le originarie caratteristiche di specificità e tecnicità, tali da fondare la legittimazione all’opposizione ex art. 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo.
Questo perché il potere del sindaco quale autorità sanitaria locale in tema di industrie insalubri sarebbe stato significativamente ridimensionato dalla normativa in materia di AIA che non consente di ipotizzare come ancora applicabile la potestà di preventiva inibitoria del sindaco cui sono ormai attribuiti solo poteri di prescrizione (comma 6 dell’art. 29-quater) e di richiesta di riesame dell’autorizzazione integrata in caso di circostanze intervenute successivamente al suo rilascio e rilevanti sotto il profilo della salute pubblica (comma 7 dello stesso articolo).
Una tale esegesi, pur fondata su una pregevole ricostruzione del quadro legislativo, non pare tuttavia valorizzare appieno il dato testuale, anche alla luce dell’evoluzione normativa della disciplina di rilascio dell’AIA.
Si deve infatti considerare che il citato comma 6 dell’art. 29-quater del Codice dell’ambiente statuisce in termini che appaiono piuttosto chiari che nella conferenza di servizi “vengono” (e non “possono essere”) “acquisite” (e non “valutate” o “considerate”) le “prescrizioni” (e non le “valutazioni” o il “parere”) del sindaco.
L’imprescindibilità di tali prescrizioni sindacali -quale si desume dalla lettera della legge- ha poi assunto ulteriore pregnanza con l’intervenuta soppressione dell’originaria disposizione del d.lgs. n. 59 del 2005 che prevedeva che delle stesse si potesse prescindere in caso di mancata espressione del Comune entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento[4]. Per cui è sulla base di una tale previsione normativa, ormai superata, che si era affermato il principio per cui l’assenza delle prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 in sede di conferenza non comporta(va) l’illegittimità dell’AIA[5].
Alla luce di quanto testè precisato, se risulta senz’altro persuasiva la tesi espressa nello stesso parere del Consiglio di Stato qui in commento ove si nega l’esistenza di una potestà comunale di veto al rilascio dell’AIA, pare assai meno ragionevole la tesi per cui  le prescrizioni sindacali attinenti non all’an ma al quomodo dell’attività dell’industria insalubre -volte cioè alla conformazione dell’attività medesima secondo modalità  ritenute indispensabili per la tutela della salute pubblica locale- non possano considerarsi (almeno potenzialmente) vincolanti in sede di conferenza; in particolare ove tali prescrizioni siano fondate su conformi pareri di organi tecnici, ancorché -è questo il punto- non invitati in conferenza, evenienza quest’ultima per nulla peregrina, in particolare per le ASL. Il tutto con ogni conseguenza in termini di riconoscimento della legittimazione comunale all’opposizione in caso di rilascio, all’esito della conferenza, di un’AIA priva di tali prescrizioni sindacali.
In conclusione, se col parere in esame, da un lato, assistiamo ad un ridimensionamento (ancorché non ad una radicale esclusione) del ruolo comunale in seno alle conferenze di servizi in materia ambientale che per certi versi andrebbe più attentamente calibrato (in particolare, in materia di AIA), d’altro canto si assegna opportunamente alle autorità tecniche in materia sanitaria ed ambientale una centralità in seno alle conferenze di servizi che sinora era stata negata dalla giurisprudenza la quale ne aveva, al più, “tollerato” la partecipazione alle conferenze decisorie quali soggetti privi di competenze proprie.
E tuttavia v’è il concreto rischio che un tale riconoscimento di centralità del parere delle autorità tecniche si riveli sostanzialmente velleitario laddove -a seguito del d.lgs. n. 127/2016- le stesse amministrazioni che abbiano espresso un dissenso “qualificato” sono onerate di proporre un ricorso in opposizione al C.d.M. avverso la determinazione della conferenza: iniziativa quest’ultima che difficilmente può prescindere da valutazioni politico-amministrative (tant’è che per le amministrazioni statali dissenzienti l’opposizione è proposta dal Ministro competente) e che appare per certi versi incompatibile con la stessa missione tecnico-scientifica di questi organismi.
In un tale contesto si crede di essere facili profeti nel prevedere che ben poche opposizioni verranno proposte da ASL, ARPA o Vigili del Fuoco.
L’obiettivo di deflazionare il carico gravante sul Consiglio dei ministri sarà senz’altro raggiunto; ma probabilmente con l’effetto di aumentare il contenzioso giurisdizionale.
In ogni caso, con gravi rischi di ulteriore indebolimento della tutela procedimentale degli (ex) “interessi sensibili”.
Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato
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Coronavirus: cosa è bene sapere

