Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri
Il Consiglio di Stato Sez. II, con sentenza n° 184 del 9
Gennaio 2020 (QUI) è ritornato sulla definizione dei poteri
che Sindaco e Comune hanno in materia di prevenzione dai
danni alla salute per le attività classificate come industrie
insalubri ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie del 1934 e dell’elenco di attività e impianti classificati insalubri
ai sensi del Decreto Ministro Sanità 5 settembre 1994.
Il Consiglio di Stato riafferma i seguenti indirizzi applicativi
cogenti in materia
cogenti in materia
La presenza delle industrie insalubri deve essere regolamentata
fino a vietarla “Gli strumenti di pianificazione del territorio possono
prevedere divieti e limitazioni all’installazione di industrie insalubri
(come confermato da Cons. Stato sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 2 - QUI)”
fino a vietarla “Gli strumenti di pianificazione del territorio possono
prevedere divieti e limitazioni all’installazione di industrie insalubri
(come confermato da Cons. Stato sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 2 - QUI)”
Alle industrie insalubri devono essere imposte prescrizioni
per evitare rischi alla salute pubblica“l’installazione nell’abitato di
una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento
che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa
per evitare rischi alla salute pubblica“l’installazione nell’abitato di
una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento
che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa
installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi
produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di
compromissione della salute del vicinato”
(Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 - QUI).
produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di
compromissione della salute del vicinato”
(Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 - QUI).
ASL supporta tecnicamente ma è il Sindaco che ha l’ultima
decisione sulla compatibilità della industria insalubre con
il sito in cui è collocata alla luce dei regolamenti comunali“spetta
al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui
parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la
valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle
industrie cosiddette insalubri” (Cons. Stato sez. V, 27 dicembre 2013,
n. 6264 - QUI).
il sito in cui è collocata alla luce dei regolamenti comunali“spetta
al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui
parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la
valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle
industrie cosiddette insalubri” (Cons. Stato sez. V, 27 dicembre 2013,
n. 6264 - QUI).
Posta la competenza comunale in merito alla valutazione delle cautele
occorrenti per ogni singolo caso competenza, il parere della competente
AUSSL, oltre a prescrivere che il locale destinato ad attività artigianale
non fosse in comunicazione con l’abitazione, non poteva che rimettere
allo stesso Comune di Fiesso d’Artico la valutazione in concreto della
compatibilità dell’attività produttiva in questione alla luce delle
disposizioni degli strumenti urbanistici…”
non fosse in comunicazione con l’abitazione, non poteva che rimettere
allo stesso Comune di Fiesso d’Artico la valutazione in concreto della
compatibilità dell’attività produttiva in questione alla luce delle
disposizioni degli strumenti urbanistici…”
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