Tratto daAgora magazine
Taranto crisi Ilva
Cos’è l’AIA dalle criticità di ILVA Taranto, un’occasione per capire
.......L’Accordo prevedeva che le AIA a tutti gli impianti sottoscrittori dell’Accordo, dovevano essere concesse entro 300 giorni. Appare evidente e vistosa la colpa in primis del Ministero dell’Ambiente e poi di tutti i firmatari per aver fatto trascorrere 4 anni e prodotto una analisi che non ha valutato tutte le emissioni prodotte nell’area e con una situazione quella attuale che non lascia spazio di scelta tra la salute dei tarantini e una enorme cura dimagrante degli impianti industriali che insistono sull’area.
Tra acronimi e norme necessario fare chiarezza
lunedì 27 agosto 2012
di
Erasmo Venosi
La vicenda dell’AIA (autorizzazione integrata
ambientale) ha consentito a molti italiani di prendere confidenza con
acronimi orrendi Aia, Bat, Mtd, Brefs e VLE e questo è certamente
positivo. Vorrei entrare nei dettagli del procedimento, per chiarire
benefici e limiti delle questioni legate ai procedimenti di Aia. Avverto
nel contempo che, l’Ilva di Taranto è solo la punta dell’iceberg
legato alle Aia: complessivamente le Aia sono alcune migliaia, di cui
200 di competenza statale e il resto di competenza regionale.
La sola Puglia ha 176 impianti
assoggettati ad AIA di competenza regionale. L’ AIA rappresenta l’unico
vero strumento di gestione delle criticità ambientali dovute al settore
industriale. Le attività industriali, a più elevato impatto, rientrano
nella normativa dell’ AIA: raffinerie, cokerie, impianti di
gassificazione, impianti per la produzione di ghisa e acciaio, centrali a carbone,fonderie,
cementifici, impianti chimici, impianti per l’eliminazione di rifiuti
speciali pericolosi, inceneritori, discariche con capacità superiore a
10 tonnellate al giorno, concia delle pelli, macelli con capacità
superiore alle 50 tonnellate al giorno, impianti intensivi di pollame,
suini.
TUTTO IL SETTORE COINVOLTO
Tutto il settore soggetto ad AIA della disciplina dei
rifiuti, quindi discariche e inceneritori sono di competenza delle
regioni. Tutti gli impianti che rientrano nelle categorie sopra citate,
esistenti nel 1998, avrebbero dovuto possedere l’ AIA entro il 2004,
mentre quelli costruiti dopo il 1998 entro l’ottobre 2007. L’ AIA
complessive sono stimabili in circa 7000 e di queste circa 200 sono di
competenza statale: l’AIA concesse dalle regioni fino ad oggi sono 4750,
mentre quelle concesse dallo Stato 154. In un paese caratterizzato da
forti e differenziate criticità ambientali, come il nostro, la
funzione che può svolgere l’ AIA è rilevante soprattutto se si “lega”
con altri due strumenti di pianificazione ambientale: che sono il Piano
di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria e quello sulla Qualità
delle Acque. Strumenti questi ultimi di competenza delle Regioni.
La finalità della direttiva sull’ AIA è rilevante, ai
fini della tutela ambientale e quindi del diritto alla salute: l’ AIA in
effetti è il risultato dell’analisi, dell’assetto impiantistico e dei
problemi di criticità legati agli inquinanti prodotti e l’adozione di
misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le
emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, comprese le misure
relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione
dell’ambiente nel suo complesso.
L’ AIA fa di più: infatti, i valori
limite delle emissioni (VLE) che si basano sulle migliori tecnologie
disponibili (MTD) devono tenere conto delle norme di qualità ambientale
e delle condizioni ambientali locali in cui l’impianto è ubicato.
Insomma i limiti di emissione di un impianto ubicato in Basilicata, può
essere diverso da un impianto simile ubicato nella Provincia di Taranto
o a Porto Marghera. Appare evidente che, tutta la procedura si fonda
su un’obiettiva analisi dell’impianto e delle criticità ambientali
connesse, sull’uso delle migliori tecnologie disponibili, sulle
considerazione delle condizioni locale e sulla pianificazione ambientale
regionale tesa al miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua.
CHE COSA SONO LE BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES)?
Un passaggio chiarificatore va fatto sull’uso delle
migliori tecnologie disponibili indicate con l’acronimo inglese di Bat
(Best Available Techniques). Il Ministro dell’Ambiente in relazione alla
Ilva di Taranto ha citato le nuove Bat applicate al settore
siderurgico, che appaiono quasi come una sorta di panacea per risolvere i
problemi del complesso siderurgico tarantino. Ma come “entrano” nella
normativa italiana queste Bat ? Il riferimento alle Bat è negli art 16
(1) e 16 (2) della direttiva 61 del 1996 . L’art 11 prevede lo scambio
delle informazioni, tra gli Stati membri della Unione Europea sulle Bat.
A tal fine l’UE ha istituito il cosiddetto “Processo di Siviglia” ,
attraverso la rete IMPEL (The European Union Network for the
Implementation and Enforcement of Environmental Law) che è la rete delle
autorità ambientali degli Stati membri e costituito l’IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control) Experts Group. Un apposito ufficio per
i Brefs(Bat Refernce Documents) è stato costituito all’interno
dell’IPTS ( Institute for Prospective Technological Studies ) di
Siviglia e denominato, European IPPC Bureau (EIPPCB).
IL PROCEDIMENTO
Il processo è il seguente: l’EIPPCB raccoglie le
informazioni e costituisce i Technical Working Groups (TWGs) e produce
un documento che si chiama Brefs per uno specifico settore industriale.
Un BRef non impone l’utilizzo di tecniche o valori limite
di emissioni ma ha la sola finalità di diffondere la conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili nella UE. Lo Stato italiano ha scelto di
utilizzare i Brefs come documenti per l’emanazione di Linee Guida
Nazionali.
Il procedimento di “Siviglia” , descritto mostra la palese
irrilevanza della citata esperta senior Bianca Scalet per il
collegamento con la UE per la nuova Aia e che appare solo come un fumo
mediatico! Nell’Aia concessa a Ilva, i riferimenti sono stati a 4 Bref e
5 Linee Guida. Importante sapere che nell’uso delle Bat ci sono due
fattori importanti da tenere in considerazione: i fattori economici e
gli effetti incrociati. La direttiva parla di sviluppare le bat “su una
scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi”. Chiaro? L’adozione delle Bat deve
avvenire in condizione di “fattibilità economica”! L’UE per tener conto
di tali problemi ha prodotto un documento denominato “ Questioni
economiche e trasversali ai vari settori “ (Reference Document on
Economics and Cross Media Effects). Relativamente all’utilizzo delle
linee guida di settore non è da escludere che il gestore “ ritenga
opportuno valutare , tra le principali alternative anche tecniche ,
diverse da quelle individuate nelle linee guida di settore , può
proporre l’adozione di tecniche innovative disponibili che assicurino il
raggiungimento di prestazioni ambientali pari o superiori a quelle
raggiungibili con le tecniche indicate nelle Linee Guida specifiche di
settore” ( Fonte : Linee Guida Generali approvate con DM del 2005).
Altri elementi di estrema importanza da conoscere è che
spesso l’Aia non riguarda la configurazione d’impianto attuale ovvero
non quella che il gestore esercisce ma la capacità di progetto: per
intendersi il riferimento alla produzione di Ilva non va fatto alla
capacità ridotta di produzione di 10 milioni di tonnellate ma alla sua
capacità modificata ovvero a 11 milioni di tonnellate di greggio
lavorato. Singolare infine e grave che un’autorità competente riguardo
all’efficienza energetica che, è un problema rilevante in Aia, non
pretende dal gestore informazioni su; bilancio totale dell’energia,
descrizione dell’uso dell’energia , valutazione dell’efficienza
energetica e le misure di risparmio energetiche adottate e pianificate.
LE CRITICITA AMBIENTALI
L’Aia è l’unico strumento attivabile nelle condizioni di
criticità ambientale, ma credo che, nella situazione tarantina, siamo
ben oltre la possibilità di risanamento, contenimento e riduzione dei
livelli d’inquinanti e non solo per le emissioni di Ilva. Dall’accordo
di Programma dell’aprile 2008 a oggi, sono passati inutilmente 4 anni e
otto dal 2004 data ultima fissata dal dlgs 372 per la concessione delle
Aia agli impianti esistenti al 1998. L’Accordo di Programma dell’aprile
2008 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente quello dello Sviluppo,
della Salute, la Regione Puglia e da Edison, Enipowr, Eni, Cementir
Italia e Sanac Spa aveva come finalità la valutazione unitaria e
integrata (che vuol dire impatti complessivi di tutti questi impianti
sull’aria, l’acqua e il suolo) per il rilascio dell’Aia, coerentemente
con quanto disposto dalla norma comunitaria e nazionale “che si tenga
conto di tutte le emissioni coinvolte”.
L’Accordo prevedeva che le AIA a tutti gli impianti
sottoscrittori dell’Accordo, dovevano essere concesse entro 300 giorni.
Appare evidente e vistosa la colpa in primis del Ministero
dell’Ambiente e poi di tutti i firmatari per aver fatto trascorrere 4
anni e prodotto una analisi che non ha valutato tutte le emissioni
prodotte nell’area e con una situazione quella attuale che non lascia
spazio di scelta tra la salute dei tarantini e una enorme cura
dimagrante degli impianti industriali che insistono sull’area.
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