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26 marzo 2015

Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione dei reati ambientali,un unico disegno.

Leggiamo su   Gruppo d'intervento giuridico web

Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione strisciante dei reati ambientali, un unico disegno.

Gianfranco Amendola, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civtavecchianei giorni scorsi aveva descritto con la competenza e la passione che lo distingue la sorpresa che non sorprende presente nel disegno di legge n. 1345 sui delitti contro l’ambiente (qui il testo), appena licenziato dal Senato della Repubblica e ora in terza lettura presso la Camera dei Deputati.
Il disastro ambientale abusivo, con il suo carico di velenosa ambiguità.
Hanno replicato Legambiente e Libera, confermando la validità del nuovo testo normativo in corso di approvazione definitiva.
Legambiente e Libera ribadiscono la correttezza della nuova ipotesi penale, assegnando al nuovo“disastro ambientale” il ruolo di reato “al fianco” del c.d. disastro innominato (art. 434 cod. pen.).
Interpretazione certo legittima, soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali in corso, ma tutt’altro che pacifica, a mio avviso.
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Infatti, la nuova ipotesi di reato andrà a normare specificamente il “disastro ambientale” e tutte le condotte che integreranno tale fattispecie dovranno tendenzialmente esser contestate come “disastro ambientale” e non “disastro innominato”.            Una volta buona che – finalmente – si giunge a inserire i delitti ambientali nel codice penale sarebbe il caso che gli equivoci interpretativi fossero ridotti al minimo.
In questo caso le ambiguità ci sono e rimangono, come ricorda ancora Gianfranco Amendola.
Ma non finisce qui.
A breve, il 2 aprile 2015, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 28/2015, Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, del quale avevamo già in precedenza denunciato l’oscena potenzialità assolutoria dei reati contro l’ambiente, la pubblica amministrazione, gli altri animali, la salute pubblica.
Infatti, il decreto legislativo n. 28/2015 dà attuazione della delega ricevuta dal Parlamento con la legge n. 67/2014  per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. La pena dell’arresto “è destinata ad essere eliminata dalle pene principali e ad essere sostituita dall’arresto domiciliare”.
Vi ricadono anche reati contro la salute pubblica, come adulterazione e contraffazione di cose in danno alla salute pubblica (art. 441 cod. pen.),  per non parlare di quasi tutti i reati ambientali e urbanistici, dalla lottizzazione abusiva (art. 30 L del D.P.R. n. 389/2001 e s.m.i.) alla violazione del vincolo paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), dall’inquinamento delle acque (art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) al traffico illecito di rifiuti (art. 259 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)....Si ricorda che in queste categorie (reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni) rientrano, a puro titolo di esempio, reati contro la pubblica amministrazione come l’abuso d’ufficio(art. 323 cod. pen.), rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.),malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.), turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.),frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), tutti delitti tipici delle organizzazioni criminali che puntano a controllare e gestire a proprio piacere le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.
scarichi fognari
scarichi fognari

Secondo le intenzioni del Governo Renzi, la nuova causa di non punibilità (nuovo art. 131 bis cod. pen.) per “irrilevanza del fatto unita alla non abitualità del comportamento consentirà “una più rapida definizione, condecreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.
In realtà, non c’è nemmeno un risparmio delle risorse, visto che comunque le indagini andranno fatte e il giudizio del G.I.P. ci dovrà pur essere.
In parole povere, se il pubblico ministero non riuscirà a provare la crudeltà della condotta o il rilievo del danno o l’indagato sia un delinquente incallito e la valutazione del G.I.P. propenderà per una scarsa rilevanza del danno causato da un trasgressore consideratonon abituale, i reati contro la pubblica amministrazione, contro l’ambiente, la salute, glialtri animali saranno impuniti.
Non ci vuol molto a immaginare un disegno unico, una regìa un po’ squallida.
Associazioni, comitati, cittadini devono informarsi, informare e agire, la magistratura dovrà fare la sua parte per evitare le peggiori conseguenze in danno dell’ambiente e della collettività.
Stefano DeliperiGruppo d’Intervento Giuridico onlus

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