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30 agosto 2016

Conferenze dei servizi : Il nuovo art. 14 quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche

Tratto Gruppodinterventogiuridicoweb.com

A quando un Mc Donald’s dentro il Colosseo?

Colosseo, interno. Immaginiamo per un solo momento che cosa vorrebbe dire per noi italiani perderlo...
Il livello di civiltà di un Paese si misura anche e soprattutto con l’attenzione con cui cura e difende il proprio ambiente, la propria salute pubblica, i propri beni culturali.    Grandi patrimoni come l’ambiente e la cultura sono anche grandi risorse economiche per la nostra Italia, impossibile da dimenticare.
L’Italia, grazie al Governo Renzi, ha fatto recentemente un imbarazzante passo indietro, dalle conseguenze potenzialmente disastrose.
Infatti, il 28 luglio 2016 è entrato in vigore, nel silenzio generale, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha radicalmente modificato in negativo le disposizioni inerenti la conferenza di servizi.

Insomma, quando le amministrazioni pubbliche preposte alla difesa di interessi ambientali, sanitari o culturali esprimevano il loro parere contrario, la decisione veniva rimessa all’esame collegiale del Consiglio dei Ministri o della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome.
Com’è noto, nelle conferenze di servizi vengono convocate le varie amministrazioni pubbliche competenti per l’esame, l’espressione di pareri e la decisione sulle attività amministrative più disparate (es. opere pubbliche, rilascio di autorizzazioni, ecc.).   In precedenza, in caso di “motivato dissenso … espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione” veniva “rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano …  in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata … in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali”.

Il nuovo art. 14
 quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) prevede decisioni a maggioranza semplice delle amministrazioni pubbliche partecipanti.  Le “amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”dissenzienti rispetto alla decisione finale della conferenza di servizi possono solo proporre formale opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto del Ministro competente, “entro 10 giorni dalla … comunicazione … a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza” (art. 14 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.).Oggi non è più così.
A quel punto, il Presidente del Consiglio convoca le varie amministrazioni competenti per raggiungere un’intesa: qualora non sia raggiunta, se ne occuperà il Consiglio dei Ministri che decide definitivamente. A maggioranza, ovviamente.
La nuova formulazione del testo normativo apre la strada potenzialmente a infiniti piccoli e grandi scempi ambientali e culturali: basta che entro dieci giorni dalla comunicazione formale della decisione assunta in conferenza di servizi non riesca a intervenire l’atto ministeriale di opposizione e lo “scempio a maggioranza” sarà legittimo ed esecutivo.......
Il sonno della ragione genera mostri.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

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