Ancora una proposta di semplificare la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Questa volta da parte del governo nazionale che mi pareva in materia ambientale nato per fare funzionare le procedure ambientali non per ridurne efficacia con inutili e pericolose semplificazioni.
Nell’ennesimo decreto legge semplificazioni ci sarà un articolo che prevede nel caso il procedimento di VIA non si concluda nei termini di legge la questione venga assorbita dal Consiglio dei Ministri.
Il Sole24ore oggi definisce la VIA come “uno dei poteri di veto più forti”. Ma davvero è un potere di veto? Semmai questa procedura è diventata una giustificazione ex ante della compatibilità ambientale di un progetto, tanto che uno dei padri della introduzione della VIA in Italia scrisse qualche anno fa un libro intitolato: "Ecologia dell'Impatto Ambientale" !
In realtà la VIA, lo ricordo per gli smemorati, è un processo di valutazione preventivo non sulla compatibilità ma sull'impatto di un progetto con un determinato sito. Non deve essere interpretata come una mera autorizzazione. Infatti nella VIA conta l’istruttoria prima ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di VIA specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori.
Non solo ma aumentando a dismisura i poteri del Consiglio dei Ministri si ledono due principi cardine della VIA: la specificità del sito e la partecipazione della comunità interessata.
Quando chi ci governa capirà che nella VIA non contano i termini ma l'impostazione del progetto e il coinvolgimento preventivo della comunità interessata?
Gli ultimi governi, precedenti al Governo Conte bis, hanno ridotto la VIA da procedura di valutazione preventiva dell’impatto ambientale di un progetto in un dato sito ad una mera autorizzazione ex ante di compatibilizzazione del progetto con il sito. Si veda gli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 sul provvedimento autorizzatorio unico statale e regionale.
Quando la smetteranno di prendere in giro i cittadini meno informati rimuovendo il fatto che la VIA è già stata anche troppo semplificata come dimostrano i percorsi di molte grandi opere (infrastrutture, centrali termoelettriche), ad esempio per il progetto del terzo valico in Liguria (vedi QUI)
I VINCOLI NORMATIVI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI DELLA CONCLUSIONE DELLA VIA ESISTONO MA NON VENGONO RISPETTATI
Ma c’è di più perché già nella attuale versione della normativa nazionale sulla VIA ci sono vincoli normativi per rispettare i termini del procedimento:
Per la verifica di assoggettabilità a VIAil comma 12 articolo 19 del DLgs 152/2006 recita: “12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Per la procedura ordinaria di VIA il comma 7 dell’articolo 25 del DLgs 152/2006 recita: “7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Questi riferimenti alla legge 241 sono ripetuti anche negli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 relativamente al Provvedimento unico in materia ambientale e al
Provvedimento autorizzatorio unico regionale che come ho già scritto sopra assorbono anche la VIA.
Le norme della legge 241/1990 già prevedono una procedura accelerata fino alla nomina di un commissario che si sostituisce all’ufficio competente che non ha rispettato i termini della conclusione del procedimento di VIA. Non solo ma l’altro articolo citato della legge 241/1990 , l’articolo 2bis recita: “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.”.
Ma queste norme non sono mai state applicate perché? Io un’idea la ho: forse perché andavano a toccare le responsabilità della casta dei burocrati come pure indirettamente degli amministratori pubblici ? Visto che molti procedimenti non si chiudono nei termini per ragioni che con la natura del procedimento di VIA non hanno nulla a che fare!
L'UNICO VERO POTERE DI INTERVENTO DEL GOVERNO NAZIONALE UTILE PER L'AMBIENTE IN CASO DI INADEMPIENZE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI VIA
Ma c’è di più l’unico vero utile potere di intervento statale in caso di inadempienze da parte ad esempio delle Regioni e degli enti locali in materia di procedure ambientali come la VIA è previsto dall’articolo 8 della legge istitutiva del Ministero Ambiente (legge 349/1986) che prevede poteri di diffida e poi di ordinanza da parte del Ministro se l’inadempimento può produrre un rischio per ambiente e salute pubblica. Ecco questo si che può essere un intervento sostitutivo utile ma non certo quello proposto ora dal Governo Conte!
LE VERE RAGIONI DELLA INTRODUZIONE DI QUESTA ENNESSIMA "SEMPLIFICAZIONE" DELLA PROCEDURA DI VIA
Ma diciamo la verità la cultura di governo che sta dietro questa ennesima “semplificazione” delle procedure ambientali (c’è di mezzo anche il tentativo di spostare il parere della Soprintendenza sempre al Consiglio dei Ministri) è che spostando la decisione al Consiglio dei Ministri si vuole rimuovere il conflitto sul territorio rispetto a progetti che spesso vengono calati dall’alto in base ad interessi che la tutela dell’ambiente lo sviluppo sostenibile non c’entrano nulla!
Progetti calati dall’alto che violano i principi fondanti delle normative sulla valutazioni ambientali che sono:
1. la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi definisce con la partecipazione delle comunità locali preventivamente le localizzazioni sostenibili di progetti ed opere su un dato territorio
2. la VIA definisce a livello puntuale in attuazione dei piani valutati dalla VAS la compatibilità del singolo progetto con lo specifico sito.
Di fronte agli scempi che il legislatore e gli amministratori pubblici hanno prodotto in questi anni nelle procedure di VAS e di VIA ormai, anche se non sempre, l’ultimo organo di resistenza per una corretta interpretazione di queste procedure secondo le loro finalità originaria, resta la magistratura comunitaria e nazionale come ho spesso dimostrato in questo blog.