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26 marzo 2015

Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione dei reati ambientali,un unico disegno.

Leggiamo su   Gruppo d'intervento giuridico web

Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione strisciante dei reati ambientali, un unico disegno.

Gianfranco Amendola, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civtavecchianei giorni scorsi aveva descritto con la competenza e la passione che lo distingue la sorpresa che non sorprende presente nel disegno di legge n. 1345 sui delitti contro l’ambiente (qui il testo), appena licenziato dal Senato della Repubblica e ora in terza lettura presso la Camera dei Deputati.
Il disastro ambientale abusivo, con il suo carico di velenosa ambiguità.
Hanno replicato Legambiente e Libera, confermando la validità del nuovo testo normativo in corso di approvazione definitiva.
Legambiente e Libera ribadiscono la correttezza della nuova ipotesi penale, assegnando al nuovo“disastro ambientale” il ruolo di reato “al fianco” del c.d. disastro innominato (art. 434 cod. pen.).
Interpretazione certo legittima, soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali in corso, ma tutt’altro che pacifica, a mio avviso.
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Infatti, la nuova ipotesi di reato andrà a normare specificamente il “disastro ambientale” e tutte le condotte che integreranno tale fattispecie dovranno tendenzialmente esser contestate come “disastro ambientale” e non “disastro innominato”.            Una volta buona che – finalmente – si giunge a inserire i delitti ambientali nel codice penale sarebbe il caso che gli equivoci interpretativi fossero ridotti al minimo.
In questo caso le ambiguità ci sono e rimangono, come ricorda ancora Gianfranco Amendola.
Ma non finisce qui.
A breve, il 2 aprile 2015, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 28/2015, Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, del quale avevamo già in precedenza denunciato l’oscena potenzialità assolutoria dei reati contro l’ambiente, la pubblica amministrazione, gli altri animali, la salute pubblica.
Infatti, il decreto legislativo n. 28/2015 dà attuazione della delega ricevuta dal Parlamento con la legge n. 67/2014  per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. La pena dell’arresto “è destinata ad essere eliminata dalle pene principali e ad essere sostituita dall’arresto domiciliare”.
Vi ricadono anche reati contro la salute pubblica, come adulterazione e contraffazione di cose in danno alla salute pubblica (art. 441 cod. pen.),  per non parlare di quasi tutti i reati ambientali e urbanistici, dalla lottizzazione abusiva (art. 30 L del D.P.R. n. 389/2001 e s.m.i.) alla violazione del vincolo paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), dall’inquinamento delle acque (art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) al traffico illecito di rifiuti (art. 259 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)....Si ricorda che in queste categorie (reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni) rientrano, a puro titolo di esempio, reati contro la pubblica amministrazione come l’abuso d’ufficio(art. 323 cod. pen.), rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.),malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.), turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.),frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), tutti delitti tipici delle organizzazioni criminali che puntano a controllare e gestire a proprio piacere le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.
scarichi fognari
scarichi fognari

Secondo le intenzioni del Governo Renzi, la nuova causa di non punibilità (nuovo art. 131 bis cod. pen.) per “irrilevanza del fatto unita alla non abitualità del comportamento consentirà “una più rapida definizione, condecreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.
In realtà, non c’è nemmeno un risparmio delle risorse, visto che comunque le indagini andranno fatte e il giudizio del G.I.P. ci dovrà pur essere.
In parole povere, se il pubblico ministero non riuscirà a provare la crudeltà della condotta o il rilievo del danno o l’indagato sia un delinquente incallito e la valutazione del G.I.P. propenderà per una scarsa rilevanza del danno causato da un trasgressore consideratonon abituale, i reati contro la pubblica amministrazione, contro l’ambiente, la salute, glialtri animali saranno impuniti.
Non ci vuol molto a immaginare un disegno unico, una regìa un po’ squallida.
Associazioni, comitati, cittadini devono informarsi, informare e agire, la magistratura dovrà fare la sua parte per evitare le peggiori conseguenze in danno dell’ambiente e della collettività.
Stefano DeliperiGruppo d’Intervento Giuridico onlus

28 gennaio 2015

Ecoreati, com'è cambiato il disegno di legge

Tratto da Public policy

Ecoreati, com'è cambiato il disegno di legge in commissione al Senato


ROMA (Public Policy) - Le commissioni Ambiente e Giustizia al Senato hanno approvato la proposta di legge che istituisce nuovi delitti contro l'ambiente nel codice penale e che adesso, nel giro di due settimane, è pronta per l'arrivo in aula. La pdl, già approvata dalla Camera, dovrà comunque tornare in seconda lettura a Montecitorio. Diverse e signficative sono state, infatti, le modifiche al testo approvate dalla 2a e dalla 13a commissione di Palazzo Madama. 
Per prima cosa sono cambiate le difinizioni delle nuove fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale per evitare il rischio - denunciato dal Wwf e dalle associazioni ambientaliste - di "abolitio criminis", ovvero il rischio che un fatto costituente reato secondo la legge vigente cessa di esserlo dopo l'approvazione di una nuova legge. Le pene previste non sono cambiate (da 2 a 6 anni e da 10 mila a 100 mila euro per inquinamento ambientale; e da 5 a 15 anni per disastro ambientale).

Compierà il reato di inquinamento ambientale "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

22 novembre 2014

PEACELINK: Il processo all'ILVA potrà andare in prescrizione come il processo Eternit?

Tratto da Peacelink
Ecco come prevenire il pericolo

Il processo all'ILVA potrà andare in prescrizione come il processo Eternit?

