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09 febbraio 2022

RAINEWS La tutela dell'Ambiente entra in Costituzione, c'è il sì definitivo della Camera

 Tratto da Rainews

Montecitorio

La tutela dell'Ambiente entra in Costituzione, c'è il sì definitivo della Camera

Passa la proposta di legge che modifica in tal senso gli articoli 9 e 41 della Carta. Il Senato aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre, di conseguenza entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum


L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. L'articolo 9 afferma il valore primario di tutelare la casa in cui viviamo, sancisce il diritto a un ambiente salubre; l'articolo 41 ci dice che l'iniziativa privata economica resta libera, ma non deve danneggiare e non deve essere a detrimento della salute e dell'ambiente da Rainews

La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 e il 41.  Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.

Cingolani: "E' una giornata epocale"

"Credo che oggi sia una giornata epocale, ne sono molto contento come cittadino …. Ma come Governo aggiungo che stiamo facendo uno sforzo enorme sul Pnrr, la transizione ecologica è un po' questo: riuscire a fare una grande trasformazione che deceleri il riscaldamento, che freni certi eventi avversi a livello meteorologico, mantenendo la sostenibilità sociale". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a pochi minuti dal voto di Montecitorio. "E' una sfida nella sfida - ha osservato incontrando la stampa alla Camera - ma tutte queste cose, però, sono previste dalla Costituzione: il lavoro, la società, i diritti delle nuove generazioni e l'ambiente. E questo ci dovrebbe anche concettualmente facilitare molto il lavoro".

"Ho sostenuto con grande convinzione questa conquista - ha affermato - ma devo dare atto che è il frutto di un lavoro che viene da lontano e ringrazio il Parlamento". Cingolani ha peraltro puntualizzato: "Il Governo crede assolutamente in questo cambiamento".  Guardando alle modifiche introdotte alla Costituzione, agli articoli 9 e 41, ha osservato: "L'articolo 9 afferma il valore primario di tutelare la casa in cui viviamo, sancisce il diritto a un ambiente salubre. Molti Paesi del mondo hanno già fatto questa operazione e si tratta di un passaggio assolutamente necessario per un Paese come l'Italia che comunque sta guidando la trasformazione verso la sostenibilità. Ora aggiungiamo ambiente, biodiversità, ecosistema per le future generazioni, e la tutela degli animali. Mentre l'articolo 41 ci dice che l'iniziativa privata economica resta libera, ma è scritto 'nero su bianco' sulla Costituzione che non deve danneggiare e non deve essere a detrimento della salute e dell'ambiente".

Orlando: poche lettere cambiano la gerarchia dei beni da tutelare

"La tutela dell'ambiente diventa principio costituzionale. La difesa del pianeta diventa la premessa alla piena realizzazione della persona. L'uomo, anche nella nostra Carta, riconosce che sono necessari limiti alla propria azione, pena la catastrofe. Poche lettere cambiano la gerarchia dei beni da tutelare. Un fatto importante, molto importante. Non un vincolo ma una condizione ed insieme un obbiettivo per la vita sociale ed economica". Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, commenta sui social l'ok definitivo alla riforma della Costituzione.

Wwf: primo importantissimo passo

"Il WWF accoglie con estrema soddisfazione la notizia della votazione favorevole della Camera sulla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione che ritiene debbano essere il presupposto di un intervento organico per adeguare strumenti normativi vigenti a tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.  Da oggi, con la modifica all'art. 9 della Costituzione, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali "anche nell'interesse delle future generazioni" entrano di diritto tra i principi fondamentali della nostra Repubblica. E' quanto si legge in una nota del Wwf.

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05 agosto 2020

Audizione in Senato: “Incostituzionale il bavaglio ai Sindaci Stop 5G, cittadini obbligati all’irradiazione”.

Tratto da Comedonchisciotte 

Audizione in Senato: “Incostituzionale il bavaglio ai Sindaci Stop 5G, cittadini obbligati all’irradiazione”. Si preparano le contromosse per difendere i diritti pubblici

da Oasisana.com

Martedì 28 Luglio 2020 Franca Biglio, presidente ANPCI Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, è stata audita in Senato presso la Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici. Biglio, che è anche Sindaco di Marsaglia (Cuneo), il 12 Settembre sarà nuovamente a Roma tra i relatori della grande manifestazione nazionale Stop 5G in programma a Piazza del Popolo. 

