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27 agosto 2012

Erasmo Venosi:Cos’è l’AIA dalle criticità di ILVA Taranto

Tratto daAgora magazine
Taranto crisi Ilva

Cos’è l’AIA dalle criticità di ILVA Taranto, un’occasione per capire


 

.......L’Accordo prevedeva che le AIA a tutti gli impianti sottoscrittori dell’Accordo, dovevano essere concesse entro 300 giorni. Appare evidente e vistosa la colpa in primis del Ministero dell’Ambiente e poi di tutti i firmatari per aver fatto trascorrere 4 anni e prodotto una analisi che non ha valutato tutte le emissioni prodotte nell’area e con una situazione quella attuale che non lascia spazio di scelta tra la salute dei tarantini e una enorme cura dimagrante degli impianti industriali che insistono sull’area.


Tra acronimi e norme necessario fare chiarezza
lunedì 27 agosto 2012 di Erasmo Venosi


La vicenda dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) ha consentito a molti italiani di prendere confidenza con acronimi orrendi Aia, Bat, Mtd, Brefs e VLE e questo è certamente positivo. Vorrei entrare nei dettagli del procedimento, per chiarire benefici e limiti delle questioni legate ai procedimenti di Aia. Avverto nel contempo che, l’Ilva di Taranto è solo la punta dell’iceberg legato alle Aia: complessivamente le Aia sono alcune migliaia, di cui 200 di competenza statale e il resto di competenza regionale.


La sola Puglia ha 176 impianti assoggettati ad AIA di competenza regionale. L’ AIA rappresenta l’unico vero strumento di gestione delle criticità ambientali dovute al settore industriale. Le attività industriali, a più elevato impatto, rientrano nella normativa dell’ AIA: raffinerie, cokerie, impianti di gassificazione, impianti per la produzione di ghisa e acciaio, centrali a carbone,fonderie, cementifici, impianti chimici, impianti per l’eliminazione di rifiuti speciali pericolosi, inceneritori, discariche con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno, concia delle pelli, macelli con capacità superiore alle 50 tonnellate al giorno, impianti intensivi di pollame, suini.
TUTTO IL SETTORE COINVOLTO
Tutto il settore soggetto ad AIA della disciplina dei rifiuti, quindi discariche e inceneritori sono di competenza delle regioni. Tutti gli impianti che rientrano nelle categorie sopra citate, esistenti nel 1998, avrebbero dovuto possedere l’ AIA entro il 2004, mentre quelli costruiti dopo il 1998 entro l’ottobre 2007. L’ AIA complessive sono stimabili in circa 7000 e di queste circa 200 sono di competenza statale: l’AIA concesse dalle regioni fino ad oggi sono 4750, mentre quelle concesse dallo Stato 154. In un paese caratterizzato da forti e differenziate criticità ambientali, come il nostro, la funzione che può svolgere l’ AIA è rilevante soprattutto se si “lega” con altri due strumenti di pianificazione ambientale: che sono il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria e quello sulla Qualità delle Acque. Strumenti questi ultimi di competenza delle Regioni.
La finalità della direttiva sull’ AIA è rilevante, ai fini della tutela ambientale e quindi del diritto alla salute: l’ AIA in effetti è il risultato dell’analisi, dell’assetto impiantistico e dei problemi di criticità legati agli inquinanti prodotti e l’adozione di misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. 
L’ AIA fa di più: infatti, i valori limite delle emissioni (VLE) che si basano sulle migliori tecnologie disponibili (MTD) devono tenere conto delle norme di qualità ambientale e delle condizioni ambientali locali in cui l’impianto è ubicato. Insomma i limiti di emissione di un impianto ubicato in Basilicata, può essere diverso da un impianto simile ubicato nella Provincia di Taranto o a Porto Marghera. Appare evidente che, tutta la procedura si fonda su un’obiettiva analisi dell’impianto e delle criticità ambientali connesse, sull’uso delle migliori tecnologie disponibili, sulle considerazione delle condizioni locale e sulla pianificazione ambientale regionale tesa al miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua.
CHE COSA SONO LE BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES)?
Un passaggio chiarificatore va fatto sull’uso delle migliori tecnologie disponibili indicate con l’acronimo inglese di Bat (Best Available Techniques). Il Ministro dell’Ambiente in relazione alla Ilva di Taranto ha citato le nuove Bat applicate al settore siderurgico, che appaiono quasi come una sorta di panacea per risolvere i problemi del complesso siderurgico tarantino. Ma come “entrano” nella normativa italiana queste Bat ? Il riferimento alle Bat è negli art 16 (1) e 16 (2) della direttiva 61 del 1996 . L’art 11 prevede lo scambio delle informazioni, tra gli Stati membri della Unione Europea sulle Bat. A tal fine l’UE ha istituito il cosiddetto “Processo di Siviglia” , attraverso la rete IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) che è la rete delle autorità ambientali degli Stati membri e costituito l’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Experts Group. Un apposito ufficio per i Brefs(Bat Refernce Documents) è stato costituito all’interno dell’IPTS ( Institute for Prospective Technological Studies ) di Siviglia e denominato, European IPPC Bureau (EIPPCB).
IL PROCEDIMENTO
Il processo è il seguente: l’EIPPCB raccoglie le informazioni e costituisce i Technical Working Groups (TWGs) e produce un documento che si chiama Brefs per uno specifico settore industriale. Un BRef non impone l’utilizzo di tecniche o valori limite di emissioni ma ha la sola finalità di diffondere la conoscenza sulle migliori tecniche disponibili nella UE. Lo Stato italiano ha scelto di utilizzare i Brefs come documenti per l’emanazione di Linee Guida Nazionali.  
Il procedimento di “Siviglia” , descritto mostra la palese irrilevanza della citata esperta senior Bianca Scalet per il collegamento con la UE per la nuova Aia e che appare solo come un fumo mediatico! Nell’Aia concessa a Ilva, i riferimenti sono stati a 4 Bref e 5 Linee Guida. Importante sapere che nell’uso delle Bat ci sono due fattori importanti da tenere in considerazione: i fattori economici e gli effetti incrociati. La direttiva parla di sviluppare le bat “su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi”. Chiaro? L’adozione delle Bat deve avvenire in condizione di “fattibilità economica”! L’UE per tener conto di tali problemi ha prodotto un documento denominato “ Questioni economiche e trasversali ai vari settori “ (Reference Document on Economics and Cross Media Effects). Relativamente all’utilizzo delle linee guida di settore non è da escludere che il gestore “ ritenga opportuno valutare , tra le principali alternative anche tecniche , diverse da quelle individuate nelle linee guida di settore , può proporre l’adozione di tecniche innovative disponibili che assicurino il raggiungimento di prestazioni ambientali pari o superiori a quelle raggiungibili con le tecniche indicate nelle Linee Guida specifiche di settore” ( Fonte : Linee Guida Generali approvate con DM del 2005).
Altri elementi di estrema importanza da conoscere è che spesso l’Aia non riguarda la configurazione d’impianto attuale ovvero non quella che il gestore esercisce ma la capacità di progetto: per intendersi il riferimento alla produzione di Ilva non va fatto alla capacità ridotta di produzione di 10 milioni di tonnellate ma alla sua capacità modificata ovvero a 11 milioni di tonnellate di greggio lavorato. Singolare infine e grave che un’autorità competente riguardo all’efficienza energetica che, è un problema rilevante in Aia, non pretende dal gestore informazioni su; bilancio totale dell’energia, descrizione dell’uso dell’energia , valutazione dell’efficienza energetica e le misure di risparmio energetiche adottate e pianificate.

LE CRITICITA AMBIENTALI
L’Aia è l’unico strumento attivabile nelle condizioni di criticità ambientale, ma credo che, nella situazione tarantina, siamo ben oltre la possibilità di risanamento, contenimento e riduzione dei livelli d’inquinanti e non solo per le emissioni di Ilva. Dall’accordo di Programma dell’aprile 2008 a oggi, sono passati inutilmente 4 anni e otto dal 2004 data ultima fissata dal dlgs 372 per la concessione delle Aia agli impianti esistenti al 1998. L’Accordo di Programma dell’aprile 2008 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente quello dello Sviluppo, della Salute, la Regione Puglia e da Edison, Enipowr, Eni, Cementir Italia e Sanac Spa aveva come finalità la valutazione unitaria e integrata (che vuol dire impatti complessivi di tutti questi impianti sull’aria, l’acqua e il suolo) per il rilascio dell’Aia, coerentemente con quanto disposto dalla norma comunitaria e nazionale “che si tenga conto di tutte le emissioni coinvolte”.
L’Accordo prevedeva che le AIA a tutti gli impianti sottoscrittori dell’Accordo, dovevano essere concesse entro 300 giorni. Appare evidente e vistosa la colpa in primis del Ministero dell’Ambiente e poi di tutti i firmatari per aver fatto trascorrere 4 anni e prodotto una analisi che non ha valutato tutte le emissioni prodotte nell’area e con una situazione quella attuale che non lascia spazio di scelta tra la salute dei tarantini e una enorme cura dimagrante degli impianti industriali che insistono sull’area.

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