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28 marzo 2013

La legge SALVA-ILVA il Governo potrebbe applicarla ovunque in Italia :pensateci.

Legge SALVA-ILVA, una storia a rovescio

- Lidia Giannotti -

I quattro custodi nominati dai Giudici avevano l’incarico di difendere la salute a Taranto. Il decreto-legge 207/2012 ne paralizza l’attività. L’illegittimità è evidente, ma se rimarrà in vigore, il Governo potrà applicarlo ovunque in Italia

 
Appare chiaro come i custodi, nonostante siano presenti sugli impianti, non abbiano nemmeno la possibilità di evidenziare delle ulteriori criticità degli impianti stessi idonee a determinarne il cattivo funzionamento e causanti emissioni diffuse e incontrollate nocive per la salute (…). In sostanza, l’attività dei custodi – amministratori volta a eliminare le emissioni nocive e a utilizzare gli impianti ai fini del risanamento con l’individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo, si pone in chiara violazione del decreto(n.d.r.: “il decreto” è stato emanato dal Governo a dicembre (decreto–legge n. 207/2012); le criticità ulteriori sono quelle non considerate nell’Autorizzazione rilasciata all’Ilva dal Ministero dell’Ambiente) – cfr. NOTE
Le frasi che abbiamo appena letto sembrano frutto di un errore, o la svista di uno studente.  Ma non è così: descrivono le conseguenze del decreto-legge adottato dal Governo – noto come “Salva-Ilva” all’interno della vicenda penale che coinvolge la grande acciaieria ospitata dalla città di Taranto e la sua dirigenza.
 Le usano i Magistrati di Taranto.

IL CONTENUTO DEL DECRETO “SALVA-ILVA”
Il primo articolo di questa legge ha l’effetto di rendere non applicabile ad alcune imprese una parte del codice di procedura penale, per un periodo di tempo che può arrivare a 36 mesi. 
Infatti, da quando c’è questa legge, alcuni atti giudiziari – i provvedimenti  (eventuali)  di sequestro cautelare –  non impediscono …. l’esercizio dell’attività (art. 1, comma 4).  
Significa che, pur in presenza di indagini su reati di qualsiasi gravità - come il disastro ambientale colposo e doloso, o l’avvelenamento di alimenti – non possono essere adottate tutte le misure utili a proteggere i diritti delle persone (o meglio, se adottate non sortirebbero effetti). 
Eppure le misure cautelari sono proprio quelle urgenti, che devono evitare altri reati durante le indagini e ulteriori conseguenze, in particolare quando si tratta di “reati permanenti” come nello sprigionamento di sostanze pericolose.
Come si fa a individuare le imprese che beneficiano di questo trattamento?  
Il decreto-legge affida il compito allo stesso Governo, che lo fa attraverso un atto della “Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
 Scelte le imprese, basta denominarle “di interesse strategico nazionale”.
 Il processo contrario, infatti, al momento non è neanche possibile, perché la categoria non esiste: nessuno (né la legge, né gli studiosi) ha ricostruito questa figura ora generica e ha elaborato criteri per attribuire una tale qualificazione. 
L’unico presupposto previsto – la presenza di almeno 200 lavoratori occupati da almeno un anno (art. 1, comma 1) è chiaramente insufficiente. 

L’atto della Presidenza non è una legge ma un atto amministrativo, e come tale qualcuno potrebbe impugnarlo con un ricorso
Ma per l’Ilva di Taranto non c’è neanche questo problema: ci pensa subito la stessa legge a qualificarla “impresa d’interesse strategico nazionale” (articolo 3). E’ un gioco di scatole cinesi in cui una disposizione ne richiama un’altra, ancora non riempita.
EMERGENZE 
Sappiamo che questa legge parla di “rischi per l’occupazione” e di situazioni di “straordinaria necessità e urgenza(che è la formula che il Governo utilizza per poter legiferare al posto del Parlamento), non lo abbiamo dimenticato..... 
Ma dentro quella cornice vediamo spuntare continuamente – in modo manifesto oppure no – le ciminiere dell’Ilva. Ma vediamola ancora più da vicino questa legge.
Il decreto-legge n. 207/2012 è un atto del Governo (decreto), che quando interviene in via di urgenza sostituisce il Parlamento ; è stato “convertito” nella legge n. 231 dello stesso anno
Il preambolo è la parte che precede gli articoli della legge. Descrive l’ambito di intervento, che per il D.L. Salva-Ilva è rappresentato dai casi in cui vi sia un’assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione
Sono casi – qui previsti in astratto – in cui il Ministro dell’Ambiente può “autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva”, a condizione che l’azienda rispetti l’Autorizzazione Integrata Ambientale  e le modifiche apportate con un riesame. Il potere del Ministro viene poi ribadito (art. 1, comma 1).

Ma dov’è il contenuto innovativo? L’Autorizzazione, infatti, con le sue prescrizioni, va sempre rispettata!
  E quando non è adeguata, può e deve essere modificata. Perché fare una legge?

