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31 luglio 2021

PETIZIONE: Ecoreati: non fermate i processi!

Tratto da Peacelink
Firma la petizione al Governo e al Parlamento

Ecoreati: non fermate i processi!

Vogliamo raccogliere le voci di cittadini e associazioni per chiedere una modifica della legge che salvi i grandi processi per disastro ambientale e per altri gravi ecoreati. Il rischio della riforma Cartabia è quello di vanificare l'impegno dei magistrati nella lotta agli ecoreati.
30 luglio 2021
Associazione PeaceLink

Ecoreati: non fermate i processi!

C'è troppa fretta di fare una legge che in tanti contestano perché manderebbe in fumo processi complessi, con molti testimoni e molti imputati. Già alcune modifiche sono state proposte per reati gravi e socialmente rilevanti.

Manca ancora però una modifica al testo elaborato dal governo sulla delicata questione degli ecoreati e in particolare del disastro ambientale. I processi per disastro ambientale, per la loro complessità, non possono essere posti sullo stesso piano del furto di un'auto. Richiedono indagini e processi che si contrappongono spesso a forti poteri economici che possono pagare avvocati ed esperti agguerriti, capaci di usare tutti gli strumenti per allungare i processi e arrivare alla cosiddetta "improcedibilità".  

Con questa petizione al Governo e al Parlamento vogliamo raccogliere le voci di cittadini e associazioni per una modifica profonda della legge che salvi i grandi processi per disastro ambientale e per altri gravi ecoreati.

Non bisogna vanificare l'impegno dei magistrati nella imprescindibile lotta agli ecoreati e a tutti quei disastri che hanno provocato enormi sofferenze fra i cittadini e i lavoratori.

Clicca qui per firmare la petizione



Tratto da Peacelink

Lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi

Ecoreati: la riforma della giustizia non fermi i magistrati che difendono i diritti ambientali

I processi per "disastro ambientale" sono spesso tecnicamente complessi. Applicare tempi eccessivamente stringenti nelle indagini significherebbe indebolire le prove. Così pure i tempi per l'appello e la Cassazione devono tenere conto della oggettiva difficoltà dei processi ambientali.
28 luglio 2021
Associazione PeaceLink

Logo PeaceLink

Lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi

Gentile Presidente,

la riforma della giustizia è attualmente oggetto di un approfondimento critico e a tal fine Le scriviamo per chiederLe di includere in tale approfondimento critico gli ecoreati, e in particolare il "disastro ambientale".
I processi per "disastro ambientale" si rivelano spesso molto complessi dal punto di vista tecnico-scientifico. Applicare tempi eccessivamente stringenti alla fase delle indagini significherebbe non avere a disposizione elementi di prova tali da andare oltre il "ragionevole dubbio". Così pure i tempi per l'appello e la Cassazione devono tenere conto necessariamente della oggettiva complessità dei processi, che non di rado coinvolgono anche pubblici amministratori compiacenti. Non deve essere consentita a questi ultimi la possibilità di "sfilarsi" dai processi più ampi perché questo incentiverebbe la corruzione e l'illegalità in generale.
Il processo Ambiente Svenduto, che ha coinvolto a Taranto oltre quaranta imputati, costituisce un esempio di processo estremamente complesso e articolato rispetto al quale una tempistica eccessivamente contratta porterebbe non ad un processo breve ma alla morte del processo stesso.
Una tempistica ristretta per appello e Cassazione porterebbe alla spasmodica ricerca, da parte delle difese, di un ostuzionismo esasperato per allungare i tempi nella speranza di giungere alla cosiddetta "improcedibilità", con avvocati e testimoni che perderanno la voce in aula o che accuseranno misteriosi malori.
L'articolo 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce: 
 
"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale". 
Precludere la possibilità di concludere il processo, con gli attuali tempi imposti dalla riforma, significherebbe pertanto negare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione Italiana. 
Nei processi per disastro ambientale sono quasi sempre in gioco i diritti tutelati 
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi dalla Costituzione Italiana. Se la riforma della giustizia non tutelasse i diritti inviolabili dell'Uomo - compromessi dai disastri ambientali -  sarebbe gravissimo. Questo aumenterebbe i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) per mancata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo da parte dello Stato italiano che - interrompendo i processi - non renderebbe giustizia alle vittime dei disastri ambientali, ai morti per inquinamento e per le omissioni letali nella sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le chiediamo pertanto di considerare, nella riforma in discussione, anche gli ecoreati, e in particolare il disastro ambientale, fra i reati per i quali prevedere una più realistica valutazione dei tempi necessari a far concludere i processi. 
Distinti saluti
Prof. Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink


23 luglio 2012

Quali sono gli effetti del decreto penale di condanna in caso di illeciti ambientali?

Tratto da Greenreport

Quali sono gli effetti del decreto penale di condanna in caso di illeciti ambientali?


Stefano Maglia*, www.tuttoambiente.it per greenreport.it

Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale rispetto al rito ordinario disciplinato dagli artt. 459 - 464 c.p.p. La sua introduzione nel novero del codice di rito è stata dettata dall'esigenza di decongestionare il carico dei processi: attraverso il suddetto decreto, infatti, alcuni reati "minori" sono sanzionati pecuniariamente senza la celebrazione dell'udienza preliminare, mediante l'adozione di un provvedimento emesso inaudita altera parte; salva, ovviamente, la possibilità di opposizione da parte dell'imputato.
 Il provvedimento interessa quindi una nutrita serie di reati ambientali, risultando applicabile, ad esempio, alle condotte illecite previste e sanzionate dall'art. 29 quattuordecies del TUA (violazione delle prescrizioni dell'AIA).
La privazione delle garanzie collegate allo svolgimento dell'udienza preliminare e del dibattimento è bilanciata dal fatto che, ai sensi dell'art. 460, cc. 2 e 5, c.p.p., vengono concessi all'imputato i seguenti benefici:
1) la pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale;
2) l'imputato non viene assoggettato al pagamento delle spese processuali e ad eventuali pene accessorie;
3) la confisca può essere disposta soltanto se obbligatoria;
4) la condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;
5) il reato si considera estinto se nei successivi 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole;
6) il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in ulteriori processi civili o amministrativi.

Inoltre, con l'emissione del decreto in parola, il giudice concede la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati.Leggi tutto 


Leggi anche  sempre su GREENREPORT

Decreto sui reati ambientali nel Codice Penale. Legambiente: «Un’occasione persa, ennesimo nulla di fatto»

[ 12 aprile 2011 ]
LIVORNO. Legambiente analizza il testo specifico dello schema di decreto legislativo con cui il Parlamento ha recepito le direttive 2008/99 e 2009/123, dando seguito all'obbligo imposto dalla Ue di tutelare penalmente l'ambiente, e il giudizio non è affatto tenero.  Il presidente nazionale del Cigno Verde, Vittorio Cogliati Dezza, spiega che «L'Italia, che contrariamente a molti Paesi europei, sconta fenomeni di ecomafia e di criminalità ambientale gravissimi e del tutto sconosciuti altrove, avrebbe dovuto sfruttare l'occasione della Direttiva europea per porre un freno a questa situazione. Ma il recepimento della Direttiva, invece, è ben lontano da questo obiettivo. Se lo spirito europeo era, infatti, quello di assicurare un'adeguata tutela penale dell'ambiente, individuando una lunga serie di reati ambientali da punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, il nostro Paese l'ha recepito in modo assolutamente fiacco, elaborando una legislazione penale ambientale solo "di facciata", completamente inefficace e scarsamente deterrente. Con questo schema di decreto i crimini ambientali continueranno, quindi, ad essere puniti solo con sanzioni di tipo contravvenzionale, peraltro di scarsa portata, con tempi di prescrizione bassissimi, l'impossibilità di usare adeguati strumenti investigativi e di chiedere rogatorie internazionali. Caratteristiche, queste, che pongono il nostro Paese palesemente in contrasto con i principi e lo spirito della Direttiva europea».Leggi tutto