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19 dicembre 2013

Restiamo in attesa di conoscere ........quelle misurazioni in continuo secondo i parametri e le modalità stabilite dall’AIA

PROMEMORIA  di Uniti per la Salute.  
Ricordiamo (cosa non secondaria) che nel 2007  l’azienda fece domanda di AIA (autorizzazione integrata ambientale) . Il decreto del Ministero fu emesso  solo dopo oltre 5 anni nel dicembre 2012.

contenuti e gli obiettivi propri del provvedimento di AIA sono prescritti e disciplinati dalla Direttiva europea 2008/1/CE e dalla legislazione nazionale D.lgs. 152/2006 "l'autorità competente, deve tener conto, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale a)"devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili".

Nel decreto aia del dicembre 2012 si  è evidenziata la mancata applicazione delle migliori tecnologie disponibili per diversi profili di impatto ambientale.
E’ addirittura  lo stesso decreto AIA che ammette nel  Parere istruttorio conclusivo   (sua parte integrante) la mancata o soltanto parziale applicazione in diversi punti  delle MTD come bene evidenziato nel ricorso presentato da molte realtà locali e sottoscritto dai vertici nazionali di Greenpeace, WWF, Arci e Legambiente (la spiegazione del ricorso è stata effettuata dall’Avv. Ceruti e si trova su http://unitiperlasalute.blogspot.it/2013/03/conferenza-stampa-di-presentazione-del.html  

Ora  prendendo ad esempio solo uno dei molti  punti  evidenziati come le emissioni di CO (monossido di carbonio) per i gruppi 3 e 4 è verificabile da chiunque sul sito del ministero ambiente come l’AIA  conceda un limite in concentrazione di ben 5 volte (500%  )rispetto al range massimo previsto come Migliori tecnologie.  
 E non solo, anche per i gruppi  nuovi, ancora da costruire l’AIA ha concesso un limite in concentrazione per il CO di oltre il doppio rispetto al range massimo delle MTD.  
Queste concessioni  ci paiono tanto clamorose  che si commentano da sole.
Inoltre in aggiunta, per quanto riguarda appunto le emissioni, le normative MTD indicano come riferimento una media giornaliera, mentre l’AIA concede una media mensile. Non sfugge a nessuno  la differenza, che a noi sembra macroscopica, tra questi due metodi di  misurazione.
Sempre a proposito di misurazioni segnaliamo che sul sito del ministero ambiente è stata pubblicata una nostra recente lettera di cuiritenendo largamente trascorsi i nove mesi prescritti dall’AIA , chiedevamo chiarimenti sulle prescrizioni AIA relativamente alle misurazioni in continuo  degli inquinanti

Di seguito  uno stralcio:
Accedendo, come indicato da Codesto Ministero nelle sua ultima lettera, al sito relativo abbiamo notato che con nota del 23-10-2013 l’Azienda conferma di aver adempiuto alla prescrizione di pag 180 punto 3 del PIC. 
Ora, essendo largamente trascorsi i nove mesi previsti dal decreto AIA come termine per l’ottemperanza, si suppone che quanto prescritto sia stato puntualmente ottemperato, ossia in particolare:
a) Pag 180 punto 3 del pic "Entro nove mesi dal rilascio dell’AIA saranno installati sul camino E2 dei misuratori in continuo per i parametri portata, SOx, NOx, CO e polveri totali. Il collaudo dell’impianto avverrà con la marcia controllata nei successivi tre mesi. Il Gestore dovrà effettuare una marcia delle due sezioni alla massima capacità produttiva per un periodo sufficiente a determinare l’effettiva portata sia utilizzando carbone che olio combustibile".
b) Pag 13 tabella 11 piano di monitoraggio e controllo, parte integrante come il PIC del decreto AIA: “parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative alle sezioni VL3 e VL4”
prescrive tra l’altro la misurazione dei dati rilevati al punto di emissione E2 in misura continua al camino per ciascuno dei seguenti parametri: polveri, NH3, SO2 ,NOx e CO evidenziati con (*) ed è ben specificato a fine tabella a pag 16 “(*).tali controlli devono essere realizzati entro nove mesi dal rilascio dell’AIA e a seguito dell’installazione dell’opportuna strumentazione al camino” 
c) Pag 12 piano di monitoraggio e controllo: “sui camini le piattaforme devono avere il piano di lavoro con una superficie di almeno 5m2 e deve essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220V e 24 Vcc, nonché una linea telefonica per collegamento alla sala controllo. I punti di prelievo dei suddetti camini devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante una copertura fissa. Inoltre i punti di prelievo devono essere dotati di montacarichi per il trasposto dell’attrezzatura, con portata fino a 300 Kg ed atti a trasportare strumenti fino a 3 metri. Caratteristiche e modalità diverse da quelle sopra descritte potranno essere adottate dal Gestore se saranno ritenute equivalenti dall’Ente di Controllo”.
Per quanto sopra esposto chiediamo, pertanto, ai sensi del D.lgs. 195/2005, a Codesto Ministero:
a)


di confermare l’avvenuta ottemperanza alla prescrizione pag 180 punto 3 del PIC, così come affermato dall’Azienda con la citata nota del 23 ottobre 2013entro i termini prescritti dal decreto AIA;
b)


come intenda procedere nella valutazione della comunicazione di “modifica non sostanziale ex art. 29 nonies comma 1 D.Lgv. 152/2006”  presentata dalla Azienda con la stessa nota;
c)


l'invio di copia, in carta semplice, dei verbali delle misurazioni in continuo effettuate a camino dal gestore, come previsto dalla prescrizione AIA in oggetto.

Questo quanto richiesto al ministero. Ribadiamo quindi che ritenendo largamente trascorsi i nove mesi previsti restiamo in attesa di conoscere quelle misurazioni in continuo secondo i parametri e le modalità stabilite dall’AIA.
 
Uniti per la salute ONLUS
                                          

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