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09 febbraio 2020

Marco Grondacci : Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri

Tratto da Note di  Marco Grondacci 

Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri

Il Consiglio di Stato Sez. II, con sentenza n° 184 del 9

Gennaio 2020 (QUI) è ritornato sulla definizione dei poteri 

che Sindaco e Comune hanno in materia di prevenzione dai 

danni alla salute per le attività classificate come industrie 

insalubri ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie del 1934 e dell’elenco di attività e impianti classificati insalubri 

ai sensi del Decreto Ministro Sanità 5 settembre 1994.

Il Consiglio di Stato riafferma i seguenti indirizzi applicativi 
cogenti in materia

La presenza delle industrie insalubri deve essere regolamentata
 fino a vietarla Gli strumenti di pianificazione del territorio possono
 prevedere divieti e limitazioni all’installazione di industrie insalubri
(come confermato da Cons. Stato sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 2 - QUI)


Alle industrie insalubri devono essere imposte prescrizioni
 per evitare rischi alla salute pubblical’installazione nell’abitato di
 una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento
 che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa 
installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi
 produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di 
compromissione della salute del vicinato” 
(Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 - QUI).


ASL supporta tecnicamente ma è il Sindaco che ha l’ultima
decisione sulla compatibilità della industria insalubre con 
il sito in cui è collocata alla luce dei regolamenti comunalispetta 
al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui 
parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la
 valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle
 industrie cosiddette insalubri (Cons. Stato sez. V, 27 dicembre 2013,
 n. 6264 - QUI).
 Posta la competenza comunale in merito alla valutazione delle cautele
 occorrenti per ogni singolo caso competenza, il parere della competente
 AUSSL, oltre a prescrivere che il locale destinato ad attività artigianale 
non fosse in comunicazione con l’abitazione, non poteva che rimettere
 allo stesso Comune di Fiesso d’Artico la valutazione in concreto della 
compatibilità dell’attività produttiva in questione alla luce delle
 disposizioni  degli strumenti urbanistici…”

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