Tratto da  Apotecanatura 

Coronavirus: cosa è bene sapere per evitare allarmismi

Sul finire del 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato all’OMS di avere identificato a Wuhan, nella Cina centrale, un nuovo ceppo di Coronavirus: il Covid-19 (Betacoronavirus), associato a un focolaio di casi di polmonite registrati in quell’area.
I Coronavirus (CoV), così chiamati per le loro punte a forma di corona, rappresentano un’ampia famiglia di virus respiratori che determinano malattie da lievi a moderate. Si ritiene che possano causare una percentuale significativa di molti dei comuni raffreddori sia negli adulti che nei bambini.
Sintomi e contagio
sintomi sono quelli classici delle virosi (simil influenzali): febbre, astenia, rinofaringite con secrezione nasale, starnuti, tosse stizzosa.
In un certo numero di casi può sopraggiungere la cosiddetta “fame d’aria” che caratterizza l’evoluzione verso una forma di polmonite. Si deve tuttavia segnalare che anche i quadri evolutivi più gravi come la SARS (Sindrome respiratoria acuta grave) del 2002 e la MERS (Sindrome respiratoria mediorientale) del 2012 potevano presentare un quadro clinico iniziale alle alte vie respiratorie.
Per quanto rari, sono infine possibili anche sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale sotto forma di gastroenterite.
La trasmissione avviene per contagio tramite le goccioline di secrezione della saliva provenienti dai colpi di tosse o dagli starnuti che successivamente vengono inalate da un soggetto sano che si trova nelle vicinanze. 
Rara, invece, la contaminazione fecale.
Circa l’origine, sappiamo che i Coronavirus sono virus a RNA che spesso mutano, ma per infettare l’uomo occorre una corrispondenza biologica tra il recettore virale e la cellula umana. Nel passaggio da animale a uomo (“salto di specie” o “spillover“) i virus possono mutare assumendo i caratteri per sviluppare l’infezione nell’uomo. Questa modalità, ben studiata, è possibile e dimostrata nei virus influenzali.


Gli elementi caratterizzanti il COVID-19 in una animazione grafica in 3D del Coronavirus 
Guarigione nel 98% dei casi
Il decorso dell’infezione da Coronavirus, nella stragrande maggioranza dei casi, evolve verso la guarigione secondo tempi variabili in relazione alle risorse immunitarie individuali. Come sempre accade nelle malattie infettive, la concomitanza di altre patologie (diabete, insufficienza renale, cardiopatia, broncopatia cronica, immunodeficienza di qualsiasi causa e tipo), risulta determinante negli esiti della malattia, costituendo, di fatto, un determinante di mortalità.
Per quanto riguarda i dati attuali a disposizione risulta che mentre la mortalità da SARS era del 10% circa e quella da MERS del 30% circa, quella da Coronavirus 2019-nCoV si attesta al 2% o poco superiore.
I casi più gravi sembrano riguardare maschi anziani con comorbidità, mentre nei bambini l’infezione dà in media una sintomatologia meno severa. Ai fini di una valutazione corretta di rischio di contagio occorre tenere presente che i contatti a rischio sono costituiti da:
  • Permanenza/viaggi con soggetti affetti da coronavirus nCoV-2019;
  • Coabitazione con pazienti che presentano l’infezione;
  • Esposizione associata agli operatori della sanità.....
Continua  la lettura qui 

24 febbraio 2020

L’ Udienza di domani 25 Febbraio 2020 è stata annullata

Informiamo che l’ Udienza di domani 25 Febbraio 2020  è stata annullata dal Tribunale di Savona per la problematica del COVID-19.
Al momento non  conosciamo la nuova data .


23 febbraio 2020

Ordinanza della Regione Liguria per l’ emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblichiamo l’ ordinanza  N. 1 del 2020   Della Regione Liguria per il contenimento e la gestione dell‘ emergenza epidemiologica da COVID -19 






22 febbraio 2020

MARTEDI' 25 FEBBRAIO LA NUOVA UDIENZA IN PROCURA A SAVONA

MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020 NUOVA UDIENZA   
DEL PROCESSO NEL QUALE SONO A GIUDIZIO 
26 MANAGER DI TIRRENO POWER

Parleranno 
Fabrizio Minichilli
PhD STATISTICO - EPIDEMIOLOGO presso CNR-IFC, National Research Council Institute of Clinical Physiology

Statistico ed Epidemiologo nel campo dell'epidemiologia ambientale e clinica con particolare riferimento ai temi rifiuti e salute, siti di interesse nazionale per le bonifiche e salute, percezione del rischio, Valutazione di impatto sulla salute, acque potabili e salute con particolare attenzione agli effetti dell'arsenico. Referente di unità operativa in progetti nazionali come EpiambNet. Membro di segreterie come quella dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e del Coordinamento Regionale Ambiente e Salute della Regione Toscana. 


  Dottor Giovanni  Ghirga Medico  ISDE
Direttore Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia ,Referente ISDE Italia per i rapporti con Heal esperto sugli effetti sanitari del carbone                       


Prof.Gianni Tamino




Gianni Tamino è docente di Biologia generale all’Università degli Studi di Padova, dove attualmente svolge attività di ricerca nel campo dei rischi legati alle applicazioni biomolecolari. È stato membro della Camera dei Deputati e del Parlamento europeo, dove ha seguito in particolare la normativa comunitaria in tema di biotecnologie. È attualmente membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della Commissione Interministeriale per le Biotecnologie. .



GENOVA: La verifica sui valori di inquinamento nell'area del porto è da rifare, lo dice il Consiglio di Stato’

Tratto da Telenord

La verifica sui valori di inquinamento nell'area del porto è da rifare, lo dice il Consiglio di Stato

Accolto l'appello del Comitato Porto Aperto, i livelli dei metalli pesanti nell'aria sono sopra la media

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dal comitato Porto Aperto contro il Ministero dell’Ambiente e l’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e ha imposto all’amministrazione la riapertura del procedimento avviato dallo stesso Comitato e dall’Associazione VAS per la verifica dello stato dell’inquinamento che deriva dall’attività delle riparazioni navali e della zincheria che opera all’interno del porto. 
Il comitato Porto Aperto, da sempre denuncial’incompatibilità tra un tipo di industria fortemente inquinante, come quella delle riparazioni navali, e la vicinanza del centro di Genova. 
In particolare i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato e sottolineato l’importanza della relazione dell' Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (Ispra) che evidenzia la fondatezza di molte delle rivendicazioni del Comitato.
Le analisi di Ispra, hanno, infatti, evidenziato valori medi di cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, rame, zinco e manganese molto più alti della media consentita nel resto degli stati europei, sottolineando che esistono delle criticità ambientali ben definite presso l’area del porto di Genova e presso le zone circostanti.
È dal 2016 che il Comitato Porto Aperto, presieduto dal recentemente scomparso Fulvio Silingardi, si batte per far sì che l’impatto dell’inquinamento sulle aree limitrofe del porto venga riesaminato. Finalmente dopo la sentenza del Consiglio di Stato il procedimento sulla valutazione dell’inquinamento potrà ripartire da zero, sotto la vigilanza del comitato.

21 febbraio 2020

Il mondo non riesce garantire ai bambini una vita sana e un clima adatto al loro futuro


Tratto da  Nostro figlio

Il mondo non riesce garantire ai bambini una vita sana e un clima adatto al loro futuro

21 febbraio 2020
A causa dei cambiamenti climatici e delle pratiche commerciali dannose, la Commissione convocata da dall'OMS, dall'UNICEF e da The Lancet lancia l'allarme per la salute dei bambini, l'ambiente in cui vivono e il loro futuro. 

La ricerca: "Un futuro per i bambini del mondo"


Un importante rapporto della Commissione convocata dall'OMS, dall'UNICEF e da The Lancet ha rilevato una minaccia per la salute e il futuro di tutti i bambini e ragazzi del mondo. Questo a causa del degrado ecologico, dei cambiamenti climatici e dalle pratiche di marketing di sfruttamento, che spingono in direzione dei fast food, incentivando al consumo di bevande zuccherate, alcol e tabacco anche i più giovani.
Dalla ricerca "Un futuro per i bambini del mondo" si evince che nessun paese si sta preoccupando di proteggere adeguatamente la salute dei bambini, il loro ambiente e il loro futuro. I dati sono stati estrapolati confrontando 180 paesi, considerando i bambini e il loro benessere, la salute, l'istruzione e l'alimentazione.
Ha dichiarato l'ex primo ministro della Nuova Zelanda e copresidente della Commissione, Helen Clark:
Nonostante i miglioramenti della salute dei bambini e degli adolescenti negli ultimi 20 anni, i progressi si sono arrestati. È stato stimato che circa 250 milioni di bambini sotto i cinque anni nei paesi a basso e medio reddito sono a rischio di non raggiungere il loro potenziale di sviluppo. Ma ancora più preoccupante è che ogni bambino in tutto il mondo deve ora affrontare minacce dovute ai cambiamenti climatici e alle pressioni commerciali. I paesi devono rivedere il loro approccio alla salute dei bambini e degli adolescenti, per garantire che non solo ci prendiamo cura dei nostri figli oggi, ma proteggiamo il mondo che erediteranno in futuro.

I danni dovuti al cambiamento climatico minacciano il futuro dei bambini


Secondo il rapporto, se entro il 2100 il riscaldamento globale superasse i 4 ° C in linea con le attuali proiezioni, ciò porterebbe a devastanti conseguenze sulla salute per i bambini, a causa dell'innalzamento dei livelli degli oceani, delle ondate di calore, della proliferazione di malattie come la malaria, la dengue e la malnutrizione.  ....
Afferma il ministro Awa Coll-Seck del Senegal, copresidente della Commissione:
Più di 2 miliardi di persone vivono in paesi in cui lo sviluppo è ostacolato da crisi umanitarie, conflitti e catastrofi naturali, problemi sempre più legati ai cambiamenti climatici. Mentre alcuni dei paesi più poveri hanno tra le più basse emissioni di CO2, molti sono esposti agli impatti più duri di un clima in rapido cambiamento. Promuovere oggi condizioni migliori per i bambini per sopravvivere e prosperare a livello nazionale non deve comportare costi per erodere il futuro dei bambini globalmente.... 

Un manifesto per un'azione immediata sulla salute dei bambini e degli adolescenti


Per proteggere i bambini, gli autori indipendenti della Commissione chiedono un nuovo movimento globale guidato da e per i bambini.
Le raccomandazioni specifiche includono:
  1. Fermare le emissioni di CO2 con la massima urgenza, per garantire ai bambini un futuro su questo pianeta
  2. Porre i bambini e gli adolescenti al centro dei nostri sforzi per raggiungere uno sviluppo sostenibile
  3. Nuove politiche e investimenti in tutti i settori per lavorare verso la salute e i diritti dei minori
  4. Tenere conto delle necessità dei bambini nelle decisioni politiche
  5. Rafforzare la regolamentazione nazionale del marketing commerciale dannoso, supportata da un nuovo protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia
Il dott. Richard Horton, caporedattore della famiglia di riviste The Lancet, ha dichiarato:
L'opportunità è eccezionale. Le prove sono disponibili. Gli strumenti sono a portata di mano. Dal capo di stato al governo locale, dai leader delle Nazioni Unite a bambini stessi, questa Commissione chiede la nascita di una nuova era per la salute dei bambini e degli adolescenti. Ci vorranno coraggio e impegno. È il test supremo della nostra generazione.
Secondo Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'UNICEF bisogna mettere benessere dei bambini al di sopra di ogni cosa:
È tempo di pensare alla salute dei bambini, porli in cime alle priorità di ogni governo e mettere il loro benessere prima di tutto.

19 febbraio 2020

Martedi 25 febbraio 2020 nuova udienza del processo nel quale sono a giudizio 26 manager di Tirreno Power.

 La  prossima  udienza  sara’ Martedi  25 febbraio  2020  .Per non dimenticare  ripubblichiamo alcuni post 


UNITI PER LA SALUTE.  Quando i cittadini si battono per la tutela dei loro diritti  nel solco dell’articolo 32 della Costituzione
La centrale di Vado Ligure – Quiliano funziona da oltre quarant’anni in un contesto densamente abitato, vicinissima a Savona, su un tratto di costa con insediamenti abitati ininterrotti. Nonostante sia un complesso di notevole potenza (due gruppi a carbone da 330 MW ciascuno ed un gruppo a gas da 760 MW) nel 2007 la centrale chiese un ulteriore potenziamento: ancora altro carbone (460 MW).
Questa incredibile richiesta trovò però l’opposizione di associazioni, di medici, comitati, partiti e cittadini e numerosi comuni del territorio, che evidenziavano i problemi che la letteratura medico-scientifica legava alla combustione del carbone sottolineando che la centrale era situata in pieno centro abitato.



Sul progetto di potenziamento l’Istituto Tumori di Genova in un documento a firma di Federico Valerio dichiarò Nella relazione presentata da Tirreno Power vi sono gravi lacune metodologiche che mettono in discussione le tranquillizzanti conclusioni del documento. In sintesi: errori ed omissioni nelle stime delle emissioni di polveri fini primarie e secondarie; sottostima delle emissioni di gas serra; sottovalutazione dei dati derivanti da studi su bioindicatori; errori metodologici sull’impatto sanitario”.
Opposizione al potenziamento, quindi, proprio perché originata da una maggior consapevolezza relativamente al danno ambientale e sanitario provocato dal carbone, documentato da studi scientifici internazionali, ma soprattutto da un Ente terzo e sicuramente super partes come l’Ordine dei Medici della Provincia di Savona che a proposito di quei gruppi a carbone, in un documento ufficiale parlò di minaccia reale e consistente per la salute e per la vita dei cittadini della provincia di Savona e ancora “….. nelle aree interessate dalle ricadute delle emissioni della centrale si osservano elevati tassi standardizzati di mortalità, rispetto alla media regionale e nazionale sia per tutte le cause, che per malattie neoplastiche, cardio e cerebrovascolari ...
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Un gruppo di cittadini del territorio nel 2007  si era costituito in associazione, dandosi per nome “Uniti per la salute”, a significare l’intento e l’impegno nella difesa e tutela della salute di tutti; iniziò un faticoso lavoro di studio e di ricerca  basato sull’approfondimento scientifico, sulla analisi dei vari documenti ufficiali e norme di legge, avvalendosi di studi medici e scientifici nazionali ed internazionali, compresi gli importantissimi documenti prodotti dall’Ordine dei Medici della Provincia di Savona....Continua qui

INTERVISTA ALL' AVVOCATO MATTEO CERUTI


Tratto da Recommon
Il 9 marzo 2019, il tribunale di Savona si e' espresso sull'accettazione delle parti civili al processo per disastro ambientale e sanitario che coinvolge i manager ed i direttori della società Tirreno Power (Engie e Sorgenia) dal 2000 fino al marzo 2014, quando i gruppi a carbone della centrale di Vado Ligure gestita dalla società furono sequestrati dalla Procura.
Tratto da Recommon 
Processo Vado Ligure - Intervista a Gianfranco Gervino d
31 gennaio 2019



Intervista a Gianfranco Gervino di Uniti per la Salute, in apertura del processo per disastro ambientale e sanitario contro i manager della Tirreno Power, che gestivano i gruppi a carbone della centrale di Vado Ligure. Intervista di Antonio Tricarico

Riportiamo il post del 17 dicembre 2019


Centrale a carbone di Vado Ligure: per il Cnr eccessi di mortalità nelle aree più esposte: Video

Centrale a carbone di Vado Ligure: per il Cnr eccessi di mortalità nelle aree più esposte           di Monica Panetto
Nell'area della centrale a carbone Tirreno Power a Vado Ligure – dismessa cinque anni fa – negli anni compresi tra il 2001 e il 2013, sono stati riscontrati eccessi di mortalità (+ 49%) nelle aree a maggiore esposizione a inquinamento atmosferico. È questo ciò che emerge da uno studio condotto da un gruppo di epidemiologi ambientali dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa che ha valutato la relazione tra esposizione ad inquinanti atmosferici e rischio di mortalità e ricovero in ospedale per cause tumorali e non tumorali. Il lavoro è stato pubblicato recentemente su Science of the Total Environment.
“L’esposizione a biossido di zolfo (SO2) e ossidi di azoto (NOx) è stata stimata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) mediante un modello di dispersione, che ha considerato le emissioni da fonti industriali, portuali e stradali – spiega Fabrizio Bianchi, coordinatore del gruppo –. L’area è stata suddivisa in quattro classi di esposizione a inquinanti (diversi livelli con inquinamento di crescente intensità). La relazione tra effetti sulla salute ed esposizione a inquinamento atmosferico è stata studiata per uomini e donne, confrontando ciascuna delle tre categorie con maggiore concentrazione di inquinanti con quella a minore concentrazione, tenendo conto dell’età e della condizione socio-economica della popolazione (indice di deprivazione)”.
Gli scienziati hanno preso in esame la popolazione residente nei 13 anni considerati in 12 comuni dell’area, per un totale di 144.019 persone. Nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell’apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per tumori del polmone tra gli uomini (+59%). L’analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito risultati coerenti con quelli della mortalità.
Di tutto questo abbiamo parlato con Fabrizio Bianchi.  
Il ricercatore sottolinea l’importanza di programmi di sorveglianza adeguati e di una valutazione preventiva degli impatti sulla salute che possono avere le fonti che si conoscono come maggiormente inquinanti.  “Mentre a Vado Ligure le due sezioni a carbone sono state fermate nel 2014 - sottolinea -, molte altre centrali in Italia, in Europa e nel mondo continuano a funzionare. Nel nostro Paese si parla di un’uscita dal carbone nel 2025. Noi speriamo che questi risultati facciano riflettere sul fatto che prima si abbandona l’impiego del carbone e dei combustibili fossili e ci si avvia sulla strada delle risorse rinnovabili e meglio è per la salute su scala locale, regionale e nazionale. Senza contare tutto il discorso sui cambiamenti climatici”.