Ecco parte dell’audizione avvenuta a Palazzo Madama in cui viene esplicitamente evidenziata l’incostituzionalità del Decreto Legge Semplificazioni nella norma in cui vieta ai primi cittadini di emanare ordinanze in difesa della salute pubblica.

Infine, dopo l’appello rivolto ai parlamentari di emendare e bocciare in aula il decreto liberticida, in questi giorni Alleanza Italiana Stop 5G sta scrivendo a tutti i sindaci d’Italia invitandoli a non fermarsi ed a proseguire insieme ai cittadini nella battaglia precauzionale per la difesa della salute pubblica minacciata dal wireless del 5G. Sul tavolo dei sindaci sta arrivando un dossier con pareri legali e percorsi giuridici utili a contrastare le criticate norme nel DL Semplificazioni. 

Aggiornamento sul dato ufficiale diffuso da Alleanza Italiana Stop 5G: ad oggi 589 COMUNI D’ITALIA SONO UFFICIALMENTE STOP5G mentre 390 SINDACI HANNO EMANATO ORDINANZE STOP5G.


“Impedire ai sindaci di introdurre limiti all’installazione sul territorio comunale di antenne 5G è incostituzionale. Perché sottrae ai primi cittadini le prerogative di tutela della salute pubblica per di più in assenza di studi certi sull’impatto ambientale e sanitario della nuova tecnologia di comunicazione cellulare che ne escludano la pericolosità per l’uomo. 

La norma (art.38, comma 6 del decreto semplificazioni) è incostituzionale anche in virtù della sua tecnica normativa; si va ad incidere sui poteri attribuiti dal Testo unico enti locali ai sindaci con un «commicino» previsto in un decreto legge, senza modificare la norma primaria. Infine, la norma cozza contro il principio di precauzione stabilito dalla Ue (e recepito dall’Italia) e in quanto tale di rango superiore alla norma ordinaria” 

«È inconcepibile introdurre in un decreto legge una norma che mette il cittadino nelle condizioni di non poter scegliere se essere irradiato o meno e impedisce al suo sindaco di intervenire a tutela della sua salute. Come si fa per i farmaci che prima di essere messi in commercio vengono sperimentati (e solo se le autorità esprimono un parere favorevole, il farmaco viene venduto) lo stesso sarebbe dovuto accadere con il 5G. Ma tutto ciò non avviene, sia perché non c’è l’informazione sui rischi, sia perché non c’è possibilità di scegliere di non essere irradiati. Limitare la possibilità per l’autorità pubblica locale di intervenire a tutela della salute qualora, ad esempio, dovessero essere disponibili future informazioni che danno la certezza della dannosità del 5G è una disposizione palesemente incostituzionale”

04 giugno 2020

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01644

Tratto da Senato.it
Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo 
n° 3-01644
Pubblicato il 3 giugno 2020, nella seduta n. 224
Svolto nella seduta n. 225 dell'Assemblea (04/06/2020)

