
Class action per il risarcimento dei danni alla salute!
SMOG: DOPO LA DENUNCIA DEL CODACONS PARTONO GLI AVVISI DI GARANZIA. I CITTADINI POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RISARCIMENTO DEI DANNI . ECCO COME.
Come avrete letto sui giornali o sentito in tv, la Procura di Milano ha emesso degli Class action nei confronti del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, del Sindaco di Milano, Letizia Moratti, e del Presidente della Provincia, Guido Podestà.
L’inchiesta nasce proprio da un esposto del Codacons, che denunciava – dati alla mano - il superamento costante delle soglie di inquinamento atmosferico a Milano come in altre città d’Italia.
E i dati da noi forniti sono a dir poco allarmanti: una media di 8.220 morti l’anno è da attribuirsi agli effetti a lungo termine delle concentrazioni di PM10 superiori ai 20 µg/m3.
In due anni sono stati 53.514 i casi di accesso ai Pronto soccorso avvenuti per malattie e disturbi correlabili all’inquinamento.
E’ evidente come di smog ci si ammali e, a volte, si muoia.
Per questo ho deciso di lanciare oggi la raccolta di adesioni ad una class action per danni da inquinamento che l’ufficio legale del Codacons sta studiando.
Chiunque abbia contratto patologie legate all’eccessivo smog della propria città, può utilizzare il modulo di seguito pubblicato per manifestare la volontà di aderire all’azione legale e chiedere i danni agli enti locali responsabili.
Sono proprio comuni, province e regioni a dover tutelare la salute dei cittadini dai rischi connessi all’inquinamento atmosferico, adottando tutte quelle misure in grado tutelare la popolazione.
Ecco dunque il modello per aderire alla futura class action e chiedere il risarcimento dei danni da smog, clicca qui per compilarlo
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Tratto da nuovo Soldo.it
Inquinamento e danni derivanti: é ora di difendersi e di reagire con tutti i mezzi democratici e legali disponibili
Il Presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, dr. Antonio Giangrande, torna a segnalare il fatto che nel mondo da anni vi sono sentenze di risarcimento danni da inquinamento, sia esso atmosferico, delle acque, ambientale o acustico. Addirittura sono stati riconosciuti indennizzi stratosferici a favore di fumatori consenzienti, come vi sono divieti di fumare all’aperto per difendersi dal fumo passivo.
Non capisce come si possa continuare a rimanere succubi di una politica ed amministrazione pubblica inconcludente e subire da anni un incremento di sofferenza e disagio riconducibile all’inquinamento.
Purtroppo, l’incremento delle malattie riconducibili a questa tematica, riguarda tutti, anche perché gli effetti, con il vento o con le correnti, raggiungono distanze inimmaginabili.
Naturalmente ogni iniziativa deve tendere a salvaguardare gli interessi delle aziende, dei lavoratori, dei cittadini.
INSOMMA: LE AZIENDE NON CHIUDONO, MA PAGANO.
L’azione giudiziaria civile di risarcimento danni all’ambiente (in forma specifica o per equivalente), ovvero alla persona (biologici, morali e per “il patema d’animo”), e l’obbligo per le amministrazioni locali ad emettere ordinanze attinenti oneri per le grandi aziende a titolo di indennità di ristoro civico e di servitù industriale, dovuto al loro esercizio, quantunque l’inquinamento sia o fosse al di sotto del limite legale, porterà un senso di legalità in un territorio martoriato. Resta fermo l’obbligo per le aziende di adeguarsi ai limiti di emissioni inquinanti, pena il risarcimento del maggior danno.
Il DANNO AMBIENTALE
Il concetto di danno ambientale ha trovato un suo chiaro riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico con la L.349/86 (“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale“). In particolare, l’art. 18 della suddetta legge dispone che:
“Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato” (comma 1).
“Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare
in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo di beni ambientali” (comma 6).
“Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile” (comma 8).
La portata delle disposizioni di cui alla L.349/86 non può essere compresa appieno se non attraverso un puntuale riferimento alle decisioni giurisprudenziali e alla dottrina, che, non di rado, hanno interpretato tali disposizioni in maniera difforme dalla lettera della legge.
.........IL DANNO PERSONALE: LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DEL SINGOLO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE
Sentenza 2 maggio 2007, n. 16575
Il danno ambientale presenta una triplice dimensione:
- personale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo);
- sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 Cost.);
- pubblica (quale lesione dei diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali).
In questo contesto persone, gruppi, associazioni ed anche gli enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso, ma dei diritti, ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione.
Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. “perdite provvisorie”, perché qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo dì danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo.
La Cassazione, con un sentenza che vi consiglio vivamente di leggere d’un fiato (potere liberamente scaricare la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11059/09 ha statuito, invece, e per fortuna giuridico-ambientale, che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale turbamento psichico sia provato in via documentale.......
Presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie,Dr Antonio Giangrande
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