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01 dicembre 2020

TAR Puglia blocca il 5G: “NO AL BAVAGLIO PER I SINDACI” .INCOSTITUZIONALE IMPEDIRE LA TUTELA DELLA SALUTE.

Tratto da Oasi Sana

Cavallino (Lecce), TAR Puglia blocca il 5G: “non esiste un diritto indiscriminato all’installazione”. Esultano Sindaco e cittadini Stop 5G


Dopo lo spegnimento del wireless di quinta generazione ordinato dai TAR di Umbria, Campania , Veneto ed Emilia Romagna, ora anche a Lecce il tribunale amministrativo blocca l’antenna 5G. E’ successo nel Comune di Cavallino.  Il TAR Puglia, Sezione I di Lecce, ha infatti respinto l’istanza di sospensiva proposta da Iliad avverso il diniego di installazione di un’antenna con tecnologia 5G nel territorio di Cavallino Con ordinanza n. 728 del 18 novembre 2020, e resa nota solo oggi dall’ufficio stampa dell’ente salentino, il TAR pugliese ha rigettato l’istanza di sospensiva proposta da Iliad Italia S.p.A. avverso il diniego di installazione di un’antenna con tecnologia 5G nel territorio del Comune di Cavallino, rilevando che, nonostante la legislazione statale permetta la realizzazione di detti impianti, non sussiste un diritto tout court all’installazione in capo ai gestori telefonici ed ha rinviato per la decisione nel merito della controversia all’udienza del 12 maggio 2021.

Infatti, come fatto rilevare nel giudizio dal legale del Comune di Cavallino, avvocato Ettore Bruno, il cosiddetto “decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) ha modificato l’art. 8 della L.n. 36/2001, stabilendo che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale” mantenendo il relativo potere regolamentare, fermo restando il divieto di “introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”. Invero, il Consiglio Comunale di Cavallino, con delibera n. 11 del 18 giugno 2020, tesaurizzando il “principio di precauzione”, ha adottato all’unanimità un regolamento che vieta l’installazione sull’intero territorio comunale di impianti con tecnologia 5G in attesa che più puntuali evidenze scientifiche attestino gli effetti della nuova tecnologia sulla salute dei cittadini.

Insieme al suo legale, soddisfazione per questo primo traguardo esprime ilSindaco della Città di Cavallino Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni. «E’ auspicabile che tali studi siano portati a termine al più presto così da accertare se vi siano o meno conseguenze nocive per la salute dei cittadini conseguenti all’installazione dei ripetitori 5G, permettendo agli enti locali, unicamente in caso di riscontri positivi, di stabilire la corretta localizzazione di impianti tecnologicamente innovativi oltre che utili». Una vera e propria esultanza invece da parte de cittadini salentini, che dal tribunale vedono premiati i loro sforzi per condurre una battaglia centrata alla tutela della salute pubblica: “aspettando la nuova udienza, quest’ordinanza legittima comunque le nostre richieste per una sensata moratoria – afferma Giancarlo Vincitorio, per l’Alleanza Italiana Stop 5G referente del gruppo Stop 5G Puglia – solo nella nostra regione sono stati adottati 44 atti ammnistrativi tra ordinanze sindacali e delibere e abbiamo anche premiato i sindaci. Complimenti al Sindaco di Cavallino che invitiamo ad aderire alla costituenda Rete Nazionale dei Sindaci e combattere politicamente il bavaglio imposto dal Piano Colao, in attesa che se ne possa valutare anche l’incostituzionalità come richiesto dal Sindaco di Marsaglia, Franca Biglio in audizione parlamentare“. 


Audizione in Senato: “Incostituzionale il bavaglio ai Sindaci Stop 5G, cittadini obbligati all’irradiazione”. Si preparano le contromosse per difendere i diritti pubblici

Nei giorni scorsi, infatti, dalla provincia di Rimini il Sindaco di Coriano ha detto di essere al lavoro per una costituenda rete di primi cittadini di tutta Italia, pensata per contrastare politicamente l’invasione elettromagnetica nella rivendicazione del ruolo centrale del sindaco, esattamente come sta avvenendo in Francia. Anche tra chi non compare nella lista degli oltre 600 Comuni italiani in cui sono stati approvati atti ammnistrativi per la precauzione, la battaglia contri i pericoli del 5G si fa strada: “Dobbiamocontinueremo a lavorare per trovare la soluzione migliore – ha detto Domenica Spinelli, già in conferenza stampa alla Camera dei Deputati con l’Alleanza Italiana Stop 5G – Il problema antenne riguarda tutta Italia e non ha colori politici, sono in prima linea per la costituzione di una Rete Nazionale dei Sindaci per ottenere il riconoscimento del ruolo di autorità sanitaria e di una discrezionalità politica nel posizionamento di infrastrutture così impattanti.”

09 settembre 2020

Biodigestori: il ruolo delle distanze dal centro abitato e il parere sanitario del Sindaco

 Tratto da Note di Marco Grondacci 

Biodigestori: il ruolo delle distanze dal centro abitato e il parere sanitario del Sindaco. Una sentenza

Interessante  sentenza del TAR Abruzzo(sentenza n° 269 del 16 luglio 2020 - QUI) in relazione ad una di produzione di biometano dalla digestione anaerobicadi fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque.

Il Comune territorialmente interessato dal progetto impugna il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale)  che ha portato ad autorizzare il  progetto suddetto, PAUR che contiene nel caso specifico anche: 
1. l’Autorizzazione Integrata Ambientale
2. L’Autorizzazione Unica ex articolo 12 dlgs 387/2003 

I motivi di impugnazione non sono accolti dal TAR perché come afferma la sentenza: “Il Comune però si è limitato a muovere critiche all’azione amministrativa, conclusasi con il rilascio delle autorizzazioni, in parte generiche, in parte smentite dagli atti, senza evidenziare, come richiede il sindacato su attività che implicano giudizi tecnici e scelte ampiamente discrezionali, manifesti errori, omissioni o travisamenti nelle valutazioni tecniche che ne costituiscono il fondamento,…”.

Ma la sentenza pur dando torto al Comune conferma la esistenza degli strumenti amministrativi da parte dello stesso ente territoriale locale utilizzabili per contestare progetti come quello oggetto della sentenza, vediamoli... 

26 maggio 2020

Sentenza del Consiglio di Stato: la discrezionalità nell’AIA e il Parere Sanitario del Sindaco

Tratto da Note di Marco Grondacci

Consiglio di Stato: la discrezionalità nell’AIA e il Parere Sanitario del Sindaco


Il caso trattato dalla sentenza in esame riguarda il rigetto della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA)  per un impianto di termovalorizzazione di pneumatici fuori uso (PFU).

La sentenza (QUI) è particolarmente rilevante sotto i seguenti profili:
1. definisce la natura giuridica dell’AIA  e quindi il suo oggetto ampio;
2. l’importanza dello stato sanitario della zona interessata dall’impianto da autorizzare a prescindere dalle emissioni specifiche dello stesso;
3. il ruolo che il Sindaco deve svolgere come Autorità Sanitaria all’interno della procedura di rilascio dell’AIA.

Riporto sinteticamente i principali passaggi di questa sentenza in rapporto ai suddetti tre profili.


SULLA NATURA GIURIDICA DELL’AIA
Afferma il Consiglio di Stato: “Si deve, infatti, rilevare che l’autorizzazione integrata ambientale è configurata come un titolo abilitativo conseguente ad una verifica di carattere generale sull’impianto, con particolare riguardo alle emissioni in relazione all’ambiente circostante, attribuendo alle autorità interessate un ampio potere - espressione di discrezionalità tecnica - anche circa le concrete misure tecniche che devono essere disposte per il controllo e la riduzione di tali emissioni, le quali inoltre rilevano anche in un ampio contesto geografico circostante.” 
Si conferma il carattere profondamente diverso dell’AIArispetto alle autorizzazioni ambientali settoriali del passato(acqua, aria, rifiuti etc.). Queste ultime si limitavano a verificare che l’impianto rispettasse i limiti di legge settoriale di riferimento e niente di più. L’AIA invece oltre a stabilire limiti di emissioni per i singoli comparti ambientali (aria , acqua, suolo) verifica la compatibilità dell’intero modello gestionale dell’impianto (ciclo produttivo, materie prime, misure di mitigazione) con il sito in cui è collocato. 
Questo fa capire come il potere di chi rilascia l’AIA non possa essere limitato all’imporre i limiti di emissioni di legge e le migliori tecnologie disponibili frutto del processo definitivo dalla UE ma anche ulteriori limiti, ulteriori prescrizioni anche oltre quanto stabilito dalla legge se motivato dalla situazione specifica (ambientale e sanitaria)in cui l’impianto è collocato.

Infatti in relazione al caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato si afferma: “Ne deriva che, già con riferimento ai pareri espressi da tali organi tecnici, fosse giustificato il diniego, non essendo stato realizzato il monitoraggio continuo richiesto dall’ARPA né modificato il sistema di abbattimento di NOx.
Anzi, con riferimento a tali criticità, la difesa della appellante deduce che il sistema di monitoraggio avrebbe richiesto una modifica dell’impianto già prima dell’avvio, riconoscendo quindi il mancato adeguamento a quanto richiesto nella conferenza di servizi istruttoria. Tale argomentazione difensiva circa la modifica dell’impianto non può poi essere condivisa, in quanto il potere di modifica di un impianto ai fini della verifica delle emissioni da parte dell’ARPA è espressamente previsto nella disciplina dell’AIA”.  Conclude sul punto il Consiglio di Stato: “Si deve, quindi, rilevare, sul punto, che le modifiche al fine di contenere o verificare le emissioni sono espressamente previste dalla disciplina dell’AIA sopra richiamata, con la conseguente legittimità, nel caso di specie, di tali richieste di modifica, espressione di discrezionalità tecnica certamente non tacciabile di illogicità od abnormità.”



SULL’IMPORTANZA DELLO STATO SANITARIO DELLA ZONA INTERESSATA DALL’IMPIANTO DA AUTORIZZARE A PRESCINDERE DALLE EMISSIONI SPECIFICHE DELLO STESSO
Nel caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato la istruttoria che ha portato al diniego dell’AIA ha rilevato come i vari soggetti partecipanti alla conferenza hanno fatto riferimento alla particolare criticità ambientale dell’area della valle del Sacco, circostanza che ha assunto anche un rilievo a livello legislativo, in quanto inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale.
In tal senso afferma il Consiglio di Stato: “La complessiva scadente qualità ambientale dell’area in questione, confermata da tale previsione legislativa, ben poteva essere oggetto di valutazione nel suo complesso, a prescindere dalla presenza o dal superamento del singolo inquinante, come sostiene la parte appellante.”. 
Quanto sopra perché la disciplina dell’AIA è finalizzata a “conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso” per cui, nella sentenza qui esaminata, il Consiglio di Stato afferma: “una valutazione in termini di costi - benefici derivanti da un impianto industriale e dei suoi possibili effetti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini vanno al di là della specifica localizzazione dell’area, ai fini urbanistici, dovendo essere considerata la vicinanza della abitazioni con riferimento all’effetto complessivo delle emissioni inquinanti sull’ambiente circostante.”



È FONDATO UTILIZZARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, SE ADEGUATAMENTE MOTIVATO, PER NEGARE IL RILASCIO DELL’AIA
Il verbale della conferenza di servizi nel caso in esame si richiama al principio di precauzione quale principio fondante la decisione di non rilasciare l’AIA . Secondo il Consiglio di Stato: “Tale richiamo è corretto, in quanto la disciplina di tutela ambientale e della salute dei cittadini deve ritenersi ormai orientata da tale principio, come del resto riconosciuto specificamente per la gestione dei rifiuti dal sopra richiamato art. 178 del d.lgs. n. 152 del 2006.”
Il Consiglio di Stato ricorda altresì che il principio di precauzione è contenuto nell’articolo 191 del Trattato UE che al primo paragrafo fa riferimento alla tutela della salute e al secondo al principio di precauzione proprio per confermare l’integrazione del principio suddetto con l’obiettivo di un elevato livello di tutela ambientale. 
Il principio di precauzione, secondo la sentenza qui esaminata, quindi: “…integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario” (Consiglio di Stato IV, 18 luglio 2017, n. 3559 - QUI).

27 febbraio 2020

Matteo Ceruti: Sulla legittimazione dei comuni a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in ipotesi di dissenso in conferenza di servizi

Tratto da Rivista Giuridica dell’ Ambiente 



Sulla legittimazione dei comuni a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in ipotesi di dissenso in conferenza di servizi
dell Avv. Matteo Ceruti
CONSIGLIO DI STATO, Sez. I – parere 25 settembre 2019, n. 2534 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri – Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 
Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 – in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale. 
Con la pronuncia in commento la Sezione I del Consiglio di Stato ha espresso il parere, richiesto dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla “Legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127”[1].
In particolare il citato Dipartimento, premettendo che pervengono alla Presidenza del C.d.M. numerose opposizioni (ai sensi del citato art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) proposte da amministrazioni comunali chiamate ad esprimersi in seno a conferenze di servizi su progetti di impianti od opere da autorizzare da parte di amministrazioni prevalentemente regionali, poneva al Consiglio di Stato in sede consultiva i seguenti due quesiti:
1°) in termini generali, se le amministrazioni comunali possano rientrare tra i soggetti deputati alla cura dei cd. “interessi sensibili” menzionati dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 -ossia tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini- e, dunque, risultare conseguentemente legittimate a sollevare l’opposizione al Cd.M. prevista dalla medesima disposizione;
2°) se sussista una particolare situazione di legittimazione comunale ad azionare tale strumento oppositivo nell’ambito del procedimento di AIA-autorizzazione integrata ambientale.
Sul primo quesito di natura generale il Consiglio di Sato, sulla base di un’esegesi testuale dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, della ratio del d.lgs. n. 127 del 2016 e del quadro legislativo statale generale e di settore, chiarisce di essere del parere che i Comuni, che abbiano manifestato il proprio motivato dissenso in seno alla conferenza di servizi, almeno in linea di principio, non possano considerarsi titolari della “legittimazione” a sollevare opposizione a tutela dei citati interessi “sensibili” perché l’amministrazione comunale è ente esponenziale della collettività locale competente per la tutela della generalità degli interessi, quando invece la disposizione in esame richiederebbe un’apposita “preposizione” all’esercizio di funzioni di tutela di quegli interessi “sensibili”, con competenze -che si precisa- debbono essere “eminentemente tecnico-scientifiche”. Di talché, si sostiene nel parere, tali amministrazioni si identificano tendenzialmente con quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 17 della stessa legge n. 241 del 1990 le cui valutazioni tecniche in materia di tutela ambientale, culturale, paesaggistica e della salute dei cittadini sono non surrogabili.
Una tale conclusione -chiarisce il Consiglio di Stato- non può tuttavia essere espressa in termini assoluti in quanto un potere di opposizione comunale potrebbe comunque ravvisarsi allorquando la pertinente legislazione speciale di settore, statale o regionale, attribuisca o deleghi talune competenze in materia di tutela ambientale, paesaggistica o sanitaria ai Comuni. Il tutto con l’ulteriore precisazione, però, che all’uopo non basterà una norma (statale o regionale) di attribuzione o di delega di funzioni di tutela in quanto tali, ma occorrerà che queste ultime si concretizzino in pareri (o comunque in atti di assenso) di natura tecnica, potenzialmente non surrogabili e di per sè ostativi al rilascio dell’autorizzazione in conferenza di servizi.
Di qui, dunque, l’invito alla Presidenza del C.d.M. a verificare l’ammissibilità dell’opposizione comunale sulla base di una conseguente analisi della specifica disciplina di settore applicata nel caso concreto.