Venerdì 21 novembre riprende a Taranto il procedimento penale sull'ILVA
20 novembre 2014 - Alessandro Marescotti
Riprende il procedimento penale sull'ILVA a Taranto e PeaceLink ha presentato la documentazione per costituirsi parte civile.

Questa importante udienza sarà dedicata proprio all'esame della costituzione delle parti civili.
i fumi dell'ilva di taranto
In occasione di questa nuova udienza, intendiamo dichiarare la nostra preoccupazione per la decisione del governo di accelerare l'approvazione del disegno di legge 1345 sui reati ambientali. E' un tentativo di riscrivere il reato di disastro ambientale proprio alla vigilia del processo ILVA a Taranto. PeaceLink si dichiara contraria a riscrivere in senso limitativo il reato di disastro ambientale proprio adesso.

Il rischio è quello di trasformare il processo in un'amnistia. Ci rivolgiamo pertanto ai senatori perché avviino una seria consultazione dei cittadini nelle realtà in cui sono in corso o stanno per avviarsi i processi per disastro ambientale.

Già 5675 cittadini hanno firmato la petizione di PeaceLink per fermare il disegno di legge.

Il disegno di legge vuole sancire il danno ambientale come “alterazione irreversibile dell’ecosistema”: cosa molto difficile, se non impossibile, da dimostrare. Infatti ogni serio intervento di bonifica può ridurre o attenuare l'alterazione dell'ecosistema.
Questa formulazione limitativa è pertanto uno "sgambetto" per i magistrati che - come a Taranto - hanno dimostrato con perizie molto solide che la popolazione era stata esposta ad una situazione di pericolo concreto, come confermato dall'indagine epidemologica.

Per poter accertare il nuovo reato di disastro ambientale - come prevede il nuovo disegno di legge - si dovrebbero poter produrre, con numerosissime perizie, dei dati "individuali" certi per ognuna delle possibili vittime dell'inquinamento. 
La difficoltà di ottenere tutti questi dati costituisce un problema di non facile risoluzione e il processo potrebbe diventare una "Tela di Penelope" con il rischio di generare un "processo infinito" e quindi di farlo andare in prescrizione.

Il fatto che il governo adesso spinga per approvare il nuovo Disegno di Legge sui reati ambientali è da noi interpretato come un tentativo di mettere in difficoltà la magistratura tarantina, a cui va il nostro sostegno.

Riscrivere le regole del gioco mentre sta iniziando la partita è per noi inaccettabile.

Invitiamo coloro che non lo hanno ancora fatto di  firmare la  petizione di Peacelink online


27 febbraio 2014

La Camera dei Deputati approva disegno di legge che introduce quattro nuovi reati ambientali

ParlamentoItalianoTratto da Inchiostro Verde

Ambiente, Camera dei Deputati approva disegno di legge: quattro nuovi reati

26 febbraio 2014 18:20
Solo pochi minuti fa, la Camera ha approvato la proposta di legge che introduce nuovi reati ambientali nel codice penale. Il provvedimento è passato con 386 voti a favore, 4 contrari e 45 astensioni. Adesso la palla  passa al Senato. Di seguito le novità.

Disastro ambientale: punisce con il carcere da 5 a 15 anni chi altera gravemente o irreversibilmente l`ecosistema o compromette la pubblica incolumità. Inquinamento ambientale: prevede la reclusione da 2 a 6 anni (e la multa da 10mila e 100mila euro) per chi deteriora in modo rilevante la biodiversità (anche agraria) o l`ecosistema o lo stato del suolo, delle acque o dell`aria. Se non vi è dolo ma colpa, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. Scattano invece aumenti di pene per i due delitti se commessi in aree vincolate o a danno di specie protette. Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività: colpisce con la pena del carcere da 2 a 6 anni (e multa da 10mila a 50mila euro) chi commercia e trasporta materiale radioattivo o chi se ne disfa abusivamente. Impedimento del controllo: chi nega o ostacola l`accesso o intralcia i controlli ambientali rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
AGGRAVANTE ECOMAFIOSA. In presenza di associazioni mafiose finalizzate a commettere i delitti contro l`ambiente o a controllare concessioni e appalti in materia ambientale scattano le aggravanti. Aggravanti, peraltro, sono previste anche in caso di semplice associazione a delinquere e se vi è partecipazione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. SCONTI PENA. Pene ridotte da metà a due terzi nel caso di ravvedimento operoso: ossia se l`imputato evita conseguenze ulteriori, aiuta i magistrati a individuare colpevoli o provvede alla bonifica e al ripristino. 
RADDOPPIO PRESCRIZIONE. Per i delitti ambientali i termini di prescrizione raddoppiano. Se poi si interrompe il processo per dar corso al ravvedimento operoso, la prescrizione è sospesa. OBBLIGO CONFISCA. In caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose servite a commetterlo o comunque di beni di valore equivalente nella disponibilità (anche indiretta o per interposta persona) del condannato.
CONDANNA AL RIPRISTINO. Il giudice, in caso di condanna o patteggiamento della pena, ordina il recupero e dove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato. GIUSTIZIA RIPARATIVA. In assenza di danno o pericolo, nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice dell`ambiente si ricorre alla `giustizia riparativa` puntando alla regolarizzazione attraverso l`adempimento a specifiche prescrizioni. In caso di adempimento il reato si estingue. COORDINAMENTO INDAGINI. In presenza dei delitti contro l`ambiente (`reati spia`), il pm che indaga dovrà darne notizia al procuratore nazionale antimafia. (Fonte: Tm News)