
Tratto da ALTALEX
Rischio amianto: elemento soggettivo del reato e nesso di causalitàdi Domenico Chindemi
Facendo seguito alla prima parte sulla trattazione del rischio amianto in cui sono stati analizzati gli obblighi del datore di lavoro con riguardo alla condizioni di lavoro, i profili di responsabilità penale e la responsabilità degli amministratori delle società, verranno, di seguito, esaminati l’elemento soggettivo del reato e, quindi, dell’illecito, che vanno accertati con riferimento alle nozioni conosciute o conoscibili all'epoca della condotta e non a quelle successivamente acquisite (diversamente da quanto può avvenire per il rapporto di causalità) e il nesso di causalità a cui occorre prestare particolare attenzione in considerazione del tempo di incubazione della malattia (circa 40 anni) e, quindi, del tempo remoto di assunzione delle spore di amianto, che rende ardua l’individuazione dell’eventuale responsabile e degli stessi profili di responsabilità.
Rischio amianto: elemento soggettivo del reato e nesso di causalità
di Domenico Chindemi
Sommario:
1) Elemento soggettivo del reato;
2) Nesso di causalità;
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