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27 ottobre 2016

Per i cittadini ‘gli atti ambientali sono pubblici’:un importantissimo strumento di lotta a disposizione del popolo inquinato.

Tratto da Il Fatto Quotidiano

Inquinamento, abusivismo, costi delle opere: per i cittadini ‘gli atti ambientali sono pubblici’

Risultati immagini per cittadini
Tutte le informazioni ambientali in possesso della pubblica amministrazione sono pubbliche e non ci possono essere limitazioni all’accesso dei cittadini.
Questo principio di enorme importanza, pur essendo sancito da leggi comunitarie ed italiane, spesso viene disatteso nel nostro paese in nome di una presunta “segretezza” degli atti pubblici che, in realtà, nasconde a volte la volontà di coprire errori, omissioni o, peggio, crimini commessi da pubblici funzionari; oppure, più semplicemente, non sopporta che vi siano “intrusioni” di cittadini sull’operato della pubblica amministrazione.
La migliore risposta viene da una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V n. 3856 del 13 settembre 2016) relativa ad una controversia su una richiesta presentata da un cittadino al Comune di Portovenere al fine di ottenere l’accesso agli atti inerenti la costruzione di un parcheggio di un complesso turistico. In questa sentenza, riformando un contrario pronunciamento del Tar Liguria, il Consiglio di Stato, ha affermato con chiarezza che la pubblica amministrazione deve fornire al cittadino tutte le informazioni di cui è in possesso e tutti gli atti dei procedimenti amministrativi; non solo cioè i provvedimenti conclusivi e finali (come pretendeva il Comune).
Ha ricordato, infatti, che, secondo la legge, sin dal 1990 per ‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. E che, se si tratta di materia ambientale, l’ambito è ancora più ampio in quanto il decreto legislativo n. 195 del 2005, delinea una “amplissima nozione di ‘informazione ambientale’”. Essa, infatti, comprende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato dell’ambiente ed i suoi elementi (acqua, aria, atmosfera, suolo, territorio ecc.); le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti; le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente; le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale…
Cosa ancora più importante, ai sensi dell’art. 3 della legge citata, “l’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”; aprendo così giustamente le porte all’accesso di tutti i cittadini senza che debbano dimostrare di avere qualche interesse particolare. E stabilisce anche che questo deve avvenire “quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni”.
Più in generale, occorre “garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
E si può derogare a questo principio solo in casi estremi e tassativi: quando, ad esempio la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio alle relazioni internazionali, all’ordine pubblico o alla difesa nazionale, alle indagini ed ai procedimenti giudiziari, alla riservatezza dei dati personali ecc.
Conclusione: l’accesso alle informazioni pubbliche che riguardano il nostro ambiente e la nostra salute è ampiamente garantito dalle leggi e dalla giurisprudenza. Sta a noi farne saggio uso denunciando qualsiasi prassi restrittiva o impeditiva. Nella piena consapevolezza che stiamo parlando di un importantissimo strumento di lotta a disposizione del popolo inquinato.

19 novembre 2013

CIVITAVECCHIA:L’allarme dei medici: “Più ossido di carbonio vuol dire più tumori”

Riportiamo un post del giugno 2013  sulla problematica del CO perchè molto significativo .
L' allarme  dei Medici ci preoccupa non poco......Poichè continuiamo anche a Vado Ligure ad andare in .....DEROGA
Tratto da Centumcellae

L’allarme dei medici: “Più ossido di carbonio vuol dire più tumori”


