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27 febbraio 2020

Matteo Ceruti: Sulla legittimazione dei comuni a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in ipotesi di dissenso in conferenza di servizi

Tratto da Rivista Giuridica dell’ Ambiente 



Sulla legittimazione dei comuni a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in ipotesi di dissenso in conferenza di servizi
dell Avv. Matteo Ceruti
CONSIGLIO DI STATO, Sez. I – parere 25 settembre 2019, n. 2534 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri – Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 
Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 – in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale. 
Con la pronuncia in commento la Sezione I del Consiglio di Stato ha espresso il parere, richiesto dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla “Legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127”[1].
In particolare il citato Dipartimento, premettendo che pervengono alla Presidenza del C.d.M. numerose opposizioni (ai sensi del citato art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) proposte da amministrazioni comunali chiamate ad esprimersi in seno a conferenze di servizi su progetti di impianti od opere da autorizzare da parte di amministrazioni prevalentemente regionali, poneva al Consiglio di Stato in sede consultiva i seguenti due quesiti:
1°) in termini generali, se le amministrazioni comunali possano rientrare tra i soggetti deputati alla cura dei cd. “interessi sensibili” menzionati dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 -ossia tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini- e, dunque, risultare conseguentemente legittimate a sollevare l’opposizione al Cd.M. prevista dalla medesima disposizione;
2°) se sussista una particolare situazione di legittimazione comunale ad azionare tale strumento oppositivo nell’ambito del procedimento di AIA-autorizzazione integrata ambientale.
Sul primo quesito di natura generale il Consiglio di Sato, sulla base di un’esegesi testuale dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, della ratio del d.lgs. n. 127 del 2016 e del quadro legislativo statale generale e di settore, chiarisce di essere del parere che i Comuni, che abbiano manifestato il proprio motivato dissenso in seno alla conferenza di servizi, almeno in linea di principio, non possano considerarsi titolari della “legittimazione” a sollevare opposizione a tutela dei citati interessi “sensibili” perché l’amministrazione comunale è ente esponenziale della collettività locale competente per la tutela della generalità degli interessi, quando invece la disposizione in esame richiederebbe un’apposita “preposizione” all’esercizio di funzioni di tutela di quegli interessi “sensibili”, con competenze -che si precisa- debbono essere “eminentemente tecnico-scientifiche”. Di talché, si sostiene nel parere, tali amministrazioni si identificano tendenzialmente con quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 17 della stessa legge n. 241 del 1990 le cui valutazioni tecniche in materia di tutela ambientale, culturale, paesaggistica e della salute dei cittadini sono non surrogabili.
Una tale conclusione -chiarisce il Consiglio di Stato- non può tuttavia essere espressa in termini assoluti in quanto un potere di opposizione comunale potrebbe comunque ravvisarsi allorquando la pertinente legislazione speciale di settore, statale o regionale, attribuisca o deleghi talune competenze in materia di tutela ambientale, paesaggistica o sanitaria ai Comuni. Il tutto con l’ulteriore precisazione, però, che all’uopo non basterà una norma (statale o regionale) di attribuzione o di delega di funzioni di tutela in quanto tali, ma occorrerà che queste ultime si concretizzino in pareri (o comunque in atti di assenso) di natura tecnica, potenzialmente non surrogabili e di per sè ostativi al rilascio dell’autorizzazione in conferenza di servizi.
Di qui, dunque, l’invito alla Presidenza del C.d.M. a verificare l’ammissibilità dell’opposizione comunale sulla base di una conseguente analisi della specifica disciplina di settore applicata nel caso concreto.
Su tali conclusioni si impongono un paio di sintetiche osservazioni.
La prima è che, sulla base della disamina della legislazione statale di settore condotta nel parere del Consiglio di Stato, gli spazi effettivi di legittimazione comunale all’opposizione, seppure non preclusi in toto, risultano davvero molto limitati, anche in materie in cui il ruolo comunale appare in realtà centrale; così, ad esempio, viene negato un tale potere in materia di autorizzazione paesaggistica, anche laddove il rilascio della stessa sia stata delegata dalla Regione ai Comuni (ai sensi dell’art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42 del 2004).
Il secondo rilievo attiene alla limitazione operata dalla Sezione I del Cons. Stato del novero delle amministrazioni (preposte alla cura degli interessi sensibili) legittimate a sollevare l’opposizione alle sole autorità aventi competenze tecnico-scientifiche, con sostanziale identificazione nelle amministrazioni dell’art. 17, comma 2 della legge n. 241/1990, ossia ARPA, ASL, Soprintendenze, Vigili del fuoco, ecc.
In proposito si evidenzia come un tale esito interpretativo risulti in significativo contrasto con l’orientamento (espresso sia dai Tar che dallo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale) volto a negare un effettivo ruolo decisionale di queste autorità tecniche in occasione del rilascio delle autorizzazioni ambientali in quanto ritenute titolari di semplici funzioni consultive e non dotate di competenze proprie da esprimere nelle conferenze di servizi decisorie[2].
Cosicché  si è conseguentemente pervenuti ad affermare che il parere negativo espresso da ARPA nelle conferenze di servizi non impone(va) -nel sistema previgente alla “riforma Madia”- di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri in quanto, appunto, le agenzie per la protezione dell’ambiente non sono titolari di competenze decisorie[3].
