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30 dicembre 2011

Legittimazione a ricorre delle associazioni a tutela dell'ambiente


Tratto da Ipsoa
Giustizia amministrativa

Legittimazione a ricorre delle associazioni a tutela dell'ambiente

di Valeria De Carlo
La sentenza si sofferma sia sulla individuazione dei soggetti collettivi e non, legittimati a ricorrere per la tutela di interessi ambientali sia sulla nozione interesse di natura ambientale.
La controversia oggetto della sentenza in esame riguardava in primo luogo la legittimazione attiva a ricorrere avverso provvedimenti lesivi di interessi ambientali.
Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui, tale interesse deve essere riconosciuto non soltanto alle associazioni ed ai comitati stabili, cui tale facoltà è stata conferita con legge (art.13 legge n.349 del 1986), nella fattispecie tale interesse risultava così riconosciuto in capo alla Onlus Italia Nostra, ma anche a diversi soggetti, singoli o collettivi, che assumano di difendere tale interesse.
In particolare, deve ammettersi la legittimazione a ricorrere sia di comitati sorti spontaneamente allo specifico scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su un circoscritto territorio, sia di singole persone fisiche che risultino in una posizione differenziata, sulla base del criterio della vicinitas quale elemento qualificante dell’interesse a ricorrere.
Il Consiglio di Stato si sofferma inoltre sui limiti entro cui è possibile riconoscere l’esistenza di un interesse di natura ambientale di cui si assuma le lesione.
Nella fattispecie oggetto della sentenza risultava infatti impugnato l’atto con cui era stata approvata una variante urbanistica ed era, pertanto, in discussione la possibilità di configurare la lesione di un interesse alla tutela dell’ambiente a fronte del coinvolgimento di disposizioni di natura prettamente urbanistica.
Anche a questo riguardo la sentenza in esame conferma un orientamento consolidato secondo cui, “la materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri)”.
La giurisprudenza riconosce in tal modo la possibilità di tutelare i cd. interessi ambientali in senso lato, “comprendenti proprio la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita”.
leggi l'articolo integrale

(Sentenza Consiglio di Stato 11/11/2011, n. 5986)
29/12/2011

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