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01 ottobre 2014

Tirreno Power, ecco il “precedente”: le tesi dei consulenti della Procura savonese “promosse” dai giudici del caso Enel Bis.

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Tirreno Power, il “precedente”: le tesi dei consulenti della Procura savonese “promosse” dai giudici del caso Enel Bis.


Vado L. “Il Tribunale afferma in proposito l’assoluta attendibilità delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero prof. Paolo Crosignani, relativamente all’indagine epidemiologica sulla popolazione infantile, e dott. Stefano Scarselli relativamente all’indagine ambientale relativa alla concentrazione di inquinanti al suolo e sulla biodiversità”. E’ racchiuso in queste poche righe, estratte dalle motivazioni della sentenza per il processo “Enel bis” e relativo all’impianto di Porto Tolle, uno dei concetti che potrebbe assumere un ruolo chiave nel procedimento penale che ruota intorno alla centrale termoelettrica di Vado Ligure.

I giudici del tribunale di Rovigo infatti hanno riconosciuto la validità probatoria delle conclusioni alle quali erano arrivati i consulenti dell’accusa che, e qui sta il collegamento con il caso di Vado, sono gli stessi scelti dalla Procura di Savona per indagare sulla centrale Tirreno Power. La perizia redatta dal pool di esperti nominati dal Procuratore Francantonio Granero e dal sostituto Chiara Maria Paolucci è impostata in maniera analoga rispetto a quella per il procedimento sull’impianto di Porto Tolle e, di conseguenza, il fatto che quest’ultimo studio, oltre che essere stato ritenuto fondato, sia stato abbastanza solido da supportare la tesi dell’accusa diventa un “precedente” importante per i magistrati savonesi.
Quello sull’attendibilità della consulenza non è comunque l’unico passaggio della sentenza che fa segnare dei punti a favore dell’impianto accusatorio elaborato dalla Procura di Savona: i giudici di Rovigo, infatti, si sono spinti oltre riconoscendo “sotto il profilo scientifico la correlazione fra inalazione di sostanze inquinanti, segnatamente particolato e SO2 e tumore ai polmoni”. In proposito nelle motivazioni della sentenza si legge: “E’, inoltre, un dato acquisito in dibattimento l’allarme dei sanitari per il pericolo di aumento dell’insorgenza di tale gravissima patologia. Risulta, altresì, statisticamente maggiore l’incremento del tumore al polmone nel distretto sanitario (ASL 19) più pesantemente colpito dalle emissioni della centrale”.....

Sul fronte dell’aumento delle malattie respiratorie tra i bambini invece la sentenza è severa: “L’aumento dei ricoveri per malattie respiratorie in correlazione con l’inquinamento della centrale induce ragionevolmente a ritenere che tutta la popolazione pediatrica abbia subito un vulnus significativo alla salute, non essendo ragionevole supporre che ai maggiori ricoveri non corrisponda, in generale, anche una maggiore diffusione delle stesse patologie respiratorie. Il ricovero infatti, nell’evoluzione delle patologie dell’infanzia, rappresenta l’extrema ratio, cui si ricorre quando ogni altra terapia domiciliare sarebbe vana. La correttezza di tale ragionamento è rafforzata dagli studi epidemiologici condotti attraverso l’uso dei farmaci, i quali attestano non solo la maggiore diffusione nell’area di impatto della centrale di malattie respiratorie, ma anche la loro persistenza nel tempo”.

I giudici, sempre nella sentenza (emessa lo scorso 31 marzo) affermano anche che “la sussistenza di valide leggi scientifiche a carattere epidemiologico, che individuano un rapporto direttamente proporzionale fra inquinanti atmosferici (quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto, metalli e polveri sottili) e malattie respiratorie e cardio-circolatorie può dirsi pacifica e diffusa, sia nella comunità scientifica che nella società civile, quantomeno dai primi anni novanta del secolo scorso. Il contenuto di tali leggi scientifiche non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei – pur numerosi – consulenti introdotti dalle difese”.

Tra gli altri concetti espressi dal tribunale anche quello che precisa l’importanza della tutela della salute concludendo che “la mera autorizzazione – peraltro tacita – al funzionamento della centrale non è sufficiente ad escludere reati suscettibili di incidere sulla salute delle persone”. Un concetto ribadito a pagina 26 della sentenza: “Tali violazioni, infatti,condussero al pregiudizio di un bene, ‘la salute’ di una generalità indefinita di individui, avente rango costituzionale, e come tale estraneo al c.d. ‘rischio consentito’, ossia a quel novero di eventi di danno e di pericolo, la cui verificazione non è penalmente rilevante, essendo controbilanciata dalla scriminante dell’esercizio del diritto. L’attività imprenditoriale, infatti, non può svolgersi in contrasto con (‘utilità sociale’ (art. 49 Cost.) e non può compromettere il bene salute (art. 32 Cost.). Pertanto, la stessa non può essere legittima ove vulneri in modo significativo tale bene giuridico e diviene colpevole se ciò avviene nella consapevolezza di violare precise disposizioni legislative”.

Viste le numerose affinità con il caso della centrale di Vado, è facile pensare che quanto scritto dal Collegio giudicante di Rovigo (il presidente Cristina Angeletti, e i due giudici Silvia Varotto e Gilberto Stigliano Messuti) sarà letto e studiato con molta attenzione anche dagli attori del procedimento savonese: senza dubbio sia i pm che i difensori di Tirreno Power potrebbero trovarci spunti interessanti.

Olivia Stevanin  Continua a leggere su IVG

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