NUGNES , DE PETRIS , FATTORI , RUOTOLO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Premesso che:
secondo il position paper pubblicato dalla Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dalle università di Bologna e di Bari la presenza di polveri sottili nell'aria e la diffusione del coronavirus hanno un legame; lo studio sottolinea come vi sia "una solida letteratura scientifica che correla l'incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di particolato atmosferico (Pm10 e Pm2,5)";
nelle aree del nostro Paese maggiormente colpite, come Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, sono allocati il 73 per cento dei termovalorizzatori e il 64,2 per cento delle centrali a biomassa. Le centrali a biomassa del Nord Italia bruciano ogni anno 2,8 milioni di tonnellate di legno e producono 21,3 milioni di microgrammi I-TEQ (tossine equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di milligrammi di benzo(a)pirene. A queste vanno aggiunte le emissioni dei termovalorizzatori e dei numerosi impianti industriali;
l'ingegner Eugenio Rogano ha ipotizzato una correlazione tra distribuzione dei termovalorizzatori e diffusione del contagio, attraverso un lavoro di ricerca di cui ha scritto "L'Espresso";
a questo studio si aggiungono molti importanti lavori (di Boule L.A., Burke C.G., O'Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P.) che, monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+, a seguito di un'infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell'influenza, hanno evidenziato una compromissione nella funzionalità dei CTL (Cytotoxic T lymphocytes) in soggetti precedentemente esposti alle diossine che risultavano più soggetti a patologie respiratorie;
considerato che:
la correlazione tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute non è una recente scoperta; secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente l'inquinamento atmosferico, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni "grazie alla crisi economica", rappresenta un fattore di rischio, non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree urbane;
l'esposizione agli agenti inquinanti quali il particolato, il biossido di azoto e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di decessi prematuri. Gli effetti dell'inquinamento atmosferico causano circa 1.6 milioni di morti premature ogni anno e il cambiamento del clima è stato identificato dalla rivista "The Lancet" come la principale minaccia alla salute globale. L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il Pm2,5 è stato causa di 430.000 morti premature nella sola Unione europea. L'Italia figura tra i Paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria superano le soglie previste dalla UE e dall'OMS, con un numero stimato di decessi prematuri che nel 2013 è stato di oltre 80.000;
analizzati i settori di produzione e di trasformazione primaria, si è stimato che questi abbiano costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari; il che equivale al 13 per cento della produzione economica mondiale nel 2009. La maggior parte dei costi non capitalizzati del capitale naturale deriva dalle emissioni di gas serra (38 per cento), seguito dall'uso dell'acqua (25 per cento), l'uso del suolo, cioè l'impermeabilizzazione e la perdita dei servizi ecosistemici (24 per cento), l'inquinamento atmosferico (7 per cento), l'inquinamento terra e acqua (5 per cento) e gli sprechi (1 per cento);
la pandemia da coronavirus è indubbiamente figlia del degrado ambientale e della voracità con cui l'economia estrae risorse, emette inquinanti e produce quantità enormi di rifiuti. Il salto di specie dagli animali agli esseri umani, che ha messo in circolo questi virus e che nel futuro rischia di essere sempre più frequente e periodico, è causato da molti fattori, oltre che dall'inquinamento atmosferico, quali la deforestazione (che ha avvicinato alcune specie animali all'uomo e al suo ambiente antropizzato) o l'espansione di sistemi di agricoltura e di allevamento industriali;
considerato altresì che:
la pandemia globale da COVID-19 ha costretto il mondo intero ad una chiusura forzata di tutte le attività produttive e il blocco di tutti gli spostamenti con la cessazione obbligata persino delle interazioni interpersonali e la compressione di molti dei diritti costituzionali, impensabile fino a qualche tempo fa, causando gravissimi danni sociali ed economici oltre che sanitari, che non possono non far riflettere sull'opportunità di continuare in questa direzione in modo resistente;
appare evidente che questo arresto globale straordinario ma inevitabile che ha costretto tutti è un segnale di allarme che obbliga a rivalutare il nostro modello di sviluppo mettendo finalmente sul tavolo i costi ed i danni che comporta non intervenire a tutela dell'ambiente e della salute in maniera radicale e non più derogabile;
il modello economico distruttivo attuale sfrutta le risorse naturali e i territori ben oltre i limiti che il pianeta pone, producendo inquinamento delle matrici e alterazioni dei nostri sistemi di difesa,
si chiede di sapere:Continua  la lettura qui 

23 aprile 2017

......Ma per le trivelle è pronto un regalo da 300 milioni di euro

Tratto da Greenreport

Il Senato chiede un fisco più verde, ma per le trivelle è pronto un regalo da 300 milioni di euro

La programmazione economica del Paese sta vivendo giorni di frenetica convulsione. Il Documento di economia e finanza (Def) è stato approvato dal governo l’11 aprile, ma attende ancora di ottenere il via libera – in calendario per il 26/4 – del Parlamento; nel mentre anche la manovra correttiva dei conti pubblici messa in piedi per rispettare i vincoli europei attende di essere formalizzata. Il numero degli articoli contenuti nel decreto si allunga (siamo a quota 68), ma la quadra sui numeri non si trova. C’è grande affanno nel raggiungere i richiesti 3,4 miliardi di euro, ma in compenso una manina ha inserito nel decreto la volontà di garantire l’esenzione Imu e Tasi delle piattaforme petrolifere e gasiere presenti nei mari italiani, il contrario di quanto stabilito a suo tempo dalla Corte di Cassazione. In ballo ci sono oltre 300 milioni di euro che farebbero molto comodo alle casse pubbliche, eppure.
Ieri è stata la stessa commissione Ambiente del Senato, analizzando il Def e relativi allegati, a chiedere che venga fatto un passo indietro, in nome dell’equità e del buon senso: «Sarebbe necessario rivedere la proposta ipotizzata per la manovra correttiva circa la detassazione con effetto retroattivo, agli effetti Imu e Tasi delle piattaforme di estrazione idrocarburi ubicate nei mari territoriali, in quanto si tratta di fabbricati iscrivibili nel catasto edilizio urbano quindi assoggettabili a tutti gli effetti ai tributi comunali sugli immobili. La detassazione di tali immobili comporterebbe infatti un enorme danno finanziario per i Comuni coinvolti con conseguenze gravi per le entrate già programmate a copertura di servizi essenziali e investimenti».
Ma da Palazzo Madama arriva la richiesta di modifiche più radicali al Def, cui pure è stato assicurato il via libera da parte della commissione Ambiente: «Andrebbe prevista nell’ambito del Pnr (Piano nazionale di riforma, ndr) una revisione della politica fiscale ambientale poiché, come evidenziato dalla Relazione della Commissione europea per Paese del 2016, l’Italia, pur presentando uno dei livelli più alti di tassazione ambientale nell’Unione europea , non ha provveduto a implementare una revisione organica della politica fiscale ambientale. Tale dato è stato altresì confermato dalla Relazione del 2017. Sarebbe auspicabile, in questo contesto normativo, prendere in considerazione le raccomandazioni contenute nel capitolo 5 del Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi 2016, con specifico riferimento alle raccomandazioni sulle esenzioni delle accise sui carburanti, che da sole rappresentano un valore di circa 3,4 miliardi di euro (ovvero l’interno importo della manovra fiscale richiesta dall’Ue, ndr). La loro revisione, unita ad una graduale riduzione, apporterebbe indubbi benefici sia alle finanze pubbliche sia all’ambiente».

20 maggio 2015

Ecoreati, buona legge o polpetta avvelenata?

Tratto da Il Fatto Quotidiano

Ecoreati, ecco i delitti contro l’ambiente: dal disastro alla morte per inquinamento


LA SCHEDA - Il provvedimento approvato introduce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, che comprende tra gli altri inquinamento ambientale (da due a sei anni di carcere), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale e omessa bonifica. Introdotta l'aggravante ambientale per i reati già esistenti

L’aula del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge sugli ecoreati che introduce nel codice penale i delitti contro l’ambiente.
 In sintesi il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (dei delitti contro l’ambiente), che comprende i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica....
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Tratto da International Business Time

Ecoreati, buona legge o polpetta avvelenata?

E’ attesa in settimana l’approvazione (definitiva) della legge sugli ecoreati, giunta ormai alla quarta lettura, in quel del Senato. Per una volta non c’è bisogno di far di conto sulle intenzioni delle minoranze o delle opposizioni: il DDL (il testo) dovrebbe passare a larga maggioranza, avendo annunciato il proprio sì anche il Movimento Cinque Stelle.
Ma se il fronte parlamentare si dimostra sostanzialmente e inaspettatamente unito, le polemiche e i no, numerosi, arrivano fuori dalle Camere. Non da Legambiente e Libera che sull’approvazione del testo, pur affermando che non si tratta della migliore legge possibile, insistono da tempo. Il secco no arriva da altri ambientalisti, come Angelo Bonelli (Verdi), il magistrato esperto in diritti ambientali Gianfranco Amendola o l’associazione Peacelink.

COSA PREVEDE LA LEGGE
Introduce nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato, tra cui l’omessa bonifica, l’impedimento al controllo ambientale, l’inquinamento e il disastro ambientale. Con il DDL molti reati fin qui contravvenzionali e/o puniti con pene massime molto basse, che non consentivano l’uso delle intercettazioni e si prescrivevano molto presto, vedono alzare questo limite.
Fin qui i punti principali, su cui il giudizio è pressoché unanime e positivo. “Le polemiche sollevate ci hanno consentito di confrontarci ancora di più con i magistrati, non da ultimi coloro che sono in  prima linea nella DDA, e abbiamo rafforzato la nostra convinzione sul testo” scrive Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco del M5S.

COSA NON C’E’
Una lettura extra, con modifiche alla Camera votate due settimane fa, ha costretto ora il testo all’ultimo passaggio in Senato, essendo stato eliminato il divieto di airgun. E’ una tecnica che viene utilizzata per esplorare i fondali marini con l’aria compressa, alla ricerca di idrocarburi. Divieto contro cui si sono espressi Confindustria, l’associazione dei petrolieri e lo stesso Matteo Renzi. Da qui le modifiche a Montecitorio.
Un ‘cambia verso’ che ha raccolto il commento negativo di Legambiente: “Era la volta buona ma a pochi metri il traguardo il governo cambia idea e, dopo tante rassicurazioni e prese di posizione pubbliche da parte di diversi ministri, sostiene l'emendamento per togliere subito il comma sull'air gun dal disegno di legge sugli ecoreati e lo rispedisce al Senato dove rischia l'affossamento".
Perplessità anche sull’art. 452-quater (Delitti colposi contro l'ambiente). “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà”. La pena massima del disastro ambientale colposo potrebbe scendere dunque fino a 5 anni.

COSA VIENE CONTESTATO
Una delle critiche più forti (nonché autorevole) è arrivata da Gianfranco Amendola. Sia per il reato di inquinamento ambientale che per il disastro, viene utilizzato l’avverbio abusivamente.“Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile”. Secondo Amendola (e non solo) “mentre prima si richiedeva una condotta illecita per violazione di legge, adesso tutto dipende solo dalla presenza o meno di un'autorizzazione della P.A. Perché è questo che significa "abusivamente". Non a caso, si tratta dello stesso avverbio presente anche nella formulazione del primo delitto ambientale italiano. ….Mancanza di autorizzazione, dunque, che, se ha un senso per qualificare il delitto di traffico illecito, è totalmente inaccettabile per il disastro ambientale. 
Accettare questa modifica e punire solo chi cagiona abusivamente un disastro ambientale o un inquinamento rilevante, significherebbe, cioè, a contrario, accettare che possa essere lecito o, addirittura, autorizzato un disastro ambientale (con morti, devastazioni ecc.). Purchè non sia "abusivo" (qui la fonte).

Sulla stessa linea Angelo Bonelli dei Verdi: “Con questa norma approvata l’inchiesta sull’Ilva, Ambiente Svenduto, e quindi il processo, non ci sarebbero mai stati. Non si potranno più svolgere i processi contro quelle grandi industrie che impunemente hanno inquinato e attentato alla salute dei cittadini, ma lo hanno fatto in nome di un’autorizzazione dello stato. E’ l’introduzione della norma del disastro ambientale abusivo previsto dal nuovo art.452 quater del codice penale e così appare chiaro che era altro che si voleva e che la scelta dell'"abusivamente" tende, in realtà, ad evitare, comunque, l'intervento giudiziario”.

Identici i rilievi mossi dal presidente di Peacelink, Alessandro Marescotti: “Il Ddl si presenta con buone intenzioni, ma è scritto male e in forma ambigua e mette a rischio i processi per disastro ambientale in atto, precludendo la possibilità di avviare nuovi processi a industrie e impianti inquinanti dotati di autorizzazione Aia”.
Chi sostiene la legge replica che sono critiche infondate. Legambiente e Libera lo fecero lo scorso marzo con una nota congiunta: ....
Continua  a leggere sull'articolo integrale

08 maggio 2015

Ddl ecoreati, non è la volta buona : purtroppo, l’esperimento è andato male.

Tratto da Il Fatto Quotidiano

Ddl ecoreati, non è la volta buona                     di  

Per il disegno di legge che introduce i delitti contro l’ambiente nel codice penale doveva essere “#lavoltabuona.”
Ma dato che lo slogan rientrava, insieme a qualche altro migliaio, tra quelli brevettati dallo statista di twitter, le associazioni di tutela dell’ambiente e della salute pubblica più importanti del paese avevano ripiegato su un più modesto “#neancheunavirgola”.
Questo era l’appello che esse avevano lanciato alla Camera dei deputati: il ddl all’esame di questo ramo del Parlamento per la seconda volta (dopo la prima positiva lettura risalente all’ormai remoto febbraio 2014) avrebbe dovuto esser approvato senza che gli fosse cambiata neanche una virgola, per l’appunto, rispetto al testo licenziato dal Senato due mesi fa, sì che questa approvazione, di una legge che si attende da quasi trent’anni, fosse quella definitiva.
Purtroppo per loro, le associazioni ambientaliste non dispongono del potere di imporre voti di fiducia al Parlamento per far diventare un hashtag legge dello Stato.
E, purtroppo per tutti noi, la tutela dell’ambiente italico nella scala di valori di questo frizzante, ma non per questo meno autorevole, esecutivo occupa un posto assai lontano, verso il basso, da quello dell’Italicum.
A completamento di questo scenario già di suo poco esaltante per le prospettive per il provvedimento legislativo in questione, poi, v’è il dato per cui la medesima difesa dell’ambiente è ampiamente sopravanzata, in quella stessa gerarchia di priorità governative, da altri “valori”. Tipo gli interessi dei petrolieri, messi in pericolo da una norma introdotta dal Senato, il divieto, penalmente sanzionato, del cosiddetto “air gun”, la tecnica per la ricerca di idrocarburi in mare con esplosioni ad aria compressa.
Il combinato disposto di tutti questi fattori ha prodotto l’effetto più logico durante la votazione di due giorni fa alla Camera: con la fattiva collaborazione del governo, in particolare del Presidente del Consiglio e di quello che risulta il Ministro dell’Ambiente (i cui principali titoli di competenza in materia ambientale, stando a quello che si legge nella sua pagina ufficiale sul sito del Ministero da lui diretto, sono l’aver svolto “consulenza fiscale, civilistica e societaria per primarie società ed istituti di credito”), l’apposita maggioranza ha soppresso l’esecrata norma.
E poco cale a questo esecutivo e alla medesima maggioranza che la tecnica in questione sia duramente stigmatizzata da ampi settori della comunità scientifica per la sua “enorme impronta ambientale”; tanto che 75 scienziati statunitensi hanno rivolto, due mesi fa, al presidente Barack Obama un appello perché vieti il ricorso a questo strumento lungo le coste Usa del medio e del sud Atlantico: per la ragione che esso comporta “un rischio inaccettabile di danni seri alla vita del mare a livello di specie e di popolazioni, la cui piena entità sarà pienamente compresa solo molto dopo che il danno sarà statofatto.”
Come sempre, però, in Italia, specie a livello di “classi dirigenti” (per così dire), la situazione è grave ma non è seria, per mutuare la celeberrima intuizione del grande Flaiano: nonostante il livello della questione, infatti, secondo il Ministro della Giustizia l’emendamento che, in Senato, aveva introdotto il divieto di air gun nel ddl sugli ecoreati era nient’altro che “una polpetta avvelenata”.
È una rivelazione confortante per le sorti della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini di questo paese e ulteriormente nobilitante per molti loro rappresentanti istituzionali.
Specie in considerazione del fatto che il ddl sta tornando proprio in Senato, dove i numeri e le “sensibilità politiche” sul tema, e dunque le prospettive per il provvedimento, risultano, se possibile, ancora meno rassicuranti.
Tutto ciò mentre da altre, acute, fonti di natura ambientalista si continua a propalare la tesi per cui questo ddl conterrebbe “norme vergogna”, come l’ormai famigerato “disastro ambientale abusivo”, che sarebbe né più e né meno che un salvacondotto ai grandi inquinatori rispetto ai disastri passati, presenti e futuri da questi causati.
 .....L’unica seria speranza per la tutela dell’ambiente italiano è che questo, a forza di ricevere polpette avvelenate, si mitridatizzi da solo.
Alla coscienza civile di questo paese, purtroppo, l’esperimento è andato male: le continue dosi di veleno che le sono state inoculate nel tempo le sono risultate fatali.

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Ecoreati, Della Seta e Ferrante: «Il governo blocca la nuova legge su ordine di Confindustria» - 

La verità è che la legge sugli ecoreati ha moltissimi e potenti nemici. In particolare Confindustria la osteggia da sempre, preferendo difendere chi fa profitto calpestando la legalità e la salute dei cittadini ......
Dopo questo stop voluto dal governo Renzi i “criminali dell’ambiente” tornano a sperare, augurandosi che la legge si impantani come è successo già tante volte. Il danno invece è per tutti gli italiani. Siamo un Paese dove imperversa da decenni l’illegalità ambientale: dallo smaltimento clandestino dei rifiuti industriali all’abusivismo edilizio, dalle fabbriche dei veleni come l’Ilva di Taranto alla strage dell’amianto provocata dall’Eternit a Casale Monferrato.....Continua  a leggere qui

04 marzo 2015

Per gli ecoreati, il Senato approva il ddl, ora torna alla Camera

Tratto da Ansa

Per gli ecoreati, il Senato approva  il ddl, ora torna alla Camera

Introdotti reati come inquinamento e disastro ambientale.

