Comportamenti omissivi e responsabilità ambientale
La tutela dell'ambiente deve molto all'attività dei giudici che individuano e realizzano gli strumenti idonei a sanzionare comportamenti lesivi dell'integrità ambientale. In altre parole, acque, terra e biosistema richiedono a gran voce pronunce capaci di contemplare esigenze di tutela puntuale e concreta.
L'attuale sviluppo delle attività umane genera la necessità di comprendere il soggetto che deve essere considerato responsabile di un evento lesivo dell'ambiente.
Per
questo motivo, la giurisprudenza insieme al Legislatore, ha individuato
le modalità operative poter rilevare caso per caso i comportamenti che
possono determinare responsabilità in ambito ambientale.
L'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta,
ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla
tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui
all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto
dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che
inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che
sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a
determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16 giungo 2009, n. 3885).
L'obiettivo
di tale posizione della giurisprudenza è costituito dalla necessità di
individuare la responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività
della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti
indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei
fatti di contaminazione.
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