CIVITAVECCHIA – I Medici per l’Ambiente bocciano senza appello l’aumento dei limiti di emissione dell’ossido di carbonio per la centrale di Tvn consentito dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, evidenziando tutte le criticità in termini di patologie determinate dall’esposizione alla CO.
“Numerosi studi epidemiologici afferma il Dottor Giovanni Ghirga hanno messo in evidenza, ormai da molti anni, una associazione statisticamente significativa tra le concentrazioni atmosferiche medie di CO e l’aumento della mortalità totale e per cause cardiovascolari. 
La relazione tra l’esposizione all’Ossido di Carbonio (CO) e la mortalità è di tipo lineare, vale a dire che la mortalità aumenta in proporzione all’aumentare dei livelli di questo inquinante. In particolare, ad ogni aumento di 1 mg di CO per nm³ di aria, corrisponde un aumento dell’1 % della mortalità stessa.
  Studi epidemiologici recenti hanno evidenziato una forte correlazione (spesso maggiore di quella analoga riscontrata per il PM10) esistente tra le concentrazioni ambientali di CO ed i ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari, anche a basse concentrazioni ambientali di CO (1,2 – 5,6 ppm), suggerendo l’assenza di un livello soglia per l’inizio di questo effetto.
 Studi condotti nella città di Roma, nell’ambito del più vasto progetto europeo APHEA hanno rilevato, per il periodo 1995-1997, un’associazione significativa tra ricoveri ospedalieri per cause cardiovascolari e respiratorie e livelli ambientali di CO. In particolare, per il CO l’effetto stimato sui ricoveri ospedalieri giornalieri per malattie ischemiche del miocardio è un aumento del 4% per incrementi della concentrazione ambientale di 1,0 mg/m3; l’aumento medio dei ricoveri ospedalieri per cause respiratorie, associato allo stesso incremento della concentrazione ambientale del gas, è del 2,5 % ed è di maggior entità nei bambini”......

 Il gruppo a rischio delle persone cardiopatiche rappresenta quindi un considerevole strato della popolazione e l’associazione osservata, anche a basse concentrazioni dell’inquinante, è di grado piuttosto elevato.
 Ciò determina un impatto complessivo sulla salute di notevole entità, sia in termini di mortalità che di morbilità”.

Di che tipo? “Il CO – va avanti ancora il Dottor Ghirga – può essere responsabile di diverse malformazioni cardiache nel neonato quando l’esposizione avviene al secondo mese di gravidanza.L’esposizione della donna in stato di gravidanza al CO aumenta il rischio di malformazioni del tubo neurale. 
Alti livelli di CO possono causare la perdita del feto se l’esposizione avviene poco prima del parto. 
L’innalzamento del valore limite del CO rende imperativa l’informazione alle donne del comprensorio di Civitavecchia in stato di gravidanza, dei rischi potenziali che verranno fatti correre al feto che hanno in grembo. 
 Questa informazione è un obbligo, secondo la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (dir. 2003/4/CE). Il non rendere disponibili al pubblico tali informazioni rappresenta la violazione di un diritto sancito dalla Commissione Europea e riconosciuto dallo stato italiano (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195)”.
“Questa pessima decisione di aumentare i limiti di emissione del CO è stata presa in un’area industriale che ha beneficiato solo recentemente (dalla fine del 1998) della riduzione delle emissioni derivante dalla ambientalizzazione delle centrali termoelettriche.....
In questo comprensorio non si può escludere che le emissioni passate (oltre 50 anni di pesante inquinamento industriale) abbiano comportato un impatto sulla salute umana che non si è ancora completamente manifestato. Non solo la presenza di uno dei più grandi poli energetici, ma anche l’inquinamento legato ad una intenso traffico navale e stradale, ha contribuito nei decenni a compromettere lo stato di salute della popolazione locale. Infatti, i dati sulla salute stessa degli abitanti hanno ripetutamente confermato un eccesso di mortalità e morbilità per varie patologie potenzialmente riconducibili alla esposizione cronica all’inquinamento ambientale”.
Nel merito va ricordato come nel 2006 l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio ha messo in evidenza, nel comprensorio di Civitavecchia (riferimento anni 1997- 2004), un aumento della mortalità per cancro al polmone, alla pleura ed un aumento dei casi di asma infantile e di insufficienza renale cronica. Nel 2010, la stessa Agenzia regionale (riferimento anni 1996 – 2008) ha rilevato, tra gli uomini, una maggiore frequenza di persone ospedalizzate per malattie polmonari croniche. “Per le cause tumorali – sottolinea Ghirga – gli uomini presentavano un eccesso di mortalità per i tumori totali e, in particolare, per il tumore polmonare, della pleura e del tessuto linfoematopoietico. Tra le donne è stato osservato un eccesso di persone ricoverate per tumore alla mammella. La popolazione residente nel comune di Civitavecchia, nel periodo 2006-2010, presentava un quadro di mortalità per cause naturali (tutte le cause eccetto i traumatismi) e per tumori maligni in eccesso di circa il 10% rispetto alla popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo e, l’analisi del ricorso alle cure ospedaliere, confermava sostanzialmente il quadro delineato dallo studio della mortalità”.
Continua a leggere  sull'articolo integrale

12 aprile 2013

L'accesso all'informazione ambientale: maggiore trasparenza......

 Tratto da Greenreport

L'accesso all'informazione ambientale: maggiore trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.


Francesco Cancellieri, Presidente Associazione Centro Educazione Ambientale

Il tema dell'informazione ambientale costituisce oggi uno dei principi cardine cui s'ispira la governance europea e nazionale. (Nota di Uniti per la Salute:  nella governance italiana  è un pò meno punto cardine..... ve ne è una  documentazione nell' ultimo ricorso della "Rete Savonese Fermiamo il carbone" al Tar del Lazio appena depositato..... )

 Parallelamente all'aggravamento delle questioni ambientali e alla presa di coscienza della complessità delle soluzioni, si è sviluppata la necessità di informare i cittadini su tali argomenti per sensibilizzare e, al contempo, contribuire alla crescita della consapevolezza, ma soprattutto della responsabilità. 

Emerge chiaramente l'indicazione che per far fronte in maniera efficace ai problemi ambientali e perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, in grado di preservare l'ambiente in cui viviamo e garantirlo alle generazioni future, i governi e le amministrazioni debbano informare e coinvolgere la collettività nelle decisioni che investono il territorio e la qualità della vita.
"Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati [..] ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità [..] e avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali": così è affermato con forza nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo approvata dalle Nazioni Unite il 14 giugno 1992.

Tra le esigenze della tutela ambientale e il diritto all'informazione vi è una stretta interdipendenza: per nessun altro bene o valore come per l'ambiente, la diffusione e la circolazione adeguata delle informazioni e delle conoscenze, anche di carattere tecnico, è indispensabile per una corretta definizione degli oggetti e delle modalità di tutela.
Si può, infatti, ben comprendere come un adeguato sviluppo dello strumento dell'accesso contribuirebbe notevolmente a sensibilizzare l'intera collettività verso una coscienza ambientale radicata. 
Il 15 febbraio 2013 il Governo ha approvato il "DECRETO LEGISLATIVO: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190", confermando l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di pubblicare sui loro siti istituzionali le informazioni ambientali di cui sono in possesso. 
Il decreto legislativo (n. 33 del 14 marzo 2013) è stato approvato in attuazione della legge 190/2012 (cosiddetta legge "anticorruzione") ed entrerà in vigore dopo  la pubblicazione in GURI (avvenuta il n.80 del 05/04/2013)  il 20/04/2013.
Per quanto riguarda l'informazione ambientale, restano ferme le disposizioni di maggior tutela recate dal Dlgs 152/2006 (articolo 3), dalla legge 108/2001 (ratifica della Convenzione di Aarhus del 1998, testo base a livello Ue sull'accesso alle informazioni ambientali e alla giustizia ambientale) e dal Dlgs 195/2005 che in attuazione della direttiva 2003/4/CE ha regolato forme e modi dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.  
La novità è che ora le amministrazioni saranno tenute a pubblicarle con evidenza sui loro siti inserendole in apposita sezione detta "Informazioni ambientali" cosicché il cittadino possa accedervi facilmente. 
 La pubblicazione delle informazioni non è subordinata ad accordi tra Amministrazioni centrali e periferiche (ex articolo 11, Dlgs 195/2005), anche se restano validi accordi tra Stato, Regioni ed Enti locali che diano tutele maggiori di quelle del provvedimento in parola. 
Altra novità del provvedimento è l'accesso civico: chiunque può, senza obbligo di motivazione, chiedere alla pubblica Amministrazione dati e atti che non siano stati pubblicati. Restano in piedi tutte le norme sui limiti all'accesso alle informazioni (per motivi di sicurezza e privacy) così come disciplinati dalla normativa vigente.

14 febbraio 2012

Accesso alle informazioni ambientali: nuova sentenza del Tar del Lazio

Tratto da Green Report

Accesso alle informazioni ambientali: nuova sentenza del Tar del Lazio

[ 13 febbraio 2012 ]
Eleonora Santucci
Chiunque - cittadino e associazione - può, senza dimostrare uno specifico interesse e attraverso una generica richiesta, domandare informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale. Basta che la richiesta sia rivolta a un'autorità pubblica.
Lo afferma il tribunale amministrativo del Lazio (Tar) - con sentenza 30 gennaio 2012, n. 966 - che dichiara "l'inammissibilità del ricorso ad exhibendum (art. 116 c.p.a.)" contro il silenzio del gestore di una discarica non qualificabile né come ente pubblico, né come concessionario di pubblico servizio.
Il generale diritto d'accesso al pubblico ai documenti amministrativi ­­- garantito dalla legge 241/90 - si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi. E si esercita quando il richiedente è titolare di un interesse ben preciso. A differenza del diritto d'accesso alle informazioni ambientale.
Secondo le disposizioni sul diritto d'accesso all'informazione ambientale, infatti, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Dunque, i cittadini e le associazioni che li rappresentano hanno diritto d'accesso all'informazione ambientale; un'informazione che, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.
Le autorità pubbliche che la detengono sono tenute a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ma non lo sono gli enti non pubblici e non concessionari di un pubblico servizio.

17 luglio 2009

2009707/17"STUDIO SU POPOLAZIONE RIVELA / esposizione outdoor all’ossido di carbonio aumenta la percentuale di mortalità"



Tratto da Unonotizie



ROMA / 17-07-2009

STUDIO SU POPOLAZIONE RIVELA / esposizione outdoor all’ossido di carbonio aumenta la percentuale di mortalità

ROMA (UnoNotizie.it)

In merito alla richiesta di modifica del valore limite di 50 mg/Nm3 di CO, imposto dal Gruppo Istruttore, si comunica quanto segue.

Uno studio effettuato sulla popolazione di 19 città europee, APHEA-2 (Air Pollution and Health: A European Approach) Project, ha analizzato l’effetto a breve termine dell’esposizione outdoor all’ossido di carbonio (CO) sulla mortalità.
Gli autori hanno rilevato che i livelli outdoor di CO causano un aumento della mortalità giornaliera per tutte le cause ed in particolare per malattie cardiovascolari. Questi gravi effetti sulla salute persistono anche a livelli molto bassi di CO ed indicano che non esiste una soglia sotto la quale respirare questo gas tossico non crea problemi all’essere umano.

La relazione tra esposizione al CO è la mortalità è di tipo lineare, vale a dire che la mortalità aumenta in proporzione all’aumentare dei livelli di questo inquinante. In particolare ad ogni aumento di 1 mg/Nm3 di CO corrisponde un aumento dell’1% della mortalità totale.
Lo studio ha utilizzato il più vasto database europeo disponibile ed i suoi risultati non sono stati una sorpresa per la comunità medica perché l’associazione CO/mortalità è stata già dimostrata a Los Angeles, California (Kinney e Ozkaynak, 1991; Shumway e coll. 1988), in Olanda (Fischer e coll. 2003), in Russia (Katsnel’son e coll. 2.000) ed in Canada (Burnett e coll. 1998°, 1998b).

Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione al CO causa un aumento dei ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco (Morris e Naumova 1995; Morris, 1998; Burnett e coll. 1997; Schwarts e Morris 1995).

Nel gennaio scorso una ricerca pubblicata su the American Journal of Epidemiology ha messo in evidenza un legame diretto tra CO e malformazioni cardiache nel neonato quando l’esposizione avviene al secondo mese di gravidanza.
Il costo sia in termini di sofferenza per la popolazione che di spese per la società è enorme e la richiesta di risarcimento per i danni provocati non potrà che essere a carico di chi, nonostante sia stato messo a conoscenza, proceda nella autorizzazione ad un aumento del valore limite di emissione di CO.
Tale valore, imposto dal Gruppo Istruttore al fine unico della difesa della salute umana, prende in considerazione l’enorme emissione contemporanea di CO da parte del traffico navale, delle altre centrali termoelettriche, del traffico stradale e di quello causato dalle aeromobili che iniziano la discesa verso gli aeroporti di Roma.

Una modifica del valore limite imposto di 50 mg/Nm3, dato il grave impatto sulla salute della popolazioni di questo comprensorio già messa a dura prova dalle emissioni passate, rende imperativa l’informazione sui rischi che verranno fatti correre anche alle donne in stato di gravidanza; questo nel rispetto della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (dir. 2003/4/CE). Secondo tale direttiva il non rendere disponibili al pubblico tali informazioni rappresenta la violazione di un diritto sancito dalla Commissione Europea e riconosciuto dallo stato italiano (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195).

Coordinamento Nazionale dei Medici per l’Ambiente e la Salute (CNCMAS/L)
Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE/AL)