COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".
Visualizzazione post con etichetta Marco Grondacci. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Marco Grondacci. Mostra tutti i post

15 maggio 2021

Grondacci: Ma allora la centrale a carbone si può chiudere senza il ricatto della centrale a gas…

Tratto da Note di  Marco Grondacci

Ma allora la centrale a carbone si può chiudere senza il ricatto della centrale a gas…

La sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica dichiara rispondendo ad una interrogazione dell'ON. Gagliardi: "Ci aspettiamo a breve autorizzazioni per nuovi impianti al Nord, stop a carbone ligure forse entro l'anno” (QUI). 

Questo potrebbe permettere di chiudere la centrale a carbone entro il 2021 a Spezia. 


In realtà i MW per superare il famoso deficit di 500 MWe nel zona nord della rete italiana (dati Terna) hanno già superato da tempo la VIA ordinaria. Ecco tre esempi:

1. Centrale termoelettrica di Tavazzano Montanaso (LO) - Realizzazione di un nuovo ciclo combinato in sostituzione della sezione 8  la sostituzione del gruppo 8, a ciclo convenzionale, della potenza di 320 MWe con un ciclo combinato di ultima generazione di potenza pari a 850 MWe . Ha ottenuto la VIA positiva con   Decreto Ministero Transizione Ecologica del 16 aprile 2021

2. Upgrade delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Piacenza A2A gencogas S.p.A :  + 160 MWe  Ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA senza andare a VIA ordinaria conDecreto Ministero Transizione Ecologica del 4 marzo 2021

3. Progetto di rifacimento di due unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica Larino (CB) ENEL Produzione S.p.A  800 MWe  Ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA senza andare a VIA ordinaria  con Decreto Ministero Ambiente del 19 FEBBRAIO 2021.

 

Quindi anche considerando solo questi tre impianti abbiamo circa 1800 MWe di potenza installata che possono coprire il c.d. buco di 500 MWe

Si conferma quanto sostengo da tempo (QUI e QUI): la tenuta in funzione della centrale a carbone spezzina è conseguenza solo dei ritardi nella approvazione di centrali a gas esistenti da rinnovare. Quindi sarebbe stato sufficiente autorizzati il potenziamento di questi impianti esistenti per chiudere la centrale a carbone almeno entro dicembre 2021 come previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale del dicembre 2019.

Non solo ma i Decreti di VIA sopra citati sono stati emanati ormai già dal marzo scorso quindi l’autorizzazione finale ormai dovrebbe essere una proforma. Il comunicato del Ministero riportato all’inizio parla di future autorizzazioni, bene si diano una mossa visto che i tre decreti sopra riportati sono di febbraio, marzo ed aprile, quindi sono passati già da 1 a 3 mesi.  

Quindi si stanno delineando le condizioni per chiudere la centrale a carbone entro il 2021 garantendo la stabilità del sistema elettrico e senza dover sottostare al ricatto della nuova centrale a gas spezzina!

10 febbraio 2021

Marco Grondacci : Tutto questo si chiama "azione lobbystica" che con la sicurezza del sistema elettrico non c'entra ....”

Tratto Da Facebook di Marco Grondacci 

Coloro che ci vogliono propinare NUOVE CENTRALI A GAS sui nostri territori 

“dovrebbero sapere che proprio prima Terna e poi il Piano Nazionale Integrato Energia Clima hanno detto e scritto che servono 3.000 MWe per la transizione alla generazione elettrica da sole fonti rinnovabili al 2025.

  Poi però, grazie al Ministero dello Sviluppo Economico e alle sue scelte dietro agli incentivi del capacity market si sono scatenati decine di progetti di centrali a gas : siamo ormai a oltre 15.000 Mwe nuovi oltre all'esistente. 

Tutto questo si chiama "azione lobbystica" che con la sicurezza del sistema elettrico non c'entra un tubo! “

20 dicembre 2020

Marco Grondacci : Un odg in Consiglio Regionale sui finanziamenti alla decarbonizzazione: domande a chi lo propone

 Tratto da Note di Grondacci.

Un odg in Consiglio Regionale sui finanziamenti alla decarbonizzazione: domande a chi lo propone

Il PD presenta (QUI) in Consiglio Regionale della Liguria un odg secondo il quale: “La Liguria non si faccia scappare la grande opportunità offerta dal Just Transition Fund e cioè le risorse stanziate dalla Comunità Europea a sostegno dei territori interessati dalle trasformazioni economiche e sociali dovute all’abbandono del carbone. Nella nostra regione sono tre le province interessate da questo fenomeno”.

