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12 giugno 2011

1)CLIMA E CENTRALI A CARBONE. 2)LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO PER ASSOCIAZIONI.


PER I SOSTENITORI DEL POTENZIAMENTO A CARBONE E RELATIVO LAVORO INDOTTO pubblichiamo un ARTICOLO inviatoci dal "MODA di Savona" del geologo Prof. Maifredi dell' UNIVERSITA' DI GENOVA pubblicato su
"La Stampa" del 20 Ottobre 1994
"
"Centrali Enel e clima"
che documentava gia' allora gli effetti negativi sul clima locale delle centrali a carbone con gli inevitabili influssi negativi sul turismo e sulla relativa occupazione.

VISTA LA VOCAZIONE TURISTICA DELLA LIGURIA SIAMO ANCORA IN TEMPO A NON FARCI CONDIZIONARE ULTERIORMENTE IL NOSTRO FUTURO DAL CARBONE PER ALTRI 50 ANNI.

ECCO UN' ALTRA FACCIA DELLA COMBUSTIONE DEL CARBONE
.......SICURAMENTE UN ARTICOLO DA LEGGERE E MEDITARE .

Dov'è finito il bel sole ligure?

Il prof. Maifredi, in quest' intervista, spiegava nel 1994 come e perchè e' cambiato il clima regionale.

LEGGI
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LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO PER ASSOCIAZIONI.

La settimana scorsa, nel parlare della legittimazione ad agire in giudizio per le articolazioni regionali delle associazioni nazionali, abbiamo visto che “la legittimazione ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.

Oggi facciamo un breve accenno alle associazioni non riconosciute, in relazione alle quali, nella recente sentenza n. 2995 del 2010, il TAR di Milano (sentenza scaricabile previa gratuita registrazione sul sito di Natura Giuridica) ha messo in evidenza che, ai fini della loro legittimazione ad agire in giudizio, nella cause relative a fenomeni di danno ambientale, non basta dire che l’associazione stessa, fra gli scopi statutari, annovera anche la tutela dell’ambiente, ed operi nella Provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia addirittura stata costituita “appositamente per la tutela dell’area” medesima.

Sono invece necessari elementi qualificanti, in concreto, la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente: il collegamento stabile con il territorio interessato (vale a dire consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, e non dall’altro ieri) e un’azione associativa dotata di adeguata consistenza e rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati.
In questo modo risulta evidente la riferibilità ad un interesse specificamente delineato.

Cioè proprio quanto accaduto nella fattispecie, in cui il Giudice ha evidenziato che l’associazione non riconosciuta in questione, pur non essendo iscritta nell’elenco di cui all’art. 13 della legge 349/86, persegue statutariamente le finalità di tutela ambientale, con particolare riferimento all’ambito urbano milanese.
Attività svolta e la rappresentatività dimostrate, oltre che dalla proposizione di svariati contenziosi in materia ambientale a partire dal 2006, anche dalle numerose iniziative riprese dalla stampa, non solo locale, finalizzate alla sensibilizzazione in campo ambientale e alla tutela della vivibilità in ambito urbano.



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