Uniti Per La Salute ODV
Associazione di Volontariato
Quiliano, 15/11/2022
Nell’udienza di oggi del processo per disastro ambientale e sanitario a carico di dirigenti e amministratori della centrale a carbone di Vado Ligure-Quiliano sono stati ascoltati il dott. Gaetano Settimo dell’ Istituto Superiore di Sanità e il dott Mariano Grillo già direttore generale del Ministero dell’Ambiente.
Ci paiono significative alcune affermazioni dei testi nell’esame condotto dall’avvocato Ceruti di parte Civile
il dott Settimo ha riferito che lo SME collocato sul condotto orizzontale non dà garanzia di corretta misurazione delle polveri, inoltre per quanto riguarda la sua esperienza non sono mai stati validati sistemi di monitoraggio delle emissioni sui condotti orizzontali delle centrali termoelettriche .
Il dott Grillo ha confermato che l’AIA del 2012 venne rilasciata sul presupposto che venisse realizzato il nuovo gruppo con caldaia ultrasupercritica Vl6. Nel momento in cui l’azienda ha comunicato di non volerlo più realizzare, hanno deciso di ordinare la sospensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) perché non era più in linea con l’assetto impiantistico che era stato autorizzato sulla base di quel preciso presupposto che riguardava appunto il VL6. Ricordiamo che nel 2014 il GIP di Savona nel documento di sequestro dei gruppi a carbone aveva scritto riguardo al provvedimento di AIA “ estremamente vantaggioso e frutto di un sostanziale compromesso in vista della costruzione di un nuovo gruppo a carbone che si presenta come meramente ipotetica, priva di qualsivoglia garanzia da parte del gestore ed altresì ancora lontana dal verificarsi, non essendo stata ancora presentata neppure la relativa dichiarazione di inizio lavori (in sostanza, sembra essersi trattato del tipico “specchietto per le allodole”),”
Il dott Grillo non ha smentito poi quanto già riferito nell’ udienza del 16.02.2021 dal dott Lo Presti (Dirigente del Ministero Ambiente) in relazione alla bocciatura da parte del Ministero della richiesta dell’azienda di modifica del tenore di zolfo nell’olio combustibile (in pratica aveva richiesto di utilizzare un olio con percentuale di zolfo superiore a quanto stabilito nelle prescrizioni AIA) . Non ha pertanto smentito le parole del dott. Lo Presti dalle quali si evinceva che l’azienda non erastata autorizzata all’utilizzo di olio combustibile denso richiesto dichiarando in aula : “ la modifica non sostanziale viene proposta dal gestore, che trascorsi i sessanta giorni senza che ci sia la risposta può dare inizio alle relative opere, però può dare inizio a suo rischio e pericolo,” alla domanda se possa dare inizio all’esercizio la risposta fu negativa “Assolutamente no. Può solo iniziare le opere, non può esercitare in difformità finché non è autorizzato.” E quindi alla domanda se nel caso di specie potesse usare l’olio combustibile denso la risposta fu ancora un no.
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