Ecoreati, Senato approva ddl, ora torna alla CameraEcoreati, Senato approva ddl, ora torna alla Camera
Il Senato approva con 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astenuti il ddl sugli ecoreati. Il provvedimento dopo le modifiche apportate da palazzo Madama torna all'esame della Camera in terza lettura.
Il ddl introduce i nuovi reati di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e l'abbandono di materiale radioattivo, il reato di impedimento al controllo. 

Stop anche alle trivellazioni non conformi alla direttiva comunitaria. ....Il governo si impegna poi a non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria.....

Wwf, più vicina effettiva tutela ambientale
"Dopo il voto di oggi al Senato, l'Italia è sulla buona strada per dotarsi finalmente di una normativa penale adeguata per l'effettiva tutela dell'ambiente".E' quanto afferma il Wwf auspicando "una rapida e definitiva approvazione della proposta di legge sui reati ambientali". L'introduzione nel codice penale dei nuovi delitti di 'disastro ambientale', 'inquinamento ambientale', 'delitti colposi contro l'ambiente', 'traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività', ricomprese nella proposta di legge approvata oggi, secondo il Wwf, mette a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine strumenti efficaci per tutelare il bene giuridico ambiente e rendere veramente efficace il contrasto degli illeciti ambientali. 
Continua a leggere sull'articolo integrale di Ansa

17 febbraio 2015

Ddl ecoreati: i medici dell' ISDE avanzano modifiche.

Tratto da Il Sostenibile
Ddl ecoreati: i medici di ISDE avanzano modifiche.

Alcune luci, parecchie ombre, sia per le cose fatte che per quelle non fatte. La valutazione complessiva di ISDE Italia, il ramo italiano dell’Associazione Internazionale dei Medici per l’Ambiente, degli emendamenti apportati dalle Commissioni riunite Ambiente e Giustizia del Senato al DDL in materia di delitti contro l’ambiente può riassumersi in questo modo. Non è facile, pertanto, giudicare il testo uscito da quasi un anno di permanenza in Commissione come un miglioramento tout court rispetto a quello approvato, nell’ormai remoto febbraio 2014, dall’aula della Camera.
Anzitutto, ISDE prende atto che delle due fondamentali proposte di emendamenti che aveva formulato nel precedente comunicato solo una ha trovato un concreto riscontro nel testo emendato e licenziato dalla Commissione. Infatti, sia con riferimento al neo-delitto di inquinamento (art. 452 bis c.p.) che a quello di disastro ambientale (art. 452 ter), è stata eliminata la condizione per la quale, per poter configurare i reati, occorreva la previa violazione da parte dell’inquinatore di norme penali o amministrative specificamente poste a tutela dell’ambiente; oggi è necessario e sufficiente che l’autore del fatto abbia agito “abusivamente”. Il fatto di aver sgombrato il campo dai possibili “disguidi” applicativi legati alla vecchia formulazione è un elemento di notevole positività e ISDE, quindi, esprime piena soddisfazione per l’intervento emendativo della Commissione che corrisponde in toto alla sollecitazione avanzata in tal senso dall’Associazione.



Del tutto ignorata è stata, invece, la seconda, fondamentale, questione che si era posta nella precedente nota: quella relativa alla prescrizione dei reati. Oggi, la situazione nel DDL, sotto questo delicato profilo, è dunque la stessa che si presentava all’indomani dell’approvazione del testo da parte dell’aula della Camera: prescrizione massima per il reato di inquinamento ambientale fissata in sette anni e mezzo e per quello di disastro in poco più di diciotto anni. Nelle ipotesi colpose, i termini si riducono ulteriormente; e manca una norma come quella di cui all’attuale art. 157 co. 6 che, proprio in relazione alle ipotesi di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p., prevede il raddoppio degli ordinari termini di prescrizione. In più, persiste la criticità dell’assoluta mancanza di indicazioni normative in ordine al momento del decorso della prescrizione stessa.