COSTITUZIONE OFFESA E VOLONTA’ SOVRANA … DEL MINISTRO
Continuando a leggere, constatiamo che il comma successivo (art. 1, comma 2) innalza l’AIA sopra ogni cosa: le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento”. L‘art. 1, comma 4 (di cui abbiamo già parlato) chiude il cerchio.

 Il risultato è che, se il Ministro dell’Ambiente autorizza “la prosecuzione dell’attività produttiva”, la sua volontà prevale su quella del giudice (e l’eventuale sequestro dei beni non impedisce l’attività degli impianti). 
 Come si era già detto iniziando a descrivere il decreto, l’articolo 3 arriva poi a regolare direttamente il caso ILVA.
A Taranto i provvedimenti dei Giudici avevano disposto il sequestro delle aree dell’acciaieria più pericolose per la salute (il 26 luglio 2012). Un esito inevitabile, visti i dati emersi  dalle perizie chimiche ed epidemiologiche: presenza di diossine, amianto e di una varietà e quantità impressionante di altre sostanze tossiche e dati drammatici sull’aumento di mortalità e di gravi patologie, in particolare tra i bambini e i neonati (+ 35 %). 
I dati sono confermati dallo studio SENTIERI condotto dall’Istituto Superiore della Sanità, organo di ricerca del Ministero della Sanità (ministero che in questa vicenda tende a restare defilato); purtroppo anzi peggioreranno, poiché il picco per le patologie legate ad amianto e diossina sarà nel 2020.
 Ciononostante, i custodi giudiziari ora non possono più impedire il funzionamento degli impianti sequestrati.
Il Governo con questa legge “ha promosso” l’AIA rilasciata all’ILVA (da un proprio Ministro) affermando che: assicura l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute (così si dice nel preambolo); “boccia” invece l’operato dei Giudici, riservando all’amministrazione ogni giudizio e intervento proprio per i casi più delicati ......
Il risultato in ogni caso è che, dopo questa legge, l’attività degli impianti dell’Ilva deve continuare a tutti i costi.  
Ce n’è abbastanza e vale a poco sostenere – come qualcuno fa spericolatamente – che non si vuole interferire con il procedimento penale. 
 Se si aprisse la strada a un tale modo di procedere, cambierebbe la struttura del nostro sistema democratico, e un Governo potrebbe privare dei suoi diritti fondamentali temporaneamente - piccole comunità, o minoranze senza voce e protezione.

15 dicembre 2012. Manifestazione a Taranto dopo il decreto-legge Salva-Ilva (foto Anna Svelto)
ESPERIMENTI DI MASSA 
Ma in tutto questo, dov’e la popolazione con i suoi diritti inviolabili? Sembra impossibile, ma si è sfuggiti ancora al dovere di occuparsi di un pezzo di paese che sta soffrendo da anni. 
Ci si aspettava una legge che “nel preambolo” parlasse purtroppo di morte, ma che con i suoi articoli intervenisse subito a salvare le vite, a proteggere i bambini, le donne in gravidanza e quelle che nutrono con il loro latte i neonati, gli anziani che hanno lavorato duramente. 
 E’ questa l’emergenza che le leggi non hanno mai considerato. Ci si aspettava l’impiego di risorse straordinarie, materiali ma soprattutto ideali, una mobilitazione delle migliori energie intellettuali. Questo intervento invece, a parte il titolo e gli annunci, ignora la condizione della popolazione e i drammi individuali, cercando di dare risalto ad altri problemi (perfino all’ordine pubblico, nonostante la grande prova di compattezza e responsabilità della cittadinanza). L’unico correttivo è un “rapporto di valutazione del danno sanitario“… un rapporto annuale (art. 1–bis). Deve essere “a costo zero” e non è chiaro neppure a cosa serva.Per contrastare le criticità sanitarie riscontrate“, inoltre, vengono attenuati i vincoli legati al disavanzo della spesa sanitaria nella Regione Puglia, rinunciando al taglio di personale e di posti letto (art. 3-bis).

L’idea è insopportabile: questa legge è un altissimo tributo pagato all’ILVA, mentre ogni cittadino della zona sa di essere tutelato come una delle pecore abbattute in questi anni. 
 Ecco la buona notizia per gli italiani: mentre la produzione continua, si fanno studi sui cittadini di Taranto …
Questo testo legislativo, su iniziativa dei Magistrati di Taranto, è ora all’esame della Corte Costituzionale, lo speciale collegio al cui giudizio i Giudici “rimettono” una normativa se vi è il serio sospetto di una violazione della Costituzione. 
I rilievi (eccezioni di incostituzionalità) sono moltissimi .....
 Il 9 aprile, la Corte Costituzionale valuterà la compatibilità della legge con i principi e i precetti della nostra legge fondamentale.

Leggi  sul testo integrale la

Tratto da: Legge SALVA-ILVA, una storia a rovescio | Informare per Resistere
- Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario!

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