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07 settembre 2017

ISDE esprime preoccupazione per i possibili effetti del nuovo decreto VIA

Tratto da Isde

ISDE Italia esprime preoccupazione per i possibili effetti del nuovo decreto VIA

logoIl nuovo decreto sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA, Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104) appare peggiorativo rispetto alla legislazione precedente. La formulazione attuale non tiene adeguatamente in considerazione le esigenze delle Comunità esposte, limita le potenzialità della Valutazione di Impatto Sanitario (e dunque delle misure di prevenzione primaria) e limita i poteri della magistratura e degli enti locali, generando potenziali rischi ambientali e sanitari invece di prevenirli e controllarli in maniera adeguata.
Oltre ad essere stato adottato in ritardo rispetto ai tempi di legge, appare non completamente conforme allo spirito e al dettato della direttiva 2014/52/UE e introduce strumenti pericolosi come la valutazione di studio di fattibilità e non, invece, un adeguato, integrato e dettagliato studio di impatto ambientale e sanitario. Il giudizio radicalmente negativo sul decreto è rafforzato dal mancato accoglimento di molte delle raccomandazioni inviate dalle commissioni parlamentari (fatto grave dal punto di vista istituzionale), aggravato dalla mancata considerazione delle esigenze e dei pareri delle Regioni. Tra le numerose criticità, le più rilevanti appaiono le seguenti:
– La valutazione non sarà condotta sul progetto definitivo degli impianti proposti ma su un progetto preliminare;
La partecipazione al procedimento autorizzativo delle comunità interessate e i diritti conferiti dalla convenzione di Aarhus saranno limitati. Le pratiche di partecipazione saranno infatti inibite nella prevista fase preliminare di consultazione tra il committente dell’opera assoggetta a VIA e l’Autorità Competente, finalizzata alla definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Saranno inoltre limitati i tempi necessari al completamento del procedimento (che in alcuni casi prevede alcuni complessi passaggi, in particolare in merito alla valutazione delle possibili conseguenze sanitarie) e le modalità di informazione al pubblico dell’avvio del procedimento;
L’utilità della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), passaggio fondamentale per definire in via preventiva (già prima della realizzazione dell’opera) i livelli di rischio ai quali saranno soggette le Comunità esposte è fortemente limitata. Verrà infatti predisposta dallo stesso proponente (non da soggetti terzi competenti, autorevoli e istituzionali) e solo per alcuni impianti (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione,  centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW). Saranno dunque di fatto esclusi dalla VIS, ad esempio, numerosi impianti di gestione di rifiuti e numerosi impianti chimici. Il vincolare la VIS ad una soglia tecnica non ha alcun fondamento scientifico e appare non eticamente accettabile e fortemente discriminatorio.
– I progetti degli impianti che non abbiano ancora concluso l’iter o per i quali ci sia una sentenza di annullamento dei Giudici amministrativi potranno comunque procedere con i lavori di realizzazione. Verrà infatti consentita “a prosecuzione dei lavori o delle attività previa una semplice “considerazione discrezionale” dell’esistenza dei “termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali o  per  il  patrimonio  culturale”.
Gli enti locali (Comuni, Province, Regioni) sono stati espropriati di una larga parte di poteri decisionali. Sono stati infatti redistribuiti i poteri fra Stato, Regioni e Province autonome e sono stati attribuite allo Stato le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici (“considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale”), opere ad elevato impatto ambientale e sanitario realizzate spesso indipendentemente dal reale fabbisogno locale.
– La nomina della Commissione tecnica V.I.A./V.A.S. avverrà per chiamata diretta (dunque con controllo politico), senza alcuna procedura selettiva che tenga conto in maniera oggettiva di criteri fondamentali quali il merito e la terzietà.
ISDE Italia esprime dissenso per la formulazione definitiva del decreto legislativo, aggiungendo la propria voce alle numerose proteste già mosse da cittadini, associazioni ambientaliste ed enti locali come la Regione Puglia, che ha dato mandato alla propria avvocatura di procedere sulla strada dell’impugnazione del decreto legislativo in sede di Corte Costituzionale.

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