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03 giugno 2020

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque

Tratto da Note di Marco Grondacci

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque 


La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020  causa C535/18 (QUI), interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva  quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - [NOTA 1]):
-        articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
-          articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto 

La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE [NOTA 2] in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali  e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.

La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali [NOTA 3] sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia:
 

PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.” 
Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di  autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico.  Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo limiti di tutela dei corpi idrici. 
Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere  interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. 


SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.” 
La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un  progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso.
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