Tratto da Note di Grondacci
La Revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e i poteri dei Sindaci
L'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 afferma che: “1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione.”
Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO (ecocertificazione di aziende secondo apposita normativa tecnica di livello europeo ed internazionale).
QUALI SONO I NUOVI ELEMENTI CHE POSSONO FONDARE LA RICHIESTA DI REVISIONE DI AIA
In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3 a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi delle norme di qualità ambientali (NOTA 1) o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.
Punto 5. necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA
La revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni sopra esposte......
POTERI DEL SINDACO NELLA REVISIONE DELL’AIA
La revisione dell’AIA può essere avviata prima di tutto dalla Autorità Competente, ma anche il Sindaco ha una funzione di attivazione della revisione se ne fa motivata richiesta così come prevede la normativa. Il comma 7 articolo 29-quater DLgs 152/2006 recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.”
Anche qui si fa riferimento a “circostante intervenute successivamente al rilascio dell’AIA”.
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