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05 giugno 2021
Marco Grondacci : LA VIA SECONDO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL GOVERNO DRAGHI
Presentata la bozza definitiva del Decreto Legge Semplificazioni predisposto dal Governo Draghi (per il testo QUI).
In questo primo post affronto le modifiche introdotte dal Decreto Legge alla Parte II del DLgs 152/2006 relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Si conferma una logica peraltro già affermata dalla legge 120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto Legge 76/2020 « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Per una analisi di questa legge relativamente a VIA e VAS vedi QUI.
Il nuovo Decreto Legge conferma le parti negative della legge 120/2020 che erano le seguenti :
1. si riduce il contenuto del progetto sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità,
2. si riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di VIA,
3. si riducono i tempi di partecipazione del pubblico in particolare per le osservazioni
4. si trasformano in parte le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida aumentando la confusione su cosa è vincolante o no e soprattutto la discrezionalità del decisore, in questo modo rischia di venire meno la trasparenza del contenuto della decisione e quindi la possibilità di contestarla nel merito.
A queste parti negative si aggiungono ora le modifiche del nuovo Decreto Legge che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito. In particolare e sintetizzando (nella seconda parte del post troverete l'analisi di ogni singola modifica) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le seguenti:
07 agosto 2020
DECRETO SEMPLIFICAZIONI : COSI’ SONO DEVASTAZIONI
Tratto da Peacelink
Decreto Semplificazioni, così sono Devastazioni
Appello ai parlamentari, ecco 34 proposte emendative per migliorare concretamente le procedure e renderle efficaci ed efficienti per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.
Qui il dossier completo:
QUI LE PROPOSTE EMENDATIVE:
Clima
Sotto il paradossale ma accattivante titolo "Semplificazioni in materia di green economy" il Dl Semplificazioni introduce norme che favoriscono le opere "fossili" come i nuovi gasdotti. Ad esempio gli articoli che fanno venire meno i diritti, costituzionalmente protetti, degli usi civici. Si semplificano anche i rifacimenti; essendo la vita tecnica media di un gasdotto di 50 anni, vuol dire ipotecare il futuro visto che nel 2070 evidentemente dovremo usare ancora le fossili alla faccia dei cambiamenti climatici.
Valutazioni Ambientali
Invece di scommettere sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, si tagliano pesantemente i termini per poter presentare osservazioni ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale per il loro potenziale impatto sulla salute e sull'ambiente di intere comunità. Prima del decreto se un'azienda avesse voluto realizzare una raffineria o un pozzo di petrolio i cittadini avrebbero avuto 60 giorni di tempo per accorgersi dell'esistenza del progetto, esaminare la documentazione costituita da centinaia di elaborati tecnici di migliaia di pagine e scrivere le osservazioni. Tempi già molto risicati.
Se il Parlamento confermerà il testo varato dal Governo, i tempi saranno addirittura dimezzati, scendendo a soli 30 giorni, assolutamente insufficienti per i volontari per difendere i propri diritti in considerazione dell'impatto che queste opere possono avere sulla qualità della loro vita. Per le procedure regionali, che riguardano cave, discariche, impianti chimici ecc si scende da 60 giorni a 45, con il paradosso che per progetti di carattere regionale si avrà più tempo rispetto ai progetti di potenziale impatto nazionale. Questo la dice lunga su chi si intende favorire e, cioè, le grandi imprese nazionali e multinazionali.
Questi i nuovi termini:
-nella verifica di Assoggettabilità a V.I.A. da 45 giorni a 30;
-nella V.I.A. "normale" restano 60.
-nella V.I.A. nazionale tramite conferenza dei servizi simultanea, procedura che il Governo vuole espressamente favorire, da 60 a 30 giorni;
-nella V.I.A. regionale si passa da 60 a 45 giorni.
Interessante notare che si preferisce colpire i diritti dei cittadini e non i dirigenti inefficienti. Il vero problema della V.I.A. nazionale sono i 30 giorni da togliere alle associazioni per esaminare i progetti oppure la burocrazia ministeriale che tiene le carte ferme nei cassetti per anni? Come mai non vi è alcuna norma che attacchi i dirigenti su merito e responsabilità? Eppure basta andare sul sito del Ministero e prendere un qualsiasi progetto per verificare dove sono i tempi morti.
Diversi codicilli, poi, erodono in molteplici casi l'efficacia della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dalla realizzazione delle indagini archeologiche che potrà essere fatta "a posteriori", quando la Direttiva comunitaria impone di accertare preventivamente proprio con la VIA l'impatto sul patrimonio culturale, ai rifacimenti di impianti, al potenziamento delle opere stradali, ferroviarie e idriche esistenti.
Nel Decreto sono state introdotte norme che eludono la direttiva comunitaria sulla Valutazione Ambientale Strategica, in particolare per le opere in variante ai piani già approvati: ci chiediamo a questo punto perché produrre piani se poi si possono fare tranquillamente deroghe "in automatico".
