COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".

23 luglio 2012

Quali sono gli effetti del decreto penale di condanna in caso di illeciti ambientali?

Tratto da Greenreport

Quali sono gli effetti del decreto penale di condanna in caso di illeciti ambientali?


Stefano Maglia*, www.tuttoambiente.it per greenreport.it

Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale rispetto al rito ordinario disciplinato dagli artt. 459 - 464 c.p.p. La sua introduzione nel novero del codice di rito è stata dettata dall'esigenza di decongestionare il carico dei processi: attraverso il suddetto decreto, infatti, alcuni reati "minori" sono sanzionati pecuniariamente senza la celebrazione dell'udienza preliminare, mediante l'adozione di un provvedimento emesso inaudita altera parte; salva, ovviamente, la possibilità di opposizione da parte dell'imputato.
 Il provvedimento interessa quindi una nutrita serie di reati ambientali, risultando applicabile, ad esempio, alle condotte illecite previste e sanzionate dall'art. 29 quattuordecies del TUA (violazione delle prescrizioni dell'AIA).
La privazione delle garanzie collegate allo svolgimento dell'udienza preliminare e del dibattimento è bilanciata dal fatto che, ai sensi dell'art. 460, cc. 2 e 5, c.p.p., vengono concessi all'imputato i seguenti benefici:
1) la pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale;
2) l'imputato non viene assoggettato al pagamento delle spese processuali e ad eventuali pene accessorie;
3) la confisca può essere disposta soltanto se obbligatoria;
4) la condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;
5) il reato si considera estinto se nei successivi 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole;
6) il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in ulteriori processi civili o amministrativi.

Inoltre, con l'emissione del decreto in parola, il giudice concede la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati.Leggi tutto 


Leggi anche  sempre su GREENREPORT

Decreto sui reati ambientali nel Codice Penale. Legambiente: «Un’occasione persa, ennesimo nulla di fatto»

[ 12 aprile 2011 ]
LIVORNO. Legambiente analizza il testo specifico dello schema di decreto legislativo con cui il Parlamento ha recepito le direttive 2008/99 e 2009/123, dando seguito all'obbligo imposto dalla Ue di tutelare penalmente l'ambiente, e il giudizio non è affatto tenero.  Il presidente nazionale del Cigno Verde, Vittorio Cogliati Dezza, spiega che «L'Italia, che contrariamente a molti Paesi europei, sconta fenomeni di ecomafia e di criminalità ambientale gravissimi e del tutto sconosciuti altrove, avrebbe dovuto sfruttare l'occasione della Direttiva europea per porre un freno a questa situazione. Ma il recepimento della Direttiva, invece, è ben lontano da questo obiettivo. Se lo spirito europeo era, infatti, quello di assicurare un'adeguata tutela penale dell'ambiente, individuando una lunga serie di reati ambientali da punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, il nostro Paese l'ha recepito in modo assolutamente fiacco, elaborando una legislazione penale ambientale solo "di facciata", completamente inefficace e scarsamente deterrente. Con questo schema di decreto i crimini ambientali continueranno, quindi, ad essere puniti solo con sanzioni di tipo contravvenzionale, peraltro di scarsa portata, con tempi di prescrizione bassissimi, l'impossibilità di usare adeguati strumenti investigativi e di chiedere rogatorie internazionali. Caratteristiche, queste, che pongono il nostro Paese palesemente in contrasto con i principi e lo spirito della Direttiva europea».Leggi tutto

Nessun commento: