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12 gennaio 2021

Marco Grondacci : Le condizioni per impugnare i provvedimenti di VIA da parte dei residenti

 Tratto da Note di Grondacci

Le condizioni per impugnare i provvedimenti di VIA da parte dei residenti 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 839pubblicata il  28 dicembre 2020 (QUI), è nuovamente intervenuto per chiarire quanto i cittadini che vivono o hanno titolarità di beni immobiliari vicino a siti dove sono proposti progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale di questo procedimento.

Il caso riguarda un impianto di biogas ma i principi affermati valgono per qualsiasi altro progetto sottoponibile a VIA. 

Chi contesta la legittimità ad impugnare dei cittadini nel caso in esame ha sostenuto che è: “mancata dimostrazione di un pregiudizio effettivo da parte dei ricorrenti: la stessa parte appellante, infatti, non contesta la sufficienza del criterio di collegamento (incentrato sulla residenza dei ricorrenti ovvero sulla titolarità in capo agli stessi di diritti di proprietà o attività imprenditoriali nell’area), ove accompagnato, appunto, alla prova di un effettivo pregiudizio di ordine ambientale”. 

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, nel confermare la sentenza del TAR appellata da chi contesta la legittimazione dei cittadini, afferma che la sentenza appellata si regga condivisibilmente, in ordine alla questione in esame, sul principio di prova fornito dai ricorrenti, come evidenziato dal giudice di primo grado, in ordine ai pregiudizi ambientali derivanti dall’impianto oggetto dell’impugnata autorizzazione: ciò in quanto l’esigenza di garantire il diritto costituzionale di azione a tutela del proprio interesse legittimo mal si concilia con la pretesa di uno standard probatorio di maggiore spessore, prossimo alla prova piena del pregiudizio, come assume la parte appellante.

A conforto della sue sposta conclusione il Consiglio di Stato cita recente giurisprudenza precedente ( Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4383 dell’8 luglio 2020 - QUI : progetto impianto di generazione elettrica tramite combustione di biogas),  che ha superato un orientamento più lontano nel tempo(Consiglio di Stato sez. IV 15 dicembre 2017 n. 5908  QUI e sez. V 16 aprile 2013 n. 2095)  secondo il quale la semplice vicinitas, ovvero l’essere proprietari di immobili nelle vicinanze di un impianto che si ritiene inquinante ovvero l’essere residenti nei pressi, non è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti che quell’impianto hanno assentito, dato che occorrerebbe dare la prova positiva di un danno che da esso deriverebbe. 

Di contro la sentenza 4383/2020 (ora confermata dalla sentenza 8393 qui esaminata) ha evidenziato che “tale orientamento è però superato nella giurisprudenza più recente - per tutte C.d.S. sez. VI 23 maggio 2019 n. 3386  QUI e 24 aprile 2019 n. 2645 QUI - secondo il quale uno stabile collegamento con un terreno vicino all’intervento di cui si tratta è sufficiente a fondare sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere, senza dover allegare e provare uno specifico pregiudizio per effetto dell’attività intrapresa sul suolo limitrofo; nei casi decisi dalle sentenze citate, si trattava di un’attività edilizia, ma il principio a maggior ragione vale per la costruzione di un impianto termoelettrico, notoriamente fonte di possibile inquinamento acustico e dell’aria per tutta la durata del suo esercizio. Quanto si è detto vale anche per (…) l’ipotesi in cui un dato soggetto, come la ricorrente appellata indicata in quella sede, sia proprietario di un immobile nelle vicinanze, nella specie di un terreno, ma non lo usi per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un terreno ne diminuisce il valore di mercato”.

08 dicembre 2020

Applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili

 Tratto da Note di Marco Grondacci 

Consiglio di Stato: applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020(QUI) si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di Valutazione di Impatto Ambientale  e di Autorizzazione in relazione ad un impianto di stoccaggio D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)., ed R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).) e pretrattamento D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2) ) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche – [NOTA 1])....

CONCLUSIONI 

Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all’impatto potenziale verso residenze civili, ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico, occorra ragionare non solo in termini di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l’impatto ambientale dell’impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l’attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di “proiezione futura” utilizzato dalla sentenza.  

Insomma una sentenza innovativa che afferma principi estendibili a situazioni simili perché riafferma con chiarezza l'autonomia istruttoria della procedura di VIA secondo i due principi per cui è nata: quello di precauzione e di prevenzione dell'inquinamento ambientale e del danno alla salute e quello di specificità del sito legandoli insieme ed uscendo dalla logica del solo rispetto formalistico di vincoli, distanze, limiti di legge. 


09 settembre 2020

Il Consiglio di Stato chiarisce la natura giuridica della verifica di assoggettabilità a VIA

Tratto. Da Note di Marco Grondacci  

Il Consiglio di Stato chiarisce natura giuridica della verifica di assoggettabilità a VIA 


  
Importante sentenza del Consiglio di Stato (n° 5379 del 7 settembre 2020) che a prescindere dal caso specifico trattato svolge una articolata ricostruzione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito screening), chiarendone: 
1. limiti e potenzialità istruttorie
2. autonomia dalla procedura di VIA ordinaria 
3. oggetto 
4. impugnabilità
5. livello di discrezionalità della Autorità Competente allo svolgimento della procedura di screening

Di seguito riporto i passaggi più significativi della sentenza (per il cui testo integrale vedi QUI) preceduti da titoli che sintetizzano i motivi della sentenza per comodità di lettura…

28 giugno 2020

Marco Grondacci: Il governo nazionale vuole semplificare la Via : proposta sbagliata e confusa...

Tratto da Note di Marco Grondacci 
IL governo  vuole semplificare la VIA: proposta sbagliata e confusa

Ancora una proposta di semplificare la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Questa volta da parte del governo nazionale che mi pareva in materia ambientale nato per fare funzionare le procedure ambientali non per ridurne efficacia con inutili e pericolose semplificazioni.
Nell’ennesimo decreto legge semplificazioni ci sarà un articolo che prevede nel caso il procedimento di VIA non si concluda nei termini di legge la questione venga assorbita dal Consiglio dei Ministri.



Il Sole24ore oggi definisce la VIA come “uno dei poteri di veto più forti”.  Ma davvero è un potere di veto? Semmai questa procedura è diventata una giustificazione ex ante della compatibilità ambientale di un progetto, tanto che uno dei padri della introduzione della VIA in Italia scrisse qualche anno fa un libro intitolato: "Ecologia dell'Impatto Ambientale" !

In realtà la VIA, lo ricordo per gli smemorati, è un processo di valutazione  preventivo non sulla compatibilità ma sull'impatto di un progetto con un determinato sito. Non deve essere interpretata come una mera autorizzazione. Infatti nella VIA conta l’istruttoria prima ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di VIA specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori.
Non solo ma aumentando a dismisura i poteri del Consiglio dei Ministri si ledono due principi cardine della VIAla specificità del sito e la partecipazione della comunità interessata.
Quando chi ci governa capirà che nella VIA non contano i termini ma l'impostazione del progetto e il coinvolgimento preventivo della comunità interessata? 



Gli ultimi governi, precedenti al Governo Conte bis, hanno ridotto la VIA da procedura di valutazione preventiva dell’impatto ambientale di un progetto in un dato sito ad una mera autorizzazione ex ante di compatibilizzazione del progetto con il sito. Si veda gli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 sul provvedimento autorizzatorio unico statale e regionale.

Quando la smetteranno di prendere in giro i cittadini meno informati rimuovendo il fatto che la VIA è già stata anche troppo semplificata come dimostrano i percorsi di molte grandi opere (infrastrutture, centrali termoelettriche), ad esempio per il progetto del terzo valico in Liguria (vedi QUI)

I VINCOLI NORMATIVI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI DELLA CONCLUSIONE DELLA VIA ESISTONO MA NON VENGONO RISPETTATI

Ma c’è di più perché già nella attuale versione della normativa nazionale sulla VIA ci sono vincoli normativi per rispettare i termini del procedimento: 
Per la verifica di assoggettabilità a VIAil comma 12 articolo 19 del DLgs 152/2006 recita: “12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Per la procedura ordinaria di VIA il comma 7 dell’articolo  25 del DLgs 152/2006 recita: “7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Questi riferimenti alla legge 241 sono ripetuti anche negli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 relativamente al Provvedimento unico in materia ambientale e al 
Provvedimento autorizzatorio unico regionale che come ho già scritto sopra assorbono anche la VIA.

Le norme della legge 241/1990 già prevedono una procedura accelerata fino alla nomina di un commissario  che si sostituisce all’ufficio competente che non ha rispettato i termini della conclusione del procedimento di VIA. Non solo ma l’altro articolo citato della legge 241/1990 , l’articolo 2bis recita: “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.”.
Ma queste norme non sono mai state applicate perché? Io un’idea la ho: forse perché andavano a toccare le responsabilità della casta dei burocrati come pure indirettamente degli amministratori pubblici ? Visto che molti procedimenti  non si chiudono nei termini per ragioni che con la natura del procedimento di VIA non hanno nulla a che fare! 


L'UNICO VERO POTERE DI INTERVENTO DEL GOVERNO NAZIONALE UTILE PER L'AMBIENTE IN CASO DI INADEMPIENZE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI VIA  

Ma c’è di più l’unico vero utile potere di intervento statale in caso di inadempienze da parte ad esempio delle Regioni e degli enti locali in materia di procedure ambientali come la VIA è previsto dall’articolo 8 della legge istitutiva del Ministero Ambiente (legge 349/1986) che prevede poteri di diffida e poi di ordinanza da parte del Ministro se l’inadempimento può  produrre un rischio per ambiente e salute pubblica. Ecco questo si che può essere un intervento sostitutivo utile ma non certo quello proposto ora dal Governo Conte! 


LE VERE RAGIONI DELLA INTRODUZIONE DI QUESTA ENNESSIMA "SEMPLIFICAZIONE" DELLA PROCEDURA DI VIA
Ma diciamo la verità la cultura di governo che sta dietro questa ennesima “semplificazione” delle procedure ambientali (c’è di mezzo anche il tentativo di spostare il parere della Soprintendenza sempre al Consiglio dei Ministri) è che spostando la decisione al Consiglio dei Ministri si vuole rimuovere il conflitto sul territorio rispetto a progetti che spesso vengono calati dall’alto in base ad interessi che la tutela dell’ambiente lo sviluppo sostenibile non c’entrano nulla!
Progetti calati dall’alto che violano i principi fondanti delle normative sulla valutazioni ambientali che sono:
1. la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi definisce con la partecipazione delle comunità locali preventivamente le localizzazioni sostenibili di progetti ed opere su un dato territorio
2. la VIA definisce a livello puntuale in attuazione dei piani valutati dalla VAS la compatibilità del singolo progetto con lo specifico sito. 

Di fronte agli scempi che il legislatore e gli amministratori pubblici hanno prodotto in questi anni nelle procedure di VAS e di VIA ormai, anche se non sempre, l’ultimo organo di resistenza per una corretta interpretazione di queste procedure secondo le loro finalità originaria, resta la magistratura comunitaria e nazionale come ho spesso dimostrato in questo blog. 


16 dicembre 2017

Grondacci- Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti


Tratto da  Note di Grondacci

Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti

La Giunta Regionale ligure con il disegno di legge regionale n. 182 in fase di discussione in commissione consiliare competente ha deciso di abrogare la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 che disciplina ad oggi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere elencati negli allegati di detta legge regionale.
L’abrogazione della vigente legge regionale avviene con l’articolo 14 del ddl n. 182 che definisce sommariamente le competenze in materia di VIA regionale rilasciate alla Regione e per il resto rinvia sostanzialmente alle procedure e alle norme della parte II al DLgs 152/2006 e relative allegati.
Secondo l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182, l’abrogazione della legge regionale 38/1998 è in attuazione della nuova versione della disciplina della VIA nazionale in recepimento della nuova Direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Fino a qui nulla da eccepire anche se una abrogazione totale della legge regionale appare francamente ridondante visto che sempre la vigente versione del DLgs 152/2006 al comma 8 articolo 7-bis: “8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea”.

Il problema vero nasce invece dal fatto che l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182 abrogando la legge regionale 38/1998 abroga anche gli allegati a quest’ultima che elencavano le categorie di opere sottoposte a procedure ordinaria (allegato 2) e a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (allegato 3).  Quindi per capire quali categorie di opere sono sottoposte a VIA ordinaria o a Verifica di assoggettabilità una volta che l’abrogazione della legge regionale verrà definitivamente approvata dal consiglio regionale, occorrerà guardare agli allegati alla parte II del DLgs 152/2006 (allegati III e IV).

