Tratto da QualEnergia
Taglia-bollette: lo spalma-incentivi rinnovabili obbligatorio sarebbe incostituzionale
Uno spalma incentivi obbligatorio retroattivo sarebbe incostituzionale. Dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi sul rientro in campo della temuta misura e le parole per nulla rassicuranti per le rinnovabili pronunciate sabato da Renzi, nel dibattito interviene il parere del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida.
Uno spalma incentivi obbligatorio retroattivo contro il fotovoltaico sarebbe incostituzionale. Dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi sul rientro in campo della temuta misura e le parole per nulla rassicuranti per le rinnovabili pronunciate sabato da Renzi, nel dibattito interviene il parere del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida.
Un simile provvedimento, che colpirebbe gli impianti fotovoltaici esistenti sopra i 200 kWp, allungando da 20 a 25 anni il periodo di incentivazione con la relativa riduzione dell'incentivo annuo - spiega Onida - violerebbe sia le norme costituzionali in materia di retroattività e di tutela dell’affidamento, sia gli obblighi internazionali.
La misura in discussione, qualora approvata, si configurerebbe come un intervento su rapporti di durata già cristallizzati in contratti di diritto privato (le convenzioni con il GSE), o comunque su decisioni già assunte dai produttori che hanno effettuato investimenti e contratto oneri in base a previsioni economiche di cui l’aspettativa dell’incentivo è parte determinante. Ciò risulterebbe in contrasto con i limiti costituzionali alla retroattività delle leggi, con il principio - connaturato allo Stato di diritto e riconducibile agli artt. 3 e 41 della Costituzione - di tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti che hanno avviato un’iniziativa energetica, nonché con l’esigenza di certezza dell’ordinamento giuridico.
Inoltre, lo “spalma incentivi” apparirebbe in conflitto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea dell’Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415), e quindi anche con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe l’impegno assunto dagli Stati firmatari (tra cui l’Italia) ad assicurare agli investitori “condizioni stabili” oltre che “eque, favorevoli e trasparenti”, per lo sviluppo delle proprie iniziative. Ciò impone che gli investimenti, che devono godere della “piena tutela e sicurezza”, non vengano colpiti da modifiche (in senso deteriore) delle condizioni giuridiche ed economiche in base alle quali sono stati effettuati.
Inoltre, lo “spalma incentivi” apparirebbe in conflitto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea dell’Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415), e quindi anche con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe l’impegno assunto dagli Stati firmatari (tra cui l’Italia) ad assicurare agli investitori “condizioni stabili” oltre che “eque, favorevoli e trasparenti”, per lo sviluppo delle proprie iniziative. Ciò impone che gli investimenti, che devono godere della “piena tutela e sicurezza”, non vengano colpiti da modifiche (in senso deteriore) delle condizioni giuridiche ed economiche in base alle quali sono stati effettuati.
I vizi di costituzionalità, conclude il Professor Onida, sussisterebbero anche nell’ipotesi in cui venisse prolungata la durata dell’incentivo, a compensazione della riduzione del suo valore. Secondo l’autorevole costituzionalista, infatti, “un credito non ha lo stesso valore quale che sia il tempo in cui viene soddisfatto”. Inoltre, se l’investimento (come accade nella maggioranza dei casi) è finanziato da un credito bancario, la misura, incidendo autoritativamente su tale rapporto, potrebbe rendere impossibile per i produttori di far fronte agli impegni assunti con gli istituti di credito....
16 giugno 2014
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