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13 maggio 2019

Matilde Lombardi:Diritti umani e ambiente: cosa prevede il diritto internazionale

Riportiamo integralmente questo interessante post  del 24 marzo 2018 tratto da Osservatorio diritti
diritti umani

Diritti umani e ambiente: cosa prevede il diritto internazionale

Il diritto dell'uomo all'ambiente esiste? Chi può farlo funzionare? E quando la tutela dell'ambiente è collegata ai diritti umani? Cosa dicono Onu, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Corte interamericana e Commissione Africana? Ecco la risposta del Master in Diritti umani della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

di Matilde Lombardi
Mentre è in corso la terza edizione del Festival dei diritti umani di Milano dedicata all’ambiente, è fondamentale chiedersi se un diritto dell’uomo all’ambiente esista e in quali forme. Negli ultimi anni l’attenzione pubblica si è concentrata sul problema della tutela dell’ambiente, soprattutto alla luce delle evidenti catastrofi ecologiche causate dall’uomo. I pericoli sono numerosi e l’umanità ha iniziato a intravedere i possibili effetti della continuata mancanza di rispetto e di attenzione nei confronti del pianeta in cui viviamo. Le conseguenze di inquinamento, cambiamenti climatici e sfruttamento incontrollato delle risorse naturali sono terribilmente visibili. Un’opera di cooperazione e coordinazione delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale può arginarne gli effetti.

Ambiente e diritti umani: pochi gli strumenti giuridici

Uno degli ambiti in cui si inserisce con maggior forza il dibattito sulle tematiche ambientali è quello dei diritti umani. La mancata tutela dell’ambiente influisce infatti sulla possibilità di garantire un adeguato rispetto e godimento di tali diritti.
Il tema dell’ambiente, tuttavia, è entrato nel dibattito internazionale solo in tempi relativamente recenti, motivo per cui nella maggior parte degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani continua a mancare un riferimento diretto ed esplicito all’ambiente e, di fatto, non si può ancora dire che esista un diritto all’ambiente autonomamente azionabile.

La definizione Onu sull’ambiente umano

Il primo riconoscimento del legame tra l’ambiente ed i diritti umani si è avuto nel 1972, quando nell’ambito della Conferenza di Stoccolma è stata adottata la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano. L’articolo 1 della Dichiarazione dice:

«L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future».

L’importanza di tale riconoscimento risiede nella possibilità di individuare una componente ambientale nella protezione dei diritti umani, che dunque entra a far parte degli obblighi esistenti in capo agli Stati di rispettare, proteggere e realizzare ciascun diritto.

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e l’ambiente

Oltre a tali riconoscimenti di carattere generale, alcuni trattati adottati dopo il 1972 contengono, invece, un esplicito riferimento all’ambiente. L’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia (1989) garantisce il diritto alla salute, prendendo in considerazione i rischi dovuti all’inquinamento.

Diritti umani e diritto internazionale per i popoli indigeni

L’articolo 29 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, invece, attribuisce inequivocabilmente il diritto alla conservazione e protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse,.....

Quali sono i diritti umani legati alla tutela dell’ambiente

La tutela dell’ambiente viene collegata a numerosi diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all’acqua, il diritto al cibo, il diritto alla vita familiare, il diritto all’informazione, il diritto all’abitazione, il diritto a un adeguato standard di vita, nonché ai diritti cosiddetti culturali relativamente ai popoli indigeni.

Diritto a un ambiente salubre e all’acqua

Il collegamento è stato operato attraverso l’interpretazione delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni non governative e delle corti internazionali. Potendo menzionare soltanto gli interventi più significativi, occorre ricordare il Commento Generale n. 14 del Comitato internazionale sui diritti economici, sociali e culturali che, nell’interpretare il contenuto del diritto al miglior standard di salute garantito dall’articolo 12 dell’omonimo Patto, ha specificato che esso include il diritto a un ambiente salubre.
A questo ha fatto seguito il Commento Generale n. 15 che, nel riconoscere l’esistenza di un autonomo diritto all’acqua, come parte integrante del diritto ad un adeguato standard di vita, ha posto l’esigenza di proteggere i corsi d’acqua ed i bacini idrici dall’inquinamento e dallo sfruttamento incontrollato al fine di assicurare l’accesso all’acqua anche alle future generazioni.

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Corte interamericana e Commissione Africana: i contributi alla definizione di diritti umani e ambiente

Ruolo importante è stato svolto dai sistemi regionali di tutela dei diritti umani e, in particolare, dalle corti che, attraverso la loro opera interpretativa, hanno precisato e ampliato il contenuto degli obblighi relativi alla protezione dell’ambiente. Il sistema europeo, basato sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha contribuito poco allo sviluppo della tutela dell’ambiente essendo ammessi ricorsi solo da parte delle vittime della violazione di un diritto. Il collegamento tra ambiente e diritti umani è stato, in ogni caso, riconosciuto solo in presenza di un chiaro nesso causale in relazione al diritto alla vita e all’integrità personale, alla famiglia ed all’abitazione.
La Corte Interamericana dei diritti dell’uomo ha avuto invece un approccio più ampiograzie alla possibilità di fare riferimento al diritto dei popoli indigeni all’integrità della propria terra ancestrale. Attraverso un’interpretazione innovativa ed estensiva del diritto di proprietà, essa ha riconosciuto la tutela dell’ambiente come bene autonomo, strettamente legato alla cultura, alla vita spirituale, nonché all’economia ed alla sussistenza dei popoli indigeni.
La Commissione Africana, infine, rappresenta un’eccezione, poiché la Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli comprende anche una serie di diritti della collettività. La Corte Africana ha, dunque, potuto riconoscere la tutela dell’ambiente in relazione, non solo al diritto alla salute, ma anche ai diritti culturali e sociali dei popoli.

