Tratto da reteambiente
Danno ambientale e bonifiche
Milano, 5 settembre 2017 -
Delitti ambientali, ogni inquinamento significativo e misurabile legittima sequestro
Francesco Petrucci
Ogni compromissione o deterioramento dell'ambiente significativo e misurabile è condizione sufficiente del "fumus" del delitto di inquinamento ambientale (articolo 425-bis. C.p.) che legittima il sequestro preventivo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 10 agosto 2017, n. 39078 confermando il sequestro preventivo di un depuratore che versava in un corpo idrico recettore reflui maleodoranti configurando una ipotesi di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale. Il ricorrente lamentava l'illegittimità del sequestro per il fatto che la compromissione o il deterioramento dell'ambiente non fossero "significativi e misurabili", visto che non erano rilevanti ed erano stati episodici.
Per i Supremi Giudici, ai fini del "fumus commissi delicti" (probabilità di consumazione del reato) che legittima il sequestro preventivo, la situazione di compromissione o deterioramento dell'ambiente deve essere significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente) in tutti i casi in cui si verifichi. Nel caso di specie la misurabilità è consistita nel prelievo dei campioni e nella loro analisi per ben tre volte, la significatività è stata apprezzata dai Giudici del merito anche tenuto conto del danno alla collettività documentato dalle lamentele dei cittadini.
documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 10 agosto 2017, 39078
Inquinamento ambientale - Articolo 425-bis, Codice penale - Scarico reflui fognari maleodoranti da un depuratore - Sequestro preventivo - Condizioni - Fumus commissi delicti - Compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente - Accertamento - Eventi non rilevanti ed episodici - Irrilevanza
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