Su tali conclusioni si impongono un paio di sintetiche osservazioni.
La prima è che, sulla base della disamina della legislazione statale di settore condotta nel parere del Consiglio di Stato, gli spazi effettivi di legittimazione comunale all’opposizione, seppure non preclusi in toto, risultano davvero molto limitati, anche in materie in cui il ruolo comunale appare in realtà centrale; così, ad esempio, viene negato un tale potere in materia di autorizzazione paesaggistica, anche laddove il rilascio della stessa sia stata delegata dalla Regione ai Comuni (ai sensi dell’art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42 del 2004).
Il secondo rilievo attiene alla limitazione operata dalla Sezione I del Cons. Stato del novero delle amministrazioni (preposte alla cura degli interessi sensibili) legittimate a sollevare l’opposizione alle sole autorità aventi competenze tecnico-scientifiche, con sostanziale identificazione nelle amministrazioni dell’art. 17, comma 2 della legge n. 241/1990, ossia ARPA, ASL, Soprintendenze, Vigili del fuoco, ecc.
In proposito si evidenzia come un tale esito interpretativo risulti in significativo contrasto con l’orientamento (espresso sia dai Tar che dallo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale) volto a negare un effettivo ruolo decisionale di queste autorità tecniche in occasione del rilascio delle autorizzazioni ambientali in quanto ritenute titolari di semplici funzioni consultive e non dotate di competenze proprie da esprimere nelle conferenze di servizi decisorie[2].
Cosicché  si è conseguentemente pervenuti ad affermare che il parere negativo espresso da ARPA nelle conferenze di servizi non impone(va) -nel sistema previgente alla “riforma Madia”- di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri in quanto, appunto, le agenzie per la protezione dell’ambiente non sono titolari di competenze decisorie[3].
Appare difficile in questo momento prevedere se a prevalere sarà la posizione del Consiglio di Stato in sede consultiva o quella del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Sulla base del medesimo principio enunciato sulla prima questione, col parere in esame viene fornita risposta anche al secondo quesito posto dalla Presidenza del C.d.M., relativo all’individuazione degli spazi di legittimazione comunale ad azionare lo strumento oppositivo nello specifico procedimento di rilascio dell’AIA-autorizzazione integrata ambientale, considerando la particolare disposizione dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede al comma 6 che nell’ambito della conferenza “vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265”.
E così, sul presupposto che ai fini della “legittimazione” a proporre l’opposizione non risulta sufficiente un qualsivoglia riconoscimento di funzioni di tutela ambientale e sanitaria, risultando necessaria un’attribuzione di competenza caratterizzata da connotazioni tecniche e specialistiche, nel parere si perviene alla conclusione che dall’esame del combinato disposto dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 216-217 del Testo unico delle leggi sanitarie si evincerebbe che le competenze attribuite al sindaco del Comune di ubicazione dell’industria insalubre sottoposta ad AIA non presentano (più) le originarie caratteristiche di specificità e tecnicità, tali da fondare la legittimazione all’opposizione ex art. 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo.
Questo perché il potere del sindaco quale autorità sanitaria locale in tema di industrie insalubri sarebbe stato significativamente ridimensionato dalla normativa in materia di AIA che non consente di ipotizzare come ancora applicabile la potestà di preventiva inibitoria del sindaco cui sono ormai attribuiti solo poteri di prescrizione (comma 6 dell’art. 29-quater) e di richiesta di riesame dell’autorizzazione integrata in caso di circostanze intervenute successivamente al suo rilascio e rilevanti sotto il profilo della salute pubblica (comma 7 dello stesso articolo).