Diritto all’ambiente: possibili solo azioni individuali

Oltre alla tutela indiretta dell’ambiente tramite il ricorso a diritti generali dell’uomo, si possono individuare una serie di diritti di natura procedurale specificamente collegati all’ambiente. Tali diritti sono stati per la prima volta delineati nella Dichiarazione di Rio del 1992 e comprendono il diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione al processo decisionale, in riferimento a questioni ambientali, e il diritto all’accesso alla giustizia in collegamento al rispetto dei primi due.
Occorre a questo punto precisare che incorporare il diritto all’ambiente nel sistema di tutela dei diritti umani rappresenta un risultato importante, ma inevitabilmente limitato. La protezione dei diritti umani è per definizione incentrata sugli individui, a parte rari casi in cui comprende determinati gruppi di persone, come i popoli indigeni. In altri termini, la possibilità di azionare la tutela del diritto all’ambiente rimarrebbe in ogni caso limitata alle iniziative dei singoli per pretendere il rispetto da parte dei propri Stati degli obblighi internazionali e, in ogni caso, sarebbe ammissibile solo ove sia possibile provare il nesso di causalità tra l’azione o l’omissione dello Stato e la lesione subita dall’individuo. Ciò è particolarmente complesso, per non dire impossibile allo stato attuale, per quanto riguarda i danni causati dai cambiamenti climatici. Per essi la scienza ha ricostruito un collegamento con l’azione dell’uomo che non è sufficiente per determinare il sorgere della responsabilità statale per violazione dei diritti dell’uomo.

Corte interamericana: la responsabilità extraterritoriale

Un’altra questione particolarmente controversa riguarda l’ipotesi della responsabilità extraterritoriale degli Stati, cioè la possibilità che la responsabilità di uno Stato sorga anche per violazioni dei diritti umani provocate dallo stesso al fuori del proprio territorio. Di recente la Colombia si è rivolta alla Corte Interamericana dei diritti dell’uomo con una serie di quesiti riguardanti l’interpretazione e l’ampiezza della tutela predisposta dalla Convenzione Interamericana dei diritti dell’uomo relativamente agli obblighi di tutela ambientale. Nel suo parere consultivo pronunciato il 15 novembre 2017, la Corte ha chiarito che gli Stati hanno l’obbligo di rispettare le norme internazionali in materia ambientale e che la responsabilità di ciascuno Stato sorge anche qualora il mancato rispetto di tali norme provochi conseguenze al di fuori del proprio territorio. Un individuo che veda danneggiato il proprio diritto alla salute o alla vita da un’azione od omissione di uno Stato diverso dal proprio può invocare la responsabilità di detto Stato.
Ciò è reso possibile dall’interpretazione del concetto di giurisdizione degli Stati, che la Corte amplia fino a includere azioni od omissioni su cui lo Stato ha l’effettivo controllo. Pertanto, almeno nel sistema interamericano di tutela dei diritti umani, viene riconosciuta la responsabilità per danni transfrontalieri, nel caso in cui lo Stato sapeva o avrebbe dovuto sapere delle conseguenze dannose di una propria azione od omissione su individui residenti in altri Stati.

Diritto dell’uomo a un ambiente salubre

Rimangono, comunque, molti vuoti di tutela, che potrebbero almeno parzialmente essere colmati dando all’ambiente un riconoscimento autonomo nel sistema dei diritti umani.
Solo pochi giorni fa, il 5 marzo, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui Diritti umani e l’Ambiente, John H. Knox, in un discorso davanti alla Commissione dei Diritti Umani, ha riflettuto sul fatto che sia ormai giunto il momento per il riconoscimento di un autonomo diritto dell’uomo a un ambiente salubre. Nonostante i molti passi in avanti fatti negli ultimi anni e la crescente attenzione verso la protezione dell’ambiente, ciò non è più sufficiente.
Sebbene la creazione di un tale diritto non sia cosa semplice, Knox ritiene che i tempi siano maturi quantomeno per una risoluzione delle Nazioni Unite che, pur non essendo giuridicamente vincolante, costituirebbe una forte pressione politica per gli Stati a muoversi nella direzione giusta. Egli specifica che, in realtà, non si tratterebbe di imporre nuovi obblighi in capo agli Stati, ma soltanto di chiarire quanto è stato già affermato in relazione agli altri diritti umani e che ormai è evidente: la protezione dell’ambiente è fondamentale per assicurare il pieno godimento dei diritti dell’uomo. Citando Victor Hugo, Knox ribadisce:« È impossibile resistere ad un’idea il cui momento è ormai giunto».

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