Quello che però è mancato, nella predisposizione di questa abrogazione da parte della giunta regionale ligure, è una analisi puntuale che mettesse a confronto le categorie di opere elencate negli attuali allegati della legge regionale ligure sulla VIA e quelle elencate negli allegati al DLgs 152/2006.Continua qui

30 novembre 2017

Valutazione di impatto ambientale, le nuove linee guida della Commissione europea

Tratto da Nextville 

VIA, le nuove linee guida della Commissione europea

Risultati immagini per commissione europea

(Filippo Franchetto)

La Commissione Ue ha aggiornato le linee guida per la Valutazione di impatto ambientale, sulla base delle novità introdotte dalla direttiva 2014/52/Ue e recepite dall’Italia con il recente Dlgs 104/2017.
I tre documenti pubblicati dalla Commissione, che vanno ad aggiornare ed integrare quelli emanati nel 2011, riguardano:
• la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ("screening"), con particolare riferimento ai contenuti dello Studio preliminare ambientale;
• la fase di "scoping", che consente al proponente di consultarsi con l'Autorità procedente per definire in via preliminare le informazioni da includere nello Studio di impatto ambientale;
• la procedura di VIA, con informazioni sulle modalità per predisporre in maniera corretta lo Studio di impatto ambientale.
Le tre linee guida sono state pensate come un supporto operativo a favore sia di chi propone i progetti, sia delle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo.

07 settembre 2017

ISDE esprime preoccupazione per i possibili effetti del nuovo decreto VIA

Tratto da Isde

ISDE Italia esprime preoccupazione per i possibili effetti del nuovo decreto VIA

logoIl nuovo decreto sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA, Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104) appare peggiorativo rispetto alla legislazione precedente. La formulazione attuale non tiene adeguatamente in considerazione le esigenze delle Comunità esposte, limita le potenzialità della Valutazione di Impatto Sanitario (e dunque delle misure di prevenzione primaria) e limita i poteri della magistratura e degli enti locali, generando potenziali rischi ambientali e sanitari invece di prevenirli e controllarli in maniera adeguata.
Oltre ad essere stato adottato in ritardo rispetto ai tempi di legge, appare non completamente conforme allo spirito e al dettato della direttiva 2014/52/UE e introduce strumenti pericolosi come la valutazione di studio di fattibilità e non, invece, un adeguato, integrato e dettagliato studio di impatto ambientale e sanitario. Il giudizio radicalmente negativo sul decreto è rafforzato dal mancato accoglimento di molte delle raccomandazioni inviate dalle commissioni parlamentari (fatto grave dal punto di vista istituzionale), aggravato dalla mancata considerazione delle esigenze e dei pareri delle Regioni. Tra le numerose criticità, le più rilevanti appaiono le seguenti:
– La valutazione non sarà condotta sul progetto definitivo degli impianti proposti ma su un progetto preliminare;
La partecipazione al procedimento autorizzativo delle comunità interessate e i diritti conferiti dalla convenzione di Aarhus saranno limitati. Le pratiche di partecipazione saranno infatti inibite nella prevista fase preliminare di consultazione tra il committente dell’opera assoggetta a VIA e l’Autorità Competente, finalizzata alla definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Saranno inoltre limitati i tempi necessari al completamento del procedimento (che in alcuni casi prevede alcuni complessi passaggi, in particolare in merito alla valutazione delle possibili conseguenze sanitarie) e le modalità di informazione al pubblico dell’avvio del procedimento;
L’utilità della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), passaggio fondamentale per definire in via preventiva (già prima della realizzazione dell’opera) i livelli di rischio ai quali saranno soggette le Comunità esposte è fortemente limitata. Verrà infatti predisposta dallo stesso proponente (non da soggetti terzi competenti, autorevoli e istituzionali) e solo per alcuni impianti (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione,  centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW). Saranno dunque di fatto esclusi dalla VIS, ad esempio, numerosi impianti di gestione di rifiuti e numerosi impianti chimici. Il vincolare la VIS ad una soglia tecnica non ha alcun fondamento scientifico e appare non eticamente accettabile e fortemente discriminatorio.
– I progetti degli impianti che non abbiano ancora concluso l’iter o per i quali ci sia una sentenza di annullamento dei Giudici amministrativi potranno comunque procedere con i lavori di realizzazione. Verrà infatti consentita “a prosecuzione dei lavori o delle attività previa una semplice “considerazione discrezionale” dell’esistenza dei “termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali o  per  il  patrimonio  culturale”.
Gli enti locali (Comuni, Province, Regioni) sono stati espropriati di una larga parte di poteri decisionali. Sono stati infatti redistribuiti i poteri fra Stato, Regioni e Province autonome e sono stati attribuite allo Stato le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici (“considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale”), opere ad elevato impatto ambientale e sanitario realizzate spesso indipendentemente dal reale fabbisogno locale.
– La nomina della Commissione tecnica V.I.A./V.A.S. avverrà per chiamata diretta (dunque con controllo politico), senza alcuna procedura selettiva che tenga conto in maniera oggettiva di criteri fondamentali quali il merito e la terzietà.
ISDE Italia esprime dissenso per la formulazione definitiva del decreto legislativo, aggiungendo la propria voce alle numerose proteste già mosse da cittadini, associazioni ambientaliste ed enti locali come la Regione Puglia, che ha dato mandato alla propria avvocatura di procedere sulla strada dell’impugnazione del decreto legislativo in sede di Corte Costituzionale.