Paradossalmente, le "semplificazioni" portano alla moltiplicazione dei possibili percorsi amministrativi di valutazione, come ad esempio quello aggiuntivo confezionato per le opere del PNIEC (il Piano Clima - Energia che a dispetto degli slogan è basato su opere fossili come gasdotti e centrali a metano) e alla moltiplicazione delle "poltrone" con il varo di una seconda commissione V.I.A. che affiancherà quella già esistente, per la cui nomina ci sono voluti oltre due anni.
Insomma, tutte norme che cercano di rendere la procedura di V.I.A. un mero orpello, un timbro in più da mettere quanto più velocemente sui progetti, svuotandola del suo significato originario fissato dalla Direttiva comunitaria che la istituisce: la valutazione dei reali impatti su salute dei cittadini e ambiente dei progetti.
Bonifiche
Con l’articolo 53 comma 4 quater può, nei fatti, venire addirittura meno la bonifica delle acque sotterranee, una vera e propria emergenza del paese con le falde contaminate da sostanze tossiche o cancerogene con concentrazioni spesso decine di migliaia di volte superiore ai limiti di legge. La norma prevede infatti per le aziende responsabili di poter ottenere il certificato di avvenuta bonifica anche per il solo suolo qualora si dimostri che l'acqua inquinata non lo influenzi, con contestuale svincolo delle garanzie finanziarie che gli inquinatori devono versare per assicurare che le attività di ripristino siano effettivamente svolte anche in caso, ad esempio, di fallimento dell’azienda.
Tolta pure la deterrenza economica diventa un tana libera tutti per i grandi inquinatori delle acque sotterranee, un vero e proprio incentivo a non bonificare che, tra l'altro, varrà per i grandi gruppi che hanno inquinato, visto che si applica solo ai Siti Nazionali di Bonifica e non già agli altri siti contaminati "normali". Un vero e proprio paradosso, insieme agli ulteriori passaggi degli articoli in cui, richiamando esclusivamente l'applicazione del solo articolo 242, quello relativo alle procedure ordinarie, si esclude per i Siti Nazionali di Bonifica l'applicazione delle procedure semplificate introdotte nel 2014 con l'art.242bis proprio per velocizzare le bonifiche ripulendo tutto senza ricorrere all'analisi di rischio che porta lungaggini e bonifiche più blande (ma meno costose!).
Per quanto riguarda i Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche, cioè le aree più inquinate del paese non si procederà più, come si fa oggi, direttamente alla caratterizzazione delle aree - ossia il delicato e stringente processo di ricostruzione della contaminazione avvenuta - dando per scontato che per i terreni e le acque sotterranee dell'Ilva a Taranto, di Bussi, di Gela, di Falconara e di decine di altri siti devono essere prese precauzioni molto più stringenti all'altezza dei problemi. Con l'art. 53, invece, si rende possibile agli inquinatori di partire presentando invece della caratterizzazione una più semplice e blanda "indagine preliminare", come avviene per un sospetto di inquinamento in qualsiasi altra area del paese. Come se una raffineria fosse una pompa di carburante, insomma!
Si aggiungono così ulteriori lungaggini e un passaggio burocratico in più, con un Ministero dell'Ambiente che è già vergognosamente indietro con le procedure per bonificare questi luoghi. Il ruolo del Ministero sempre di più ci sembra quello dello stopper delle bonifiche, con risparmi miliardari alle aziende che hanno inquinato. Anche in questo caso, invece di chiedere conto ai dirigenti e alle aziende per i ritardi si scarica tutto sui cittadini e sulla loro salute.
Il DL andrà ora in Parlamento per la conversione in legge. Abbiamo preparato 34 emendamenti per confermare il nostro approccio propositivo, sia per abrogare gli articoli e i commi che sono veri e propri regali agli inquinatori sia per suggerire l'introduzione di norme, alcune delle quali già operanti da anni in alcune regioni, che rendano le procedure di bonifica e di valutazione ambientale realmente efficaci ed efficienti e che rafforzino la cooperazione tra i diversi livelli dello Stato. La partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la tutela della salute sono i capisaldi; se il DL rimarrà invariato troveranno pronti alla mobilitazione le realtà firmatarie di questo comunicato per difendere territori e cittadini.
Info: segreteriah2oabruzzo@gmail.com
PRIME ADESIONI
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24 luglio 2020
5G,i sindaci non potranno introdurre limitazioni: lo stabilisce decreto
Tratto da tg 24 .sky
5G, sindaci non potranno introdurre limitazioni: lo stabilisce decreto.

I sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato". È quanto stabilito dal decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 relativo a "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, consultabile sul sito del dipartimento dell'Innovazione. Le amministrazioni comunali, dunque, in base alle previsioni contenute nel decreto Semplificazioni sul 5G, non potranno vietare o limitare l’installazione di reti 5G sul proprio Comune.
Comma 6 dell'articolo 38 del decreto "Semplificazione"
Nello specifico, il comma 6 dell'articolo 38 del decreto "Semplificazione", che va a sostituire l'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 recita che "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.
Protesta il sindaco di Vicenza
"La decisione del Governo, attraverso il decreto Semplificazione, vieta ai sindaci di intervenire con un'ordinanza a tutela della salute pubblica per quanto riguarda il tema dell'esposizione ai campi elettromagnetici”, ha dichiarato, in una notapubblicata sul sito ufficiale della città, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, contrario a quanto stabilito dal decreto legge “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” riguardo alle reti di nuova generazione.
“Viene resa così inefficace l'ordinanza che ho firmato nel maggio scorso, come le tante altre ordinanze emesse dai sindaci di tutta Italia, che stabiliva la sospensione della sperimentazione o attivazione di impianti 5G in attesa di capire se tali dispositivi possano danneggiare la salute. In questo modo, pertanto, il Governo esautora i sindaci che rappresentano la massima autorità sanitaria locale e che quindi hanno la responsabilità della salute dei cittadini. Mi confronterò con gli altri sindaci per capire se è il caso di annullare l'ordinanza che comunque diviene inefficace”, conclude il primo cittadino di Vicenza.
24 marzo 2012
Stefano Palmisano:"IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI".......

"Il “Decreto semplificazioni” approvato dalla Camera proprio non ce la fa a rendere più semplice, per non dire più sicura, la tutela dell’ambiente e, dunque, della salute pubblica"
.....Proprio non se ne fanno una ragione, evidentemente. L’idea che la tutela dell’ambiente e del lavoro, o meglio dei diritti, della salute e della vita stessa di chi lavora, possa, debba costituire un vincolo, un laccio per i sacri dogmi di “libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e [….] di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea” deve risultare davvero incomprensibile, al limite dello sconcertante, per il Governo dei Professori di tecnica aziendale, ........
E le recenti, sobrie, evoluzioni parlamentari del c.d. “Decreto semplificazioni”, in sede di conversione, ne sono solo l’ultima, in ordine di tempo, illuminante conferma.
L’8 marzo scorso, infatti, la Camera ha approvato in blocco il testo di legge licenziato dalle competenti commissioni, tra cui l’ormai rinomato art. 14 in materia di “Semplificazione dei controlli sulle imprese”.
.......“al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici” avrebbero dovuto esser emanati dal Governo “sentite le (sole) associazioni imprenditoriali”, senza alcun riferimento alle organizzazioni sindacali; ripulito appena da autentiche perle di macchiettismo legislativo, come la “collaborazione amichevole” tra controllori e controllati,......il “Decreto semplificazioni” approvato dalla Camera proprio non ce la fa a rendere più semplice, per non dire più sicura, la tutela dell’ambiente e, dunque, della salute pubblica, per ricorrere anche qui ad un delicato eufemismo.
Non è nato per questo, semplicemente.
.........
Eppure, in una siffatta augusta compagine ministeriale di diplomatici, dotti, medici e sapienti, non dovrebbe esser difficile trovare qualche diplomato che ricordi che, ormai da decenni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e, soprattutto, della Corte Costituzionale fondano il diritto all'ambiente salubre, ossia l'obbligo per gli apparati dello Stato di tutela dell'ambiente, oltreché nell'art. 9 della Costituzione (per il quale "La Repubblica
tutela il paesaggio..."), anche e
soprattutto negli articoli 32 ("La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"),
così riconoscendo espressamente l'inscindibile legame tra tutela
dell'ambiente e difesa della salute, e 41 ("L'iniziativa economica
privata .... non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"),
in questo modo qualificando apertamente la tutela dell'ambiente come
limite e condizione, ossia come priorità, rispetto allo stesso diritto
all'iniziativa economica privata.Ma, ancor più bizzarro è l’approccio che questo Esecutivo,ha alla normativa comunitaria in materia di tutela ambientale: semplicemente, nelle formulazioni di principio la omaggia, nei fatti, ossia nelle norme concrete, la rimuove.
..............
Attendiamo frementi, di sapere dal Governo come si possa, in Italia, garantire seriamente "un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità ambientale" solo con un “certificato” invece che con un apparato di
regole, di procedure, di controlli e di sanzioni certo,
effettivo e idoneo ai fini ed agli obiettivi su citati, fondativi della
stessa Unione Europea. Il timore è che lo scopriremo solo vivendo, per dirla con il poeta.
Anzi, solo inquinando.
Il governo indicherà entro 90 giorni, con un decreto del Presidente del Consiglio, «gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero, identificati come prioritari».