Appare difficile in questo momento prevedere se a prevalere sarà la posizione del Consiglio di Stato in sede consultiva o quella del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Sulla base del medesimo principio enunciato sulla prima questione, col parere in esame viene fornita risposta anche al secondo quesito posto dalla Presidenza del C.d.M., relativo all’individuazione degli spazi di legittimazione comunale ad azionare lo strumento oppositivo nello specifico procedimento di rilascio dell’AIA-autorizzazione integrata ambientale, considerando la particolare disposizione dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede al comma 6 che nell’ambito della conferenza “vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265”.
E così, sul presupposto che ai fini della “legittimazione” a proporre l’opposizione non risulta sufficiente un qualsivoglia riconoscimento di funzioni di tutela ambientale e sanitaria, risultando necessaria un’attribuzione di competenza caratterizzata da connotazioni tecniche e specialistiche, nel parere si perviene alla conclusione che dall’esame del combinato disposto dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 216-217 del Testo unico delle leggi sanitarie si evincerebbe che le competenze attribuite al sindaco del Comune di ubicazione dell’industria insalubre sottoposta ad AIA non presentano (più) le originarie caratteristiche di specificità e tecnicità, tali da fondare la legittimazione all’opposizione ex art. 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo.
Questo perché il potere del sindaco quale autorità sanitaria locale in tema di industrie insalubri sarebbe stato significativamente ridimensionato dalla normativa in materia di AIA che non consente di ipotizzare come ancora applicabile la potestà di preventiva inibitoria del sindaco cui sono ormai attribuiti solo poteri di prescrizione (comma 6 dell’art. 29-quater) e di richiesta di riesame dell’autorizzazione integrata in caso di circostanze intervenute successivamente al suo rilascio e rilevanti sotto il profilo della salute pubblica (comma 7 dello stesso articolo).
Una tale esegesi, pur fondata su una pregevole ricostruzione del quadro legislativo, non pare tuttavia valorizzare appieno il dato testuale, anche alla luce dell’evoluzione normativa della disciplina di rilascio dell’AIA.
Si deve infatti considerare che il citato comma 6 dell’art. 29-quater del Codice dell’ambiente statuisce in termini che appaiono piuttosto chiari che nella conferenza di servizi “vengono” (e non “possono essere”) “acquisite” (e non “valutate” o “considerate”) le “prescrizioni” (e non le “valutazioni” o il “parere”) del sindaco.
L’imprescindibilità di tali prescrizioni sindacali -quale si desume dalla lettera della legge- ha poi assunto ulteriore pregnanza con l’intervenuta soppressione dell’originaria disposizione del d.lgs. n. 59 del 2005 che prevedeva che delle stesse si potesse prescindere in caso di mancata espressione del Comune entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento[4]. Per cui è sulla base di una tale previsione normativa, ormai superata, che si era affermato il principio per cui l’assenza delle prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 in sede di conferenza non comporta(va) l’illegittimità dell’AIA[5].
Alla luce di quanto testè precisato, se risulta senz’altro persuasiva la tesi espressa nello stesso parere del Consiglio di Stato qui in commento ove si nega l’esistenza di una potestà comunale di veto al rilascio dell’AIA, pare assai meno ragionevole la tesi per cui  le prescrizioni sindacali attinenti non all’an ma al quomodo dell’attività dell’industria insalubre -volte cioè alla conformazione dell’attività medesima secondo modalità  ritenute indispensabili per la tutela della salute pubblica locale- non possano considerarsi (almeno potenzialmente) vincolanti in sede di conferenza; in particolare ove tali prescrizioni siano fondate su conformi pareri di organi tecnici, ancorché -è questo il punto- non invitati in conferenza, evenienza quest’ultima per nulla peregrina, in particolare per le ASL. Il tutto con ogni conseguenza in termini di riconoscimento della legittimazione comunale all’opposizione in caso di rilascio, all’esito della conferenza, di un’AIA priva di tali prescrizioni sindacali.
In conclusione, se col parere in esame, da un lato, assistiamo ad un ridimensionamento (ancorché non ad una radicale esclusione) del ruolo comunale in seno alle conferenze di servizi in materia ambientale che per certi versi andrebbe più attentamente calibrato (in particolare, in materia di AIA), d’altro canto si assegna opportunamente alle autorità tecniche in materia sanitaria ed ambientale una centralità in seno alle conferenze di servizi che sinora era stata negata dalla giurisprudenza la quale ne aveva, al più, “tollerato” la partecipazione alle conferenze decisorie quali soggetti privi di competenze proprie.
E tuttavia v’è il concreto rischio che un tale riconoscimento di centralità del parere delle autorità tecniche si riveli sostanzialmente velleitario laddove -a seguito del d.lgs. n. 127/2016- le stesse amministrazioni che abbiano espresso un dissenso “qualificato” sono onerate di proporre un ricorso in opposizione al C.d.M. avverso la determinazione della conferenza: iniziativa quest’ultima che difficilmente può prescindere da valutazioni politico-amministrative (tant’è che per le amministrazioni statali dissenzienti l’opposizione è proposta dal Ministro competente) e che appare per certi versi incompatibile con la stessa missione tecnico-scientifica di questi organismi.
In un tale contesto si crede di essere facili profeti nel prevedere che ben poche opposizioni verranno proposte da ASL, ARPA o Vigili del Fuoco.
L’obiettivo di deflazionare il carico gravante sul Consiglio dei ministri sarà senz’altro raggiunto; ma probabilmente con l’effetto di aumentare il contenzioso giurisdizionale.
In ogni caso, con gravi rischi di ulteriore indebolimento della tutela procedimentale degli (ex) “interessi sensibili”.
Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato
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29 ottobre 2019

Caso COIMPO :"Era un'azienda pericolosa. Sono serviti quattro morti per capirlo"

Tratto da Polesine 24

"Era un'azienda pericolosa. Sono serviti quattro morti per capirlo"



Le reazioni degli avvocati di parte civile dopo la sentenza sul caso Coimpo

"Da un lato, c'è la soddisfazione di vedere messo un punto fermo in una vicenda lunga e dolorosa. Dall'altro, l'amarezza che deriva dal fatto che siano state necessarie quattro morti per fare emergere una situazione di irregolarità e di pericolo diffusi". Questi i sentimenti degli avvocati di parte civile Matteo Ceruti ,Claudio Maruzzi ,Carmelo Marcello, Cristina Guasti e Marco Casellato tutti componenti della rete professionale Lpteam, dopo la sentenza che ha chiuso il processo di primo grado sul caso Coimpo (LEGGI ARTICOLO).

Incentrato, cioè, sulla tragedia sul lavoro che, il 22 settembre del 2014, vide quattro persone venire fulminate da una nube tossica nello stabilimento delle ditte Coimpo - Agribiofert, in località America, Ca' Emo, Comune di Adria. Un sito nel quale venivano trattati fanghi, industriali e da depurazione, perché potessero poi essere smaltiti, sotto forma di spandimenti sui terreni agricoli, come fertilizzante...

"Riteniamo - proseguono i legali - che già la consulenza disposta dal giudice avesse perfettamente fotografato quanto sosteniamo dall'inizio di questa devastante vicenda: ossia che in quell'impianto le lavorazioni avvenivano in maniera difforme da quella autorizzata, con grave rischio, purtroppo concretizzatosi in maniera tanto grave, per i dipendenti. Ma anche per chi viveva nelle vicinanze: non dimentichiamo che, come emerso nel corso dell'istruttoria, quel giorno per fortuna il vento portò la nube in aperta campagna, a rarefarsi. Se, invece, la avesse condotta all'abitato di Ca' Emo, il bilancio avrebbe potuto essere ancora peggiore".

"Il dispositivo ci fa capire una cosa importante - spiegano - Nella gestione di questa azienda ha sicuramente prevalso la logica del profitto su quella della difesa dell'uomo, del lavoratore, del bene ambiente. Ci aspettavamo una sentenza di condanna, perché le prove andavano in questa direzione. Per noi era importante che venisse riconosciuta la responsabilità di chi ha gestito l'azienda in questa maniera. Riteniamo di dovere dare un grande merito al giudice che da solo, come giudice monocratico, ha saputo imprimere ritmi veloci, efficienti e impegnativi al procedimento, che hanno consentito di arrivare a sentenza in tempi celeri, per un reato contravvenzionale, ma molto importante per le persone che vivono nelle vicinanze. Le loro legittime aspettative sono state soddisfatte".

E' giunto a conclusione un processo emblematico, di come una cattiva gestione di un impianto di trattamento di rifiuti possa essere pericolosa per una comunità e possa portare a delle vittime tra i lavoratori. Emblematico anche perché evidenzia come le molestie olfattive, in determinati casi, possano essere il segnale di una situazione di pericolo".

"E' stato un processo lungo e difficile - chiudono i legali - ma che, alla fine, crediamo abbia messo bene in evidenza una situazione di pericolo e di irregolarità che si è protratta per anni, senza interventi di sorta, cessata unicamente dopo una delle peggiori tragedie sul lavoro della storia del Polesine".


17 settembre 2019

Tirreno Power, continua il processo:ascoltato l'ingegnere di Arpal Massimiliano Pescetto

Tratto da Savona News

Tirreno Power, continua il processo: ascoltato l'ingegnere di Arpal: "Lo Sme a camino non era calibrato"

Confermato anche un superamento delle emissioni

Prosegue il processo di Tirreno Power. Questa mattina, dopo essere stati ascoltati nelle precedenti udienze l'ex sindaco di Quiliano dal 2009 al 2019 Alberto Ferrando è proseguito il controesame, dopo la sospensione di luglio dell'ex primo cittadino di Vado dal 2009 al 2019 Attilio Caviglia. 
"Continuavamo a non avere risposte a quelle che erano le domande fondamentali, su come riuscire a monitorare la situazione. Siamo stati ascoltati dal dottor Granero 4-5 volte e ci ha detto che non avremo potuto chiudere la centrale. Quella rete di monitoraggio doveva essere modificata, soprattutto per il posizionamento, abbiamo effettuato una richiesta alla Regione sull'ampliamento delle centraline" spiega l'ex sindaco Caviglia.

Il perito nominato ha depositato la relazione e successivamente il testo prescelto, l'ingegnere chimico Massimiliano Pescetto collaboratore tecnico di Arpal dal 2002 e ufficiale di polizia giudiziaria dal 2012, su domande del pubblico ministero Chiara Venturi ha esposto una cronistoria delle ispezioni svolte partendo dal 4 marzo 2013 dove insieme ai carabinieri del Noe, ha effettuato una raccolta dati sul monitoraggio dell'aria facendo un confronto ante e post sequestro sui gruppi VL3 e VL4. 
"Nel primo accertamento del novembre del 2013, Arpal a supporto di Ispra, ha avuto accesso al sito con l'intento di un ispezione ordinaria nel rispetto delle prescrizione dell'Aia. Abbiamo verificato che era presente un mancato rispetto dello Sme a camino(il quale serve per monitorare di continuo le emissioni) che ha asservito al gruppo a carbone del VL3 e VL4 e non era calibrato, rispondente alle prescrizioni. In sede di ispezione tutto ciò è stato evidenziato a Tirreno. Non vi erano superamenti nelle polveri e nel monitoraggio" spiega l'ingegner Pescetto.
"Il superamento delle emissioni è stato rilevato l'11 febbraio del 2013 nel gruppo VL4, nel gennaio 2014 c'era l'assenza del campionamento Sme, non esisteva, abbiamo acquisito gli auto controlli dell'azienda ed era presente un superamento di due scarichi, era stato utilizzato un olio combustibile non congruo alla prescrizione dell'AIA perchè era più pesante ed era stoccato in un unico serbatoio, con valori superiori di zolfo superiori allo 0.3%, praticamente sull'0.7% poi successivamente ritornate allo 0.2%".
Arpal su richiesta della Regione Liguria ha acquisito dati fino al settembre 2014 (effettuate nel periodo da aprile fino a luglio di quell'anno) sulla qualità dell'aria post spegnimento e poi successivamente nel maggio del 2016: "Il tempo era molto breve e si presentavano altre criticità legate alla qualità dell'aria ambiente ma i valori erano scesi. Nel 2016 abbiamo fatto considerazioni basate di anno in anno ( da aprile 2011 a aprile 2016)".

"Il teste ha confermato l'impostazione dell'accusa, sia in relazione alle diverse violazioni che sono state riscontrate nel corso degli anni, sull'emissione delle polveri, alla presenza di cromo oltre ai limiti indicati dall'Aia e in relazione alla totale insufficienza della rete di monitoraggio sia pubblica che privata, cioè quella gestita da Tirreno Power senza alcuna validazione da parte degli organi pubblici di controllo. Un altro tassello importante nella costruzione della pubblica accusa, siamo a buon punto nell'accertamento della verità" spiega l'avvocato di Uniti per la Salute Matteo Ceruti.

Dopo le domande dell'avvocato Ceruti e della difesa di Tirreno Power il processo proseguirà il prossimo 1 ottobre.

04 giugno 2015

Ieri 3 Giugno importante intervento dell'Avvocato Matteo Ceruti al Parlamento Francese sulla centrale Tirreno Power

Tirreno Power, importante intervento 

per la Rete Fermiamo Carbone 

dell' Avvocato Matteo Ceruti 





Ieri 3 Giugno importante intervento dell'Avvocato Matteo Ceruti al Parlamento Francese sulla centrale Tirreno Power

Alla vigilia del G7 dove il clima sarà all'ordine del giorno, "Friends of the Earth"ieri si è svolto un importante seminario promosso presso il Parlamento Francese e patrocinato da Jean-Paul Chanteguet Presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile e della pianificazione territoriale della Assemblea Nazionale, un seminario sul ruolo dello Stato in società energetiche in cui è azionista, come Engie (ex GDF Suez, proprietaria in Italia di metà delle azioni di Tirreno Power).

Nella prestigiosa sede della commissione dell'Assemblea Nazionale, l'Avv. Matteo Ceruti, legale delle associazioni savonesi e nazionali a difesa e tutela dell'ambiente e la salute nei confronti della centrale a carbone di Vado Ligure, è intervenuto (su invito degli organizzatori) sul caso della centrale vadese e sul sequestro dei gruppi a carbone .

Nel corso della dettagliata esposizione dell'Avv Ceruti, le personalità presenti si sono mostrate estremamente interessate all'iter giuridico e scientifico di questo caso italiano, intervenendo con molte domande specifiche di approfondimento riguardo anche alla possibile applicabilità nel contesto francese del procedimento adottato a Vado Ligure.

Leggi anche su WWF

Il caso Vado Ligure approda in Francia


Il caso Vado Ligure approda in Francia
Alla vigilia del G7, in cui il tema clima sarà all'ordine del giorno, il 3 giugno si è svolto un importante seminario "Clima e carbone: il ruolo dello Stato azionista" presso il Parlamento Francese, evento patrocinato da Jean-Paul Chanteguet Presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile e della pianificazione territoriale della Assemblea Nazionale. Nel seminario si è dibattuto sul ruolo dello Stato azionista di società energetiche, come ad esempio “Engie” (ex GDF Suez) proprietaria in Italia di metà delle azioni di Tirreno Power. La Francia è dunque il principale socio della società che possiede l’impianto a carbone di Vado Ligure, entrato nell’occhio del ciclone quando, nel marzo 2014, la procura di Savona ha disposto la chiusura dei 2 gruppi a carbone dell’impianto, mettendo sotto inchiesta i manager della società
 per disastro ambientale e omicidio colposo plurimo di più di quattrocento persone decedute per patologie connesse all’inquinamento nell’area di Vado tra il 2000 e il 2007.
Leggi l'articolo intergale

Tratto da Les Amis de la Terre

                            

3 giugno 2015: Seminario "Clima e carbone: il ruolo dello Stato azionista"

.........I testimoni e gli esperti provenienti dalle  aree interessate da gli investimenti nel  carbone di EDF e Engie metteranno in evidenza gli impatti sul clima, le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali per  questi progetti, e  si discutera' sui potenziali impatti in Europa  del precedente giuridico costituito dalla chiusura della centrale di Vado Ligure in Italia ,per la  decisione del giudice......


                                     ____________


Tratto  da RECOMMON


LE RESPONSABILITÀ FRANCESI ED ITALIANE NEL CARBONE KILLER DI VADO LIGURE
SCRITTO DA ADMIN IL 

L'azione di Les Amis de La Terre contro il carbone, 28 aprile 2015. 

[di Antonio Tricarico]
Proteste inusuali hanno avuto luogo martedì scorso all’ingresso dell’assemblea degli azionisti della società energetica francese Gas de France (GDF), il colosso transalpino controllato in parte dal governo francese.
Les Amis de la Terre e altri attivisti e ambientalisti francesi si sono presentati all’ingresso dell’incontro camuffati da Francois Hollande chiedendo di entrare, senza successo. Alla fine del 2014 il presidente francese aveva annunciato, infatti, l’intenzione del governo di metter fine al finanziamento pubblico per gli impianti a carbone nel mondo.
Una decisione di rilievo, presa in vista dell’importante scadenza dei negoziati sul clima del vertice di Parigi del prossimo dicembre. Eppure, tale decisione sembra non applicarsi alle società controllate dall’Eliseo, tra cui la GDF e l’altro colosso francese EDF.
Gli “attivisti Hollande” avrebbero voluto chiedere ai manager della GDF di adeguarsi alla decisione e prestare attenzione alle parole del presidente francese, invece di continuare a investire in impianti a carbone dal Sudafrica alla Polonia.
GDF – il cui nome proprio in questi giorni sta mutando in “Engie” – è anche il principale socio dellaTirreno Power, la società che possiede l’impianto a carbone di Vado Ligure, entrato nell’occhio del ciclone quando nel marzo 2014 la procura di Savona ha autorizzato la chiusura ed il blocco dell’impianto con l’accusa nei confronti dei manager della società di disastro ambientale ed omicidio colposo plurimo di più di quattrocento persone decedute nell’area di Vado tra il 2000 ed il 2007.
La morte di queste persone sarebbe dovuta, secondo i magistrati inquirenti, alle emissioni nocive del carbone bruciato in centrale. Una decisione unica nell’intero panorama giuridico internazionale. A breve è atteso il possibile rinvio a giudizio degli indagati.
In seguito alla chiusura di uno dei suoi principali asset, la Tirreno Power ha acuito la sua già precaria situazione economico-finanziaria. Con grande difficoltà e ritardo sono stati chiusi i bilanci del 2013 i cui certificatori si sono rifiutati di validare. Si è ancora in attesa dei bilanci 2014, dopo che la società lo scorso gennaio è riuscita a strappare un generoso accordo di ristrutturazione del proprio debito pari quasi ad un miliardo di euro con le tre banche creditrici: UnicreditMediobanca e BNP Paribas-BNL.
Non è chiaro ad oggi su quale piano industriale le banche abbiano deciso di dare ancora credito alla società, ed in particolare se questa consideri che l’impianto verrà riaperto presto. Un dettaglio non da poco, al punto che – da fonti interne – emerge che i manager di GDF a Parigi sono alquanto preoccupati e, se la situazione non dovesse cambiare, potrebbero anche uscire dall’investimento nella Tirreno Power.
Le banche incalzate da Re:Common ed altre associazioni ambientaliste italiane hanno recentemente declinato di esprimersi sulla vicenda e sulle loro responsabilità in questa, in nome della confidenzialità commerciale (ecco la lettera inviata alle banche, la risposta di Unicredit e la risposta di BNP Paribas)
Peraltro, nel caso di Unicredit, togliendo credibilità alla policy interna che questa banca si sarebbe data da alcuni anni per limitare il suo sostegno alle fonti energetiche più inquinanti e causa dei cambiamenti climatici.
Se Hollande non viene ascoltato dai manager di GDF – e si vedrà se il governo francese avrà il coraggio di pronunciarsi sul caso oppure no – nel caso italiano il governo si pone addirittura il problema di come aiutare la società a riaprire l’impianto a carbone, andando contro gli atti della procura di Savona.
Da più parti è stato chiesto un decreto “apri-Vado” a palazzo Chigi, cavalcando il nefasto precedente dell’Ilva di Taranto. Ma in questo caso è un po’ difficile giustificare che il vecchio impianto di Vado è un asset strategico nazionale, a fronte di un libero mercato dell’energia e soprattutto un eccesso di capacità di generazione elettrica installata in Italia.
In più, la centrale ligure non sarebbe ancora riuscita a rispettare i criteri fissati nella nuova autorizzazione integrata ambientale, mandando in fumo la credibilità della società. Se arrivasse a breve il rinvio a giudizio per i manager della Tirreno Power, l’impianto sarebbe a tutti gli effetti da considerare uno “stranded asset” senza valore e quindi da rottamare. E la magistratura italiana avrà dimostrato di essere molto più sensibile alla salute dei cittadini e alla lotta ai cambiamenti climatici del rottamatore che siede a Palazzo Chigi.