Tratto da Greenreport
L'accesso all'informazione ambientale: maggiore trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Francesco Cancellieri, Presidente Associazione Centro Educazione Ambientale
Il tema dell'informazione ambientale costituisce oggi uno dei principi cardine cui s'ispira la governance europea e nazionale. (Nota di Uniti per la Salute: nella governance italiana è un pò meno punto cardine..... ve ne è una documentazione nell' ultimo ricorso della "Rete Savonese Fermiamo il carbone" al Tar del Lazio appena depositato..... )
Parallelamente all'aggravamento delle questioni ambientali e alla presa di coscienza della complessità delle soluzioni, si è sviluppata la necessità di informare i cittadini su tali argomenti per sensibilizzare e, al contempo, contribuire alla crescita della consapevolezza, ma soprattutto della responsabilità.
Emerge chiaramente l'indicazione che per far fronte in maniera efficace ai problemi ambientali e perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, in grado di preservare l'ambiente in cui viviamo e garantirlo alle generazioni future, i governi e le amministrazioni debbano informare e coinvolgere la collettività nelle decisioni che investono il territorio e la qualità della vita.
"Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati [..] ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità [..] e avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali": così è affermato con forza nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo approvata dalle Nazioni Unite il 14 giugno 1992.
Tra le esigenze della tutela ambientale e il diritto all'informazione vi è una stretta interdipendenza: per nessun altro bene o valore come per l'ambiente, la diffusione e la circolazione adeguata delle informazioni e delle conoscenze, anche di carattere tecnico, è indispensabile per una corretta definizione degli oggetti e delle modalità di tutela.
Si può, infatti, ben comprendere come un adeguato sviluppo dello strumento dell'accesso contribuirebbe notevolmente a sensibilizzare l'intera collettività verso una coscienza ambientale radicata.
Il 15 febbraio 2013 il Governo ha approvato il "DECRETO LEGISLATIVO: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190", confermando l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di pubblicare sui loro siti istituzionali le informazioni ambientali di cui sono in possesso.
Il decreto legislativo (n. 33 del 14 marzo 2013) è stato approvato in attuazione della legge 190/2012 (cosiddetta legge "anticorruzione") ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in GURI (avvenuta il n.80 del 05/04/2013) il 20/04/2013.
Per quanto riguarda l'informazione ambientale, restano ferme le disposizioni di maggior tutela recate dal Dlgs 152/2006 (articolo 3), dalla legge 108/2001 (ratifica della Convenzione di Aarhus del 1998, testo base a livello Ue sull'accesso alle informazioni ambientali e alla giustizia ambientale) e dal Dlgs 195/2005 che in attuazione della direttiva 2003/4/CE ha regolato forme e modi dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.
La novità è che ora le amministrazioni saranno tenute a pubblicarle con evidenza sui loro siti inserendole in apposita sezione detta "Informazioni ambientali" cosicché il cittadino possa accedervi facilmente.
La pubblicazione delle informazioni non è subordinata ad accordi tra Amministrazioni centrali e periferiche (ex articolo 11, Dlgs 195/2005), anche se restano validi accordi tra Stato, Regioni ed Enti locali che diano tutele maggiori di quelle del provvedimento in parola.
Altra novità del provvedimento è l'accesso civico: chiunque può, senza obbligo di motivazione, chiedere alla pubblica Amministrazione dati e atti che non siano stati pubblicati. Restano in piedi tutte le norme sui limiti all'accesso alle informazioni (per motivi di sicurezza e privacy) così come disciplinati dalla normativa vigente.
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