Le conseguenze della combinazione di questi due elementi sono già state illustrate: il termine di prescrizione, nel caso in cui si contesti uno dei due reati in questione nella versione di pericolo, scatterà dalla cessazione dell’attività produttiva e non dalla cessazione degli effetti pericolosi per la salute di tale attività. Con l’ulteriore ‘fatale’ effetto per cui, se le emissioni collegate a quelle produzioni cagioneranno malattie con un lungo periodo di latenza, quando queste, dopo vari decenni, si presenteranno, il reato sarà ormai già prescritto. E’ la beffarda lezione della vicenda Eternit. La proposta di ISDE, sul punto, sostanzialmente in linea con un emendamento proposto da alcuni senatori (Romani e altri), resta quella di inserire espressamente nell’articolo 452 bis, limitatamente all’ipotesi di pericolo, la seguente previsione: “la prescrizione del reato decorre dall’effettiva cessazione del pericolo di compromissione o deterioramento“; e nell’art. 452 ter: “la prescrizione del reato decorre dall’effettiva cessazione del pericolo di alterazione o per la salute pubblica”.


Nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato non vi sono, però, solo criticità già presenti nel testo non rimosse; ve ne sono anche di nuove, introdotte dagli stessi senatori. Infatti, nel reato d’inquinamento ambientale sono state inserite una serie di ‘specificazioni’ che rischiano di rendere estremamente ardua l’applicabilità di questa fattispecie di reato in una vasta gamma di situazioni. Anzitutto, al primo comma si afferma che, ai fini dell’integrazione dell’illecito, la compromissione o il deterioramento non devono più esser solo “rilevanti”, bensì “durevoli dello stato preesistente”. La domanda che sorge spontanea da questa sostituzione di aggettivi non può che esser: quanto devono durare quel deterioramento o quella compromissione perché chi li provoca possa esser punito? 
Ma c’è un altro consistente problema nella nuova complessiva locuzione: a cosa ci si riferisce, precisamente, quando si parla di ‘stato preesistente”? E’ solo una precisazione superflua o si vuole, invece, surrettiziamente interpretare (o lasciar interpretare) questo aggettivo come “originario”: in pratica, per ritenere un’immissione nell’aria, uno sversamento nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque ecc… come causativi di una compromissione o un deterioramento dell’aria, del suolo …. si dovrebbe far riferimento alla primigenia qualità e condizione di purezza bio-chimica della matrice e non all’eventuale stato di polluzione in cui la stessa versava, in ipotesi, immediatamente prima del fatto d’inquinamento di turno?

Quando mai quest’ultima dovesse risultare l’interpretazione più fondata, le conseguenze sulla reale applicabilità del reato sarebbero devastanti: nel caso di immissione o sversamento in un terreno o in un fiume già, di loro, ampiamente ‘compromessi o deteriorati’, risulterebbe praticamente impossibile ritenere quei comportamenti come “causa” di quella stessa compromissione o di quel deterioramento, già abbondantemente causati da altri prima dell’inquinatore di turno.

Ancora, ISDE esprime pieno dissenso rispetto all’emendamento apportato all’ipotesi dell’inquinamento del suolo o del sottosuolo. Alla stregua del nuovo testo, per integrare il reato, la compromissione o il deterioramento dovranno riguardare “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.” Il quesito ne deriva imprescindibilmente: quando una porzione contaminata di suolo o di sottosuolo potrà ritenersi ‘estesa o significativa’? Anche in tal caso, la difficoltà di sciogliere questi enigmi concettuali e giuridici potrà rappresentare un serio ostacolo alla concreta applicazione della norma in sede processuale.

Infine, non pare in alcun modo condivisibile l’introduzione nel testo dell’art. 452octies co. 2 di una clausola di non punibilità per le ipotesi colpose, quando l’autore del fatto, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, abbia “provveduto alla messa di sicurezza, alla bonifica, e ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”. La previsione di un incentivo perché l’autore del reato provveda a riparare il danno è ragionevole, ed è quanto previsto dal primo comma dell’art. 452octies, che per i reati dolosi prevede in questi casi la riduzione della pena dalla metà a due terzi. 

Ciò che è inaccettabile è che tali condotte conducano alla non punibilità, in ipotesi che, per quanto colpose, possono essere di devastante gravità per l’ambiente alla salute. Prevedere che un disastro ambientale colposo risulti non punibili in presenza di condotte riparatorie significa privare totalmente di effetto deterrente tali reati (il reo sa che, se pagherà per le bonifiche, nessuna pena gli verrà applicata), e costituisce anche una previsione del tutto distonica rispetto al sistema penale nel suo complesso, non essendo previsti altri contesti in cui una condotta riparatoria porti non già alla diminuzione di pena, ma addirittura alla non punibilità del fatto.
Per queste ragioni, la proposta di ISDE sul punto è la totale cassazione di questi tre emendamenti e il ritorno, sul punto, al testo approvato dalla Camera.