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01 settembre 2012

Taranto ILVA : La vicenda AiA mette a nudo inerzie ed inefficienze dello Stato

Tratto da Agoramagazine

Taranto ILVA : La vicenda AiA mette a nudo inerzie ed inefficienze dello Stato


 
La vicenda di Taranto ha consentito a molti italiani di “scoprire” l’AIA. Uno strumento di grande efficacia per la prevenzione e il contenimento degli inquinanti, generati dal sistema industriale e immessi nelle matrici ambientali atmosfera, acqua e suolo.
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) riguarda circa 7000 impianti di competenza delle Regioni e 200 dello Stato.
 Quello che invece è poco conosciuto, riguarda le parti della direttiva istitutiva dell’aia che, non hanno trovato ancora attuazione a causa dell’inerzia o della
 consapevole decisione del soggetto che avrebbe dovuto realizzarla ovvero per la parte di propria competenza, il Ministero dell’Ambiente e in parte del legislatore nazionale.


Il riferimento riguarda, l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale, l’emanazione del Regolamento per i controlli da parte delle autorità pubbliche competenti e infine l’istituzione di un procedimento che, consente al cittadino di trovare giustizia su questioni che riguardano la lesione dei suoi interessi in campo ambientale. 
L’Osservatorio Nazionale previsto dall’art 13 del decreto legislativo 59 del 2005 serve, per la verifica dell’applicazione della direttiva ed è al servizio delle autorità competenti (AC; soggetto pubblico deputato al rilascio dell’aia).
L’istituzione dell’Osservatorio determina l’obbligo per le AC di comunicare ogni anno al Ministero dell’Ambiente, sia i dati concernenti, le domande di aia ricevute che, le aia rilasciate e i successivi aggiornamenti e infine un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dell’aia. L’Osservatorio è un organo di garanzia per conoscere e rendere accessibile, ai cittadini i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente. 
Insomma, solo attraverso l’Osservatorio e gli obblighi che questo comporta un cittadino, potrà sapere se l’inceneritore del suo paese ha l’aia, Se sono state rispettate le prescrizioni e qual è la situazione degli inquinanti prodotti e che, riguardano atmosfera, acqua e suolo.

La seconda inadempienza è la mancata applicazione di quanto disposto dalle direttive 4 e 35 del 2003, relativamente all’accesso alla giustizia per le questioni riguardanti la valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale. In verità a essere rigorosi questi obblighi discendono dagli obblighi alla Convenzione di Aarhus.
La norma comunitaria denominata “ accesso alla giustizia “ prevede che gli Stati devono garantire il riconoscimento di un “interesse sufficiente” o la violazione di un diritto, istituendo una procedura di ricorso che deve essere “ giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa” dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale, così da poter contestare la legittimità sostanziale e procedurale di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico.
Collegato ai controlli in genere e all’aia in particolare è infine, la mancata emanazione del Regolamento di recepimento dei cosiddetti requisiti minimi per le ispezioni ambientali, come definiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/331/CE.  
Altre considerazioni riguardano l’aia visti, il proliferare sui media del dibattito su questo strumento di politica ambientale che, dovrebbe “animare” ogni azione ecologista. Particolare importanza assume, nel procedimento di Aia la corretta applicazione dell’’art. 7 comma 7 del Dlgs 59/2005 recita: L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure riguardanti le condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto.”
La determinazione delle misure che limitino le emissioni, nei transitori di avvio/arresto impianto è un’operazione di estrema complessità sia per il riconoscimento univoco delle condizioni operative che lo identificano, sia per l’individuazione delle limitazioni efficaci, di carattere tecnico e gestionali, che si possono applicare. 

Altra osservazione riguarda le migliori tecnologie disponibili (MTD). Nel Dlgs 59/2005 l’installazione della Migliore Tecnica Disponibile (MTD) non appare mai imposta come un obbligo giuridico in se stesso, perché il titolare dell’azienda non è obbligato dalla legge a installarla, è obbligato a rispettare il limite che gli sarà imposto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Le due cose, anche se, di fatto, sostanzialmente coincidono, a livello puramente formale sono totalmente diverse.
 Infatti, va rilevato che l’installazione della MTD è, per così dire, una scelta obbligata a livello tecnico per il titolare dell’azienda, il quale non ha verosimilmente altra scelta legale e sostanziale per raggiungere l’obiettivo voluto dalla norma e cioè il rispetto del limite imposto nell’aia.

Infine alcune considerazioni sulle polveri sottili (particolato atmosferico) che, come è noto. riguardano polveri con diametro pari a 10 millesimi di millimetro e ancor più, di diametro inferiore. Dal punto di vista della composizione il particolato è costituito da una frazione organica e inorganica. La componente organica a sua volta si differenzia in carbonio elementare (prodotto dell’incompleta combustione di combustibili fossili) e carbonio organico (miscela di idrocarburi e composti ossigenati che originano da processi di combustione). La componente inorganica del particolato è a sua volta costituita prevalentemente da nitrati (NO3)−, solfati (SO4)− −, (NH4) +, metalli.
Il particolato può essere emesso tal quale dalle sorgenti fisse o formarsi in seguito (secondario) per effetto di reazioni chimiche (coadiuvate da radiazione solare, umidità relativa) tra specie emesse allo stato gassoso m diossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3), composti organici volatili (COV) e altre specie (ozono, OH) presenti nell’atmosfera oltre la sorgente emissiva.  
Da tali considerazioni deriva che, per controllare il fenomeno dell’esposizione al particolato, per talune situazioni particolarmente critiche da valutare di volta in volta, oltre a misure di tipo primario per la riduzione del particolato tal quale (ad esempio elettrofiltro, filtro a tessuto, sistemi Venturi), potrebbe essere necessario adottare misure di controllo mirate alla riduzione dei precursori di particolato (SO2, NOx, NH3, COV) sia in fase preventiva. sia successiva alla loro formazione.
Ad esempio per la riduzione della formazione degli ossidi di azoto da centrali termoelettriche si possono impiegare adeguate tecniche come per l’abbattimento degli ossidi di azoto s’impiegano specifiche tecniche (SCR, SNCR). Il controllo del particolato da sorgenti fisse, è questione alquanto complessa, giacché esiste la componente secondaria; pertanto a un controllo in emissione, potrebbe accadere che il contributo della componente primaria potrebbe essere minimale (vedi cicli combinati a gas naturale), mentre in immissione, a seguito di reazioni chimiche, ci potrebbe essere un significativo apporto da componente secondaria.

Le questioni legate alla concessione dell’aia e la partecipazione al procedimento costituiscono la “spina dorsale” per la modifica dell’inquinamento nelle zone dove sono presenti impianti con impatti significativi sull’ambiente e quindi sulla salute delle persone.

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