Una tale esegesi, pur fondata su una pregevole ricostruzione del quadro legislativo, non pare tuttavia valorizzare appieno il dato testuale, anche alla luce dell’evoluzione normativa della disciplina di rilascio dell’AIA.
Si deve infatti considerare che il citato comma 6 dell’art. 29-quater del Codice dell’ambiente statuisce in termini che appaiono piuttosto chiari che nella conferenza di servizi “vengono” (e non “possono essere”) “acquisite” (e non “valutate” o “considerate”) le “prescrizioni” (e non le “valutazioni” o il “parere”) del sindaco.
L’imprescindibilità di tali prescrizioni sindacali -quale si desume dalla lettera della legge- ha poi assunto ulteriore pregnanza con l’intervenuta soppressione dell’originaria disposizione del d.lgs. n. 59 del 2005 che prevedeva che delle stesse si potesse prescindere in caso di mancata espressione del Comune entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento[4]. Per cui è sulla base di una tale previsione normativa, ormai superata, che si era affermato il principio per cui l’assenza delle prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 in sede di conferenza non comporta(va) l’illegittimità dell’AIA[5].
Alla luce di quanto testè precisato, se risulta senz’altro persuasiva la tesi espressa nello stesso parere del Consiglio di Stato qui in commento ove si nega l’esistenza di una potestà comunale di veto al rilascio dell’AIA, pare assai meno ragionevole la tesi per cui  le prescrizioni sindacali attinenti non all’an ma al quomodo dell’attività dell’industria insalubre -volte cioè alla conformazione dell’attività medesima secondo modalità  ritenute indispensabili per la tutela della salute pubblica locale- non possano considerarsi (almeno potenzialmente) vincolanti in sede di conferenza; in particolare ove tali prescrizioni siano fondate su conformi pareri di organi tecnici, ancorché -è questo il punto- non invitati in conferenza, evenienza quest’ultima per nulla peregrina, in particolare per le ASL. Il tutto con ogni conseguenza in termini di riconoscimento della legittimazione comunale all’opposizione in caso di rilascio, all’esito della conferenza, di un’AIA priva di tali prescrizioni sindacali.
In conclusione, se col parere in esame, da un lato, assistiamo ad un ridimensionamento (ancorché non ad una radicale esclusione) del ruolo comunale in seno alle conferenze di servizi in materia ambientale che per certi versi andrebbe più attentamente calibrato (in particolare, in materia di AIA), d’altro canto si assegna opportunamente alle autorità tecniche in materia sanitaria ed ambientale una centralità in seno alle conferenze di servizi che sinora era stata negata dalla giurisprudenza la quale ne aveva, al più, “tollerato” la partecipazione alle conferenze decisorie quali soggetti privi di competenze proprie.
E tuttavia v’è il concreto rischio che un tale riconoscimento di centralità del parere delle autorità tecniche si riveli sostanzialmente velleitario laddove -a seguito del d.lgs. n. 127/2016- le stesse amministrazioni che abbiano espresso un dissenso “qualificato” sono onerate di proporre un ricorso in opposizione al C.d.M. avverso la determinazione della conferenza: iniziativa quest’ultima che difficilmente può prescindere da valutazioni politico-amministrative (tant’è che per le amministrazioni statali dissenzienti l’opposizione è proposta dal Ministro competente) e che appare per certi versi incompatibile con la stessa missione tecnico-scientifica di questi organismi.
In un tale contesto si crede di essere facili profeti nel prevedere che ben poche opposizioni verranno proposte da ASL, ARPA o Vigili del Fuoco.
L’obiettivo di deflazionare il carico gravante sul Consiglio dei ministri sarà senz’altro raggiunto; ma probabilmente con l’effetto di aumentare il contenzioso giurisdizionale.
In ogni caso, con gravi rischi di ulteriore indebolimento della tutela procedimentale degli (ex) “interessi sensibili”.
Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF

09 febbraio 2020

Marco Grondacci : Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri

Tratto da Note di  Marco Grondacci 

Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri

Il Consiglio di Stato Sez. II, con sentenza n° 184 del 9

Gennaio 2020 (QUI) è ritornato sulla definizione dei poteri 

che Sindaco e Comune hanno in materia di prevenzione dai 

danni alla salute per le attività classificate come industrie 

insalubri ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie del 1934 e dell’elenco di attività e impianti classificati insalubri 

ai sensi del Decreto Ministro Sanità 5 settembre 1994.

Il Consiglio di Stato riafferma i seguenti indirizzi applicativi 
cogenti in materia

La presenza delle industrie insalubri deve essere regolamentata
 fino a vietarla “Gli strumenti di pianificazione del territorio possono
 prevedere divieti e limitazioni all’installazione di industrie insalubri
(come confermato da Cons. Stato sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 2 - QUI)”


Alle industrie insalubri devono essere imposte prescrizioni
 per evitare rischi alla salute pubblica“l’installazione nell’abitato di
 una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento
 che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa 
installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi
 produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di 
compromissione della salute del vicinato” 
(Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 - QUI).


ASL supporta tecnicamente ma è il Sindaco che ha l’ultima
decisione sulla compatibilità della industria insalubre con 
il sito in cui è collocata alla luce dei regolamenti comunali“spetta 
al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui 
parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la
 valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle
 industrie cosiddette insalubri” (Cons. Stato sez. V, 27 dicembre 2013,
 n. 6264 - QUI).
 Posta la competenza comunale in merito alla valutazione delle cautele
 occorrenti per ogni singolo caso competenza, il parere della competente
 AUSSL, oltre a prescrivere che il locale destinato ad attività artigianale 
non fosse in comunicazione con l’abitazione, non poteva che rimettere
 allo stesso Comune di Fiesso d’Artico la valutazione in concreto della 
compatibilità dell’attività produttiva in questione alla luce delle
 disposizioni  degli strumenti urbanistici…”

04 febbraio 2020

Inquinamento, ecco perché i sindaci rischiano di essere condannati


La vicenda giudiziaria di Avellino, con due ex sindaci a rischio condanna, farà suonare tutti i campanelli d’allarme nella testa di Alfredo Ricci, sindaco di Venafro che, in aggiunta, è anche avvocato e, quindi, di queste cose ne capisce. 
La notizia del giorno è che, ad Avellino, per inquinamento atmosferico, oggi è stata chiesta la condanna per due ex sindaci. Proprio questa mattina il pubblico ministero Roberto Patscot ha chiesto quattro mesi di reclusione per Giuseppe Galasso e Paolo Foti, che si sono succeduti alla guida dell’amministrazione comunale del capoluogo irpino. Sono accusati di omissione in atti di ufficio, per non aver adottato provvedimenti finalizzati a contrastare gli sforamenti di emissioni di polveri sottili nell’aria, nonostante le sollecitazioni degli uffici e delle associazioni. La sentenza è prevista per il 6 marzo.
Potrebbe accadere la stessa cosa anche a Venafro?
C’è da essere preoccupati e, a ragione, Ricci farà bene a darsi da fare per evitarlo. I dati diffusi dall’Arpa dicono che l’aria di Venafro è pericolosa per la salute umana e, a questo punto, anche per il destino del sindaco. In generale, quando c’è un precedente, i tribunali sono rapidi nell’assimilare le vicende.

09 maggio 2019

Biodigestore, "Insieme per voltare pagina" al sindaco : "Servono atti amministrativi concreti"

Tratto da  gazzettadellaspezia

Biodigestore, "Insieme per voltare pagina" al sindaco Sisti: "Servono atti amministrativi concreti"


Ribadito il NO, ma secondo il gruppo bisogna agire subito e nelle sedi opportune.
Accogliamo l’appello lanciato dal Sindaco, in Assemblea, alla collaborazione politica trasversale per contrastare la realizzazione del biodigestore a Saliceti ma le ricordiamo che la nostra contrarietà è stata espressa già un anno fa quando come gruppo di minoranza abbiamo proposto un ordine del giorno approvato all’unanimità che ha impegnato il Sindaco e la Giunta ad adottare tutte le azioni utili a contrastarne la realizzazione.
Dopo un anno, all’assemblea pubblica, il Sindaco ha riferito che c’è poco tempo, che è in ritardo e che ora c’è fretta. Ma allora viene da chiedersi come mai non ha impugnato il Piano provinciale dei Rifiuti approvato il 6 agosto, vista la contraddizione implicita del medesimo laddove prevede il conferimento di 60.000 tonnellate nel sito di Boscalino, che tutti sappiamo essere inadeguato a tali portate. Hanno capito tutti che il sito che sarebbe stato individuato dal privato in funzione del Piano era ‘Saliceti”! Il Piano non è stato impugnato, forse perché è stato elaborato dal centrosinistra tanto è vero che è stato approvato grazie all’assenza ingiustificata dei consiglieri PD all’assise provinciale del 6 agosto! E come mai il Sindaco non ha ancora impugnato la delibera di giunta regionale del 18.04.2019 con cui è stata avviata l’inchiesta pubblica sul progetto presentato da Recos spa, visto l’espressa contrarietà a detta procedura!? Allo stesso modo è incomprensibile il conferimento di un incarico al legale del Comune di Santo Stefano finalizzato a seguire la procedura ed a prendere contatti con gli enti interessati .. gli incarichi si conferiscono per fare ricorsi!
Non bastano le promesse, il problema è serio ed occorrono azioni ed atti amministrativi concreti; il Sindaco non può e non deve astenersi dal partecipare all’assemblea di Acam prevista per il 15 maggio perché è nelle sedi opportune e con gli atti amministrativi che, in rappresentanza del territorio, deve esprimere la contrarietà all’impianto. Non importa se sarà l’unico cittadino in quell’assise.. le è stato conferito un mandato dai cittadini e deve porre in essere tutte le azioni utili ad adempierlo! Continua su gazzettadellaspezia

