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09 febbraio 2017

Lexambiente :Il principio di precauzione in materia ambientale.

Il principio di precauzione in materia ambientale
di Rosa BERTUZZI e Andrea TEDALDI
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Criticato da alcuni per rappresentare un freno allo sviluppo e alla ricerca scientifica, elogiato da altri quale simbolo del progresso anzitutto etico e culturale, oltreché giuridico 1, raggiunto dalla civiltà moderna, il principio di precauzione costituisce indubbiamente uno dei cardini del diritto ambientale contemporaneo.
Imponendo l’adozione di misure cautelative in presenza di situazioni di incertezza scientifica, il principio in esame si presenta come il precipitato giuridico di un livello di accettabilità del rischio che è andato mutando nel corso degli anni. Al tempo della certezza e del controllo dell’uomo sulla natura, in cui l’essere umano credeva di poter tutto dominare e si pensava che la scienza permettesse di porre rimedio a tutti gli eventuali danni arrecati all’ambiente, è seguito il tempo dei dubbi, del timore che l’hybris umana possa portare (come, del resto, è avvenuto) a compromissioni ambientali irreparabili, le quali assumono spesso evidenza solo a distanza di anni, colpendo le generazioni future.
A partire dalla fine degli anni ’70, e soprattutto nel corso del decennio successivo, i gravi danni ambientali legati al rapido sviluppo industriale conosciuto dai Paesi dell’Europa occidentale incominciano ad appalesarsi agli occhi di tutti, e non più unicamente a quel ristretto gruppo di industriali, politici ed amministratori che li aveva volontariamente nascosti o ignorati.
L’uomo inizia così a prendere coscienza dell’inadeguatezza dei classici strumenti, risarcitori e sanzionatori, di protezione dell’ambiente. Riappare evidente il rapporto di interdipendenza con la natura, e si sostiene la necessità di un’etica nuova, adattata ai tempi e agli spazi naturali2. E’ proprio questa etica rinnovata, mossa dall’obiettivo di prevenire i danni ambientali che possono emergere in situazioni di incertezza scientifica, a portare alla nascita del principio di precauzione.
Consacrato a livello sovrastatale e poi recepito dagli ordinamenti nazionali, il principio in esame si impone in breve tempo quale pilastro del diritto ambientale europeo e delle branche del diritto a questo collegate, in particolare la salute e l’alimentazione. La sua estensione è stata però accompagnata da feroci accuse da parte di coloro che, criticandone l’indeterminatezza, ne vedrebbe un freno all’innovazione, e, conseguentemente, ne auspicherebbero una rimodulazione o -addirittura- la soppressione.....
Al riguardo, gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese, le Amministrazioni devono tutti rispettare e far rispettare il principio di precauzione. Sicché, qualora si produca un effetto negativo sull’ambiente o sulla salute umana, tale principio potrà essere posto a fondamento della responsabilità, penale e civile, dei soggetti che non abbiano adottato misure precauzionali, tutte le volte che conoscevano, avrebbero dovuto conoscere, o avrebbero dovuto dubitare dei rischi gravi o irreversibili discendenti da una determinata attività

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