Quello che non ti aspetti. E' talmente abnorme che uno quasi non ci pensa...
Art. 216
Nemmeno dopo aver constatato che nel 1970 un sindaco aveva fatto chiudere la centrale perchè l'Enel non
aveva fornito prove sufficienti a dimostrare che la Centrale di
Vallegrande “non arreca nocumento alla salute del vicinato per aver
introdotto nuovi metodi e speciali cautele nei cicli di lavorazione”.
Nemmeno
dopo aver visto, letto, capito - e per questo diffidato il sindaco -
che non si può dare un parere sanitario qualsivoglia se non si hanno gli
elementi necessari per fare una valutazione e - appunto - esprimere un
parere.
Nemmeno
dopo aver verificato che la centrale Enel della Spezia ha
legittimamente operato per 5 anni fuori dalla normativa AIA, a causa e
giustificata dalla lentezza della nostra burocrazia per cui
siamo anche stati sanzionati dalla Corte di Giustizia.
Quello
che proprio non ti aspetti - nemmeno dopo aver letto il decreto di
AIA, e preso nota del fatto che quell'AIA è stata rilasciata in quei
termini perchè i sindaci
di Arcola e della Spezia, che sono intervenuti nel procedimento “non hanno formulato per l’impianto specifiche
prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 Luglio
1934, n. 1265...
Li leggo per intero gli articoli di questo Regio decreto, anche se grosso modo so cosa dicono.
Art. 216
Le manifatture o
fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono
riuscire in altro modo pericolose alla
salute degli abitanti sono indicate in un
elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e
tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di
sanità, è approvato dal Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.......
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa
nell'abitato, quante volte l'industriale che
l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il
suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Allora: la
centrale della Spezia, costruita nel 1962 e inserita nella classe 1,
non sarebbe dovuta esistere in quel posto lì, considerato che il
vicinato c'era già. E comunque,..... è onere di Enel provare di non determinare nocumento alla salute del vicinato
(nel raggio almeno di una cinquantina di Km a quanto si sa). Ed è
responsabilità del Ministero chiedere preventivamente a Enel l'onere
della prova. E invece noi ci arrabattiamo alla ricerca di soldi
pubblici per pagare studi ambientali e indagini epidemiologiche che ci
dicano per certo che ci sono morti correlabili all'attività della
centrale. Perchè se no non vale, se non ci sono i morti lei continua
a bruciare carbone come una vetusta (così definita dalla Agenzia delle
Entrate della Spezia) caffettiera sbullonata (così chiamata dal Ministro
Orlando).
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco,
deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale,
quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione
o subordinarla a determinate cautele.
Allora: il Sindaco, che avebbe dovuto ritenerlo necessario, avrebbe potuto - potrebbe - chiedere a Enel di dimostrare con indagini ambientali e sanitarie di non "recare nocumento alla salute del vicinato".
Provarlo prima del rilascio dell'autorizzazione però, non dopo. .......
E questo era l'articolo 216, bellamente ignorato dal Sindaco, dal Ministero e dall'Ispra.
Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di
acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la
salute pubblica, il sindaco prescrive le
norme da applicare per prevenire o impedire
il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può
provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge
comunale e provinciale.
Allora: come
mai il sindaco non interviene mai quando Enel ha disperso polvere di
carbone dal pontile e dal nastro, e cenere dai silos? Quando le colonne
di fumo nero escono dalla ciminiera? Quando l'acqua antistante gli
scarichi in mare è ricoperta di una poltiglia marrone? Tutte le volte
che i cittadini - non gli enti preposti al controllo, i cittadini -
testimoniano di violazioni e di possibili emissioni che "possono riuscire di pericolo o danno per la salute pubblica?".
Va beh, uno dice, il Regio Decreto. Sì
il Regio decreto, soprattutto se me lo piazzi in bella mostra a pagina 8
dell'AIA che condanna una comunità (piuttosto estesa) a respirare
inquinamento senza se e senza ma (per non parlare dell'acqua e del
suolo).
E la Costituzione allora?
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 32 - La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Allora: possiamo dire che anche l’art
32 e il 41 della costituzione sono stati violati? E anche il Principio di Precauzione?
Possiamo anche dire che nel 1934, ai tempi del regio decreto - quando il principio
di precauzione non esisteva ancora, essendo stato introdotto con l’art.15 della
Dichiarazione di RIO del giugno 1992 - l’Italia era già oltre perché bisognava dimostrare la non nocività di una
produzione industriale per poterla esercitare mentre il Principio di
Precauzione dice “solo” che “Quando una attività crea possibilità di fare
male alla salute o all’ambiente, misure precauzionali dovrebbero essere prese,
anche se alcune relazioni di causa-effetto non sono stabilite con certezza
dalla scienza”.
Tutte queste violazioni sono tanto più gravi se si considera
che sono stati disposti accertamenti sulla situazione ambientale e sanitaria
del territorio spezzino, da eseguirsi entro un anno dal rilascio dell’AIA,
perché evidentemente sussistono dubbi circa la salvaguardia dell’incolumità del
vicinato. ......
posto che nella relazione dell’ISS si legge che "Tutto ciò ovviamente non significa che la CTE non
abbia effetti sulla salute all’infuori dei confini comunali. Ossidi di
azoto e di zolfo, anidride carbonica, e composti organici volatili sono
efficaci precursori di inquinanti secondari quali particolato fine ed
ozono che agiscono nell’area vasta".....
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