21 luglio 2017

In vigore la nuova Valutazione di Impatto Ambientale introdotta con il D.lgs. 104/2017.

Tratto da Edilportale

In vigore la nuova Valutazione di Impatto Ambientale

In vigore la nuova Valutazione di Impatto Ambientale
21/07/2017 – Entra in vigore la nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introdotta con il D.lgs. 104/2017.
 
Il testo, che modifica il d.lgs.152/2006 per consentire il corretto recepimento della Direttiva 2014/52/UE per la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede un’applicazione retroattiva, ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi. La data del 16 maggio 2017 è infatti il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l'adeguamento delle normative interne. Per la piena operatività delle nuove regole bisognerà aspettare i sei o più decreti ministeriali attuativi, da adottare entro il 19 settembre, cioè sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104.
 
Queste le principali novità
 

Progetti assoggettati a VIA

I progetti assoggettati a Via obbligatoria sono indicati nell’Allegato II. Tra questi rientrano, per fare degli esempi, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW, la realizzazione di autostrade e strade extraurbane principali, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.
 
L’Allegato II-bis contiene invece i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via. Tra questi ci sono gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, realizzazione di strade extraurbane secondarie di interesse nazionale, porti turistici di dimensioni limitate. In questi casi, la Commissione Via decide se poi sottoporre il progetto al procedimento di Valutazione di impatto ambientale.
 

Iter più agile per la presentazione dei progetti

Diventa possibile presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti. Proponente e Amministrazioni dialogheranno per decidere eventuali integrazioni.
 
Il proponente non ha l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica di assoggettabilità a Via. È sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea.
 
In caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, si può richiedere una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare.
 

Smart regulation e dibattito pubblico

La Valutazione di impatto ambientale deve tenere conto di tutti gli elementi coinvolti, tra cui matrici ambientali, altri progetti collegati sulla stessa area e possibili conseguenze sanitarie, o sul patrimonio culturale e paesaggistico, prodotte con l’esercizio degli impianti o delle infrastrutture da realizzare.
 

Per coinvolgere e informare le popolazioni interessate dalla realizzazione di un’infrastruttura o un impianto, è potenziato lo strumento del dibattito pubblico, come previsto dal Codice Appalti (d.lgs. 50/2016).
 
Per i progetti di competenza statale, il proponente può chiedere, in alternativa al procedimento di Via ordinario, il rilascio di un provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Accanto a questo, è previsto un procedimento unico di competenza regionale.
 
Le regole per il procedimento di Via saranno omogenee su tutto il territorio nazionale. Le procedure verranno digitalizzate e si potrà anche eliminare l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani.
 

13 maggio 2017

La Commissione Ambiente boccia il decreto VIA: “a sostegno di interessi non sempre legittimi e trasparenti”.