29 aprile 2019

Il Tar della Campania boccia il progetto per il nuovo biodigestore ad ALIFE

Il Tar boccia il progetto per il nuovo biodigestore
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Tratto da Casertanews

Il Tar boccia il progetto per il nuovo biodigestore

I giudici hanno confermato il 'no' del Comune all'impianto rifiuti per la produzione di energia
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l ‘no’ del Comune alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili è corretto. A mettere un punto alla battaglia legale in atto tra il Comune di Alife e l’azienda agricola ‘Fabio Izzo’ è il Tar della Campania, che ha bocciato il ricorso presentato dalla società contro lo stop imposto dal Comune all’impianto rifiuti per produzione elettrica da 100 kw.
Una vicenda nata nel dicembre 2017, quando il Comune e la Commissione Locale per il Paesaggio esprimono parere non favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica chiesto dall’azienda zootecnica di bufale, in quanto ritenuto contrastante con la disciplina del Piano Territoriale Paesistico sul presupposto che non si tratta di “adeguamento funzionale degli impianti per le attività produttive agricole” ammesso in zona PAF (Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle).
L’azienda aveva quindi presentato ricorso al Tar, lamentando come dalla Soprintendenza non fosse arrivato un parere in merito e che l’impianto fosse funzionale all’attività produttiva, “in quanto finalizzato a valorizzare i reflui zootecnici dell’allevamento gestito con grandi benefici ai fini della riduzione del consumo dei combustibili fossili per produrre energia” e negando che “l’incentivo pubblico ottenuto per la cessione di energia elettrica alla rete pubblica abbia natura esclusivamente privata e speculativa”.
Per i collegio dei giudici della Settima Sezione (presidente Rosalia Marita Rita Messina), hanno però bocciato in toto il ricorso presentato dall’azienda zootecnica. .......
L’azienda zootecnica è stata quindi condannato al pagamento delle spese processuali pari a 3mila euro, da corrisponde in egual misura tra Comune e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.Qui l'articolo integrale 
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07 aprile 2019

Note di Grondacci La Revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e i poteri dei Sindaci

Tratto da Note di Grondacci 

La Revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e i poteri dei Sindaci

L'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 afferma che: “1. L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonché di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio dell'installazione.”
Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO (ecocertificazione di aziende secondo apposita normativa tecnica di livello europeo ed internazionale).

QUALI SONO I NUOVI ELEMENTI CHE POSSONO FONDARE LA RICHIESTA DI REVISIONE DI AIA
In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3  a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi delle norme di qualità ambientali (NOTA 1) o nuove disposizioni legislative comunitarie,  nazionali o regionali  lo esigono. 
Punto 5. necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in condizioni  di esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

QUANDO SI PUÒ CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA
La revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni sopra esposte......
POTERI DEL SINDACO NELLA REVISIONE DELL’AIA
La revisione dell’AIA può essere avviata prima di tutto dalla Autorità Competente, ma anche il Sindaco ha una funzione di attivazione della revisione se ne fa motivata richiesta così come prevede la normativa.  Il comma 7 articolo 29-quater DLgs 152/2006 recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.”
Anche qui si fa riferimento a “circostante intervenute successivamente al rilascio dell’AIA”.