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13 agosto 2018

Marco Grondacci -Normativa sulle industrie insalubri: i compiti di Sindaci e ASL

Tratto da Note di Marco Grondacci 

Normativa sulle industrie insalubri: i compiti di Sindaci e ASL
















Seguendo da anni numerose vertenze ambientali in giro per l’Italia mi è spesso capitato di incontrare problematiche legate alle c.d. industrie insalubri di prima classe e di registrare come Sindaci e ASL non applichino correttamente la normativa che disciplina queste attività e come su  questa normativa ci sia un confusione che spesso e volentieri è voluta.
Vediamo quindi di chiarire quali sono le industrie insalubri, come vengono classificate, cosa devono fare i gestori di tali industrie, gli amministratori pubblici e gli enti di controllo tecnico secondo normativa e giurisprudenza…

LA NORMATIVA E LE MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DELLE INDUSTRIE COME INSALUBRI
La classificazione di una industria insalubre di prima classe è soltanto un atto di ratifica ex lege in rapporto all’elenco del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (per l'elenco vedi QUI). In altri termini se l’impresa in questione svolge una attività o detiene/tratta materiali e sostanze rientranti nell’allegato I a detto Decreto è automaticamente classificata insalubre. Quindi le autorità competenti (Asl sotto il profilo della istruttoria tecnica e il Sindaco titolare della funziona di massima Autorità Sanitaria sul Territorio) devono limitarsi a prendere atto di tale attività e applicare le seguenti chiarissime norme del testo unico sanitario (RD 27 luglio 1934 n° 165):
Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni (ora vedi Ministro Sanità e più recentemente della Salute n.d.r.), e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.”
Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà (ora il Sindaco n.d.r.) può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.”



COSA SUCCEDE QUANTO UNA ATTIVITÀ E/O IMPRESA È CLASSIFICATA INSALUBRE
Quando invece occorre applicare quanto previsto dal comma 5 articolo 216 sopra riportato (verificare che l’azienda non rechi nocumento al pubblico) occorre che tale verifica sia fatta in concreto  per dimostrare la pericolosità effettiva o meno dell’azienda.
Non solo ma l’ industria che abbia adottato certi accorgimenti tecnici – o speciali cautele – che l’abbiano resa meno inquinante, o meno pericolosa, o meno nociva per l’ambiente esterno ed il vicinato, non perde affatto le «caratteristiche» di industria insalubre.

Quindi occorrerebbe predisporre regolamenti e protocolli che monitorizzino in continuo questi impianti secondo l'evoluzione: 
- del contesto del sito in cui operano, 
- la normativa ambientale che ne disciplina le emissioni e i rischi 
- le tecnologie che li caratterizzano, 
- le modifiche nella gestione del ciclo di attività. 
Continua l  su  Note di Marco Grondacci 

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