Tratto da  rinnovabili.it

Rispedito al mittente il testo che introduce il

 procedimento unico

La Commissione Ambiente boccia il 

decreto VIA

Governo - Il Consiglio dei ministri aprrova il decreto legislativo sui voucher. Per l'agricoltura via il tetto dei duemila €uro ed è prevista la comunicazione a sette giorni
Pesante parere dei deputati, che puntano il dito sulle deregulation introdotte dal decreto VIA “a sostegno di interessi non sempre legittimi e trasparenti”.

(Rinnovabili.it) – Un giudizio pesante quello della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sul decreto VIA proposto dal Ministero dell’Ambiente. La nuova valutazione di impatto ambientale non soddisfa i parlamentari, che la rispediscono al mittente corredata di un parere (non vincolante) piuttosto severo. La Commissione parla nel documento di «provvedimento confuso, non lineare e a tratti intricato e ulteriormente appesantito; il mal riuscito tentativo di implementare la valutazione tecnica con il potere decisionale finale in capo al soggetto politico ha finito per appesantire le procedure proposte, che si fondano esclusivamente su aleatorie e non sanzionate tempistiche, solo apparentemente più restrittive e su sempre meno stringenti valutazioni d’impatto considerata la deregulation progettuale che viene avanzata».
Per essere chiari, la Commissione dice senza mezzi termini che «con il decreto in esame, si aprono vere e proprie deregulation normative a favore di particolari settori, a partire da quello energetico, non funzionali alla tutela ambientale ma protese al sostegno di rilevanti interessi economici non sempre legittimi e trasparenti».
Un vero macigno su Gian Luca Galletti, cui viene contestata «la determinazione di lasciare esclusivamente in capo al soggetto politico, il Ministro, il potere decisionale su una materia strettamente amministrativa», fatto che «rende improponibile una modifica anche solo parziale del provvedimento».
Su ogni punto saliente del testo di Galletti fioccano critiche pesanti, al punto che sorprende vederle scritte in un documento istituzionale.

>> Leggi anche: Dlgs VIA, i punti critici secondo gli ambientalisti <<


I parlamentari chiedono di restituire potere alle Regioni, insorte in questi mesi perché relegate dal decreto alla marginalità, e nemmeno erano passati cento giorni dal referendum costituzionale. La Commissione, a tal proposito, raccomanda di non affidare al Consiglio dei Ministri la decisione finale sulle valutazioni di impatto ambientale, per tutelare la natura tecnica – e non politica – della materia.
Gli approfondimenti necessari a definire se un progetto dovrà subire una verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente una procedura di VIA, non dovrebbero inoltre essere soggetti a scelte discrezionali del Ministro. Cosa che invece è prevista dal decreto nella sua forma attuale. Servono criteri certi e oggettivi, chiedono i deputati, non un negoziato a porte chiuse tra il proponente e il dicastero.
Parole come pietre quelle degli onorevoli che seguono la legislazione sui temi ambientali: «Con questo decreto – scrivono – si deroga ad un vero e proprio principio di civiltà giuridica per applicarne uno desueto, anacronistico e pervicacemente invasivo che mantiene il controllo politico di un atto amministrativo».
Sarebbe necessario prevedere la partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale, chiede ancora il parere della Commissione, «in coerenza con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico».

Bocciato anche il meccanismo di selezione dei candidati a sedere nella Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. Invece di assumere esperti con criteri trasparenti e atti pubblici, «si configura, ancora una volta, un organismo pletorico di 40 componenti, tutti indicati dal Ministro, organo politico, senza nessuna selezione concorsuale ma con un irrisorio e sostanzialmente inutile ricorso ad un generico e non oggettivo curriculum. Si tratta di una designazione di un organismo, di fatto non terzo, del tutto discrezionale, senza regole e che finisce per essere a totale appannaggio del Ministro competente».

20 aprile 2017

Valutazione di impatto ambientale, i cittadini devono sapere. .....e partecipare

Risultati immagini per Valutazione di impatto ambientale,
A metà marzo è arrivato alle Camere lo schema di decreto legislativo n. 401 (DLgs) che, con la scusa del recepimento della “nuova” Direttiva comunitaria 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (Via), vuole riproporre, generalizzandolo, lo stesso schema autorizzativo derivante dalle legge Obiettivo che dal 2001 al 2015 ha emarginato cittadini ed enti locali e ha creato danni gravissimi all’ambiente del nostro Paese e alla casse dello Stato (dal 2001 al 2016 i costi del programma delle infrastrutture strategiche sono lievitati da 125,8 miliardi di euro agli oltre 375 miliardi di euro attuali).
Il provvedimento pare ricalcare il vecchio disegno di Confindustria, delle grandi imprese di costruzione e dei più importanti studi di progettazione di creare corsie preferenziali, accelerate e semplificate per la realizzazione delle opere pubbliche con scarsa o nulla attenzione al contesto ambientale e sociale e ai vincoli economico-finanziari.
Lo schema di decreto, redatto dal Ministero dell’Ambiente, è stato sottoposto al parere dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato entro il termine del 25 aprile. Venti associazioni ambientaliste riconosciute (Accademia Kronos, Aiig, Associazione Ambiente e Lavoro, Cts, Enpa, Fai, Federazione Pro Natura, Fiab, Geeenpeace Italia, Gruppo di Intervento Giuridico, Gruppi di Ricerca Ecologica, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness, Rangers d’Italia, Sigea, Vas, Wwf) hanno inviato le loro Osservazioni in Parlamento e alle Regioni e hanno deciso lo scorso 12 aprile di inviare una lettera al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e per conoscenza al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio e al presidente dell’Anac Raffaele Cantone chiedendo un ripensamento radicale del testo.
Nella lettera dalle Associazioni si osserva tra l’altro come l’impostazione attuale del DLgs non consenta né di indirizzare gli interventi verso le migliori soluzioni, né di contenere più semplicemente le ricadute sull’ambiente degli interventi, marginalizzando lo stesso ruolo del Ministero. Nella premessa delle Osservazioni, trasmesse dalle associazioni a Parlamento, Ministro dell’Ambiente e Regioni, si fa notare che con il DLgs invece di rendere più trasparente la procedura di VIA tramite un rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili al pubblico per favorirne la sua partecipazione si vada esattamente nella direzione opposta: non fornire informazioni adeguate e complete al pubblico, né garantire la sua effettiva partecipazione, rendendo più opaca, approssimativa e fallace la nuova procedura, rispetto a quella vigente, favorendo, ogni volta che sia possibile, il proponente il progetto.
E poi dopo avere denunciato la riproposizione di meccanismi autorizzativi controproducenti per la parte pubblica, che il Governo aveva dichiarato di volere superare, le associazioni, entrando nel merito motivano la loro opposizione: effettuare la valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità, invece che su quello definitivo (…) sottrae informazioni fondamentali al pubblico e impegna, con un primo atto autorizzativo, l’amministrazione pubblica competente nei confronti del proponente con il rischio concreto (come è avvenuto nei 15 anni di applicazione della legge Obiettivo) che si abbiano variazioni, anche sostanziali, del progetto, dei relative impatti ambientali e delle misure di compensazione e mitigazione necessarie. Variazioni che fanno lievitare i costi delle opere provocando un danno erariale allo Stato, nonché danni all’ambiente e alla comunità.
Quindi, ora c’è il rischio concreto che si abbia una riproposizione generalizzata di quegli opachi meccanismi che pure si ritenevano superati dal nuovo Codice Appalti del 2016, frutto di un’elaborazione avviata dopo l’arresto nel marzo 2015 di Ercole Incalza, capo della Struttura tecnica di missione sulle infrastrutture strategiche, nell’ambito dell’inchiesta della magistratura “sistema” sui presunti fenomeni corruttivi legati alla realizzazione delle più importanti opere pubbliche.
Lo schema di decreto legislativo elaborato dal Ministero dell’Ambiente, ora all’esame del Parlamento, riprende, invece, i vizi del passato ed è per questo che le associazioni ambientaliste chiedono che venga corretto sostanzialmente nell’interesse generale di noi cittadini e dell’ambiente. Per favorire questo ripensamento le associazioni chiamano i cittadini a far sentire la loro voce mobilitandosi sui social network e in particolare su twitter, dove venerdì 21 aprile sarà diffuso il messaggio “Stop autorizzazioni ambientali farsa che portano spreco territorio e soldi pubblici. @glgalletti sulla VIA #icittadinidevonopartecipare”.
Stefano Lenzi – responsabile Ufficio relazioni istituzionali WWF