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16 maggio 2012

Tratto da Il denaro

Inquinamento all’ambiente: è un danno esistenziale

Maria Anna Filosa

Il danno provocato da inquinamento ambientale va risarcito, in quanto esso rappresenta un vero e proprio danno esistenziale.

A stabilirlo è la seconda sezione della Corte d’Appello di Milano che il 14 febbraio del 2003, a seguito di apposito ricorso, condannava a risarcire gli istanti una convenuta società di Milano, ritenuta responsabile dei danni asseriti dagli istanti, provocati dall’intollerabile rumorosità degli impianti di stampa di proprietà proprio della ditta lombarda.

IL PRIMO GRADO
Già in precedenza, l’organo giurisdizionale di primo grado aveva asserito che costituiva e costituisce, al di fuor di ogni ragionevole dubbio, “nozione di comune esperienza che i rumori superino la soglia della normale tollerabilità con carattere continuativo, e non saltuario o occasionale, determinino stress, nervosismo, irascibilità, ossia una sensazione di malessere ed un’alterazione dell’equilibrio psico – fisico che, pur senza qualificarsi come vero e proprio danno biologico e quindi come effettiva menomazione dell’integrità psico – fisica soggetta all’onere della prova, può considerarsi comunque una lesione del diritto alla salute ed alla serenità domestica, suscettibile di risarcimento”.


LESIONE DA INDENNIZZARE
Pertanto, così come riprende nella motivazione anche il giudice d’Appello, a seguito di fatti illeciti ad opera di terzi che provochino nelle vittime un’alterazione dei normali ritmi di vita, senza alcuna alterazione della salute medicalmente accertabile, senza dubbio viene riconosciuta dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria, mediante risarcimento del danno.
La Corte decide dunque, in base alla scia giurisprudenziale già tracciata, che, ai fini della completezza del sistema risarcitorio, “non devono rimanere spazi vuoti o scoperti nella tutela dei diritti soggettivi, costituzionalmente garantiti, a seguito di alterazioni, non riconducibili al danno biologico, della personalità del soggetto leso, avendo, comunque, diritto il danneggiato – si legge nel testo della pronuncia – al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, conseguenti a fatto illecito di terzi”. In particolare, le conseguenze sugli appellati dell’intollerabilità delle immissioni, considerato anche un arco temporale ridotto di due mesi, rispetto al più ampio arco temporale di ventiquattro, preso in considerazione dal giudice di merito, “pur considerando la chiusura feriale o settimanale in occasione di festività, devono ritenersi particolarmente gravose sotto il profilo psichico, per i danneggiati, rilevato – puntualizza il testo della pronunzia – che l’attività lavorativa si svolgeva spesso a porte chiuse”.


NESSUN EFFFETTO FISICO
Per tale motivo, pur non configurandosi un danno biologico per mancati danni fisici, è configurabile un evidente danno esistenziale, secondo quanto prevede l’articolo 2059 del Codice civile per danni provocati alla propria vita di relazione.

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