La proposta in se non è sbagliata anche se viene presentata come una scoperta di questo partito quando in realtà come vedremo fondi di questo tipo sono previsti da tempo. Ma non mi interessa polemizzare ma invece capire  le reali volontà che stanno dietro la carta degli odg.  Perché quello che non è chiaro è quale rapporto c’è tra la richiamata opportunità del Just Transitione Fund con il progetto di centrale a gas da oltre 800 MW prevista a Spezia al posto della centrale a carbone, che peraltro è tutt’altro in procinto di essere chiusa a dimostrazione che gli allarmi che lancio da anni non erano fondati sul nulla come invece certe posizioni pseudo ambientaliste marcate dallo slogan “Basta Enel”!.

Allora se i fondi per la decarbonizzazione li leghiamo al progetto di turbogas spezzino sorgono domande precise da fare ad una forza di governo nazionale come il PD (ma anche i 5stelle dovrebbero chiarire visto il ruolo che hanno a livello nazionale).

Intanto prima delle domande voglio ricordare a chi presenta odg in Consiglio Regionale che la questione della transizione all’uscita dal carbone è di competenza statale in tutti i suoi aspetti mentre la Regione ha al massimo potere di Intesa sui singoli progetti di centrali a gas , superabile in Consiglio dei Ministri (studiarsi le sentenze della Corte Costituzionale QUI).

E VENIAMO ALLE DOMANDE... 

20 luglio 2020

Marco Grondacci. Decreto Semplificazione: la VIA non è un bollino da staccare più velocemente possibile

Tratto da Note di Grondacci 

Decreto Semplificazione: la VIA non è un bollino da staccare più velocemente possibile


Con gli articoli 50 e 51 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (QUI)  è stato modificato il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e s.m.i.) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico.  
Con il presente post, nella prima  parte, analizzo criticamente le più significative modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto per poi svolgere nella seconda parte un ragionamento sui principi  di diritto comunitario in materia di VIA palesemente violati, a mio avviso, dal provvedimento legislativo in esame.  

28 giugno 2020

Marco Grondacci: Il governo nazionale vuole semplificare la Via : proposta sbagliata e confusa...

Tratto da Note di Marco Grondacci 
IL governo  vuole semplificare la VIA: proposta sbagliata e confusa

Ancora una proposta di semplificare la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Questa volta da parte del governo nazionale che mi pareva in materia ambientale nato per fare funzionare le procedure ambientali non per ridurne efficacia con inutili e pericolose semplificazioni.
Nell’ennesimo decreto legge semplificazioni ci sarà un articolo che prevede nel caso il procedimento di VIA non si concluda nei termini di legge la questione venga assorbita dal Consiglio dei Ministri.



Il Sole24ore oggi definisce la VIA come “uno dei poteri di veto più forti”.  Ma davvero è un potere di veto? Semmai questa procedura è diventata una giustificazione ex ante della compatibilità ambientale di un progetto, tanto che uno dei padri della introduzione della VIA in Italia scrisse qualche anno fa un libro intitolato: "Ecologia dell'Impatto Ambientale" !

In realtà la VIA, lo ricordo per gli smemorati, è un processo di valutazione  preventivo non sulla compatibilità ma sull'impatto di un progetto con un determinato sito. Non deve essere interpretata come una mera autorizzazione. Infatti nella VIA conta l’istruttoria prima ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di VIA specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori.
Non solo ma aumentando a dismisura i poteri del Consiglio dei Ministri si ledono due principi cardine della VIA: la specificità del sito e la partecipazione della comunità interessata.
Quando chi ci governa capirà che nella VIA non contano i termini ma l'impostazione del progetto e il coinvolgimento preventivo della comunità interessata? 



Gli ultimi governi, precedenti al Governo Conte bis, hanno ridotto la VIA da procedura di valutazione preventiva dell’impatto ambientale di un progetto in un dato sito ad una mera autorizzazione ex ante di compatibilizzazione del progetto con il sito. Si veda gli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 sul provvedimento autorizzatorio unico statale e regionale.

Quando la smetteranno di prendere in giro i cittadini meno informati rimuovendo il fatto che la VIA è già stata anche troppo semplificata come dimostrano i percorsi di molte grandi opere (infrastrutture, centrali termoelettriche), ad esempio per il progetto del terzo valico in Liguria (vedi QUI)

I VINCOLI NORMATIVI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI DELLA CONCLUSIONE DELLA VIA ESISTONO MA NON VENGONO RISPETTATI

Ma c’è di più perché già nella attuale versione della normativa nazionale sulla VIA ci sono vincoli normativi per rispettare i termini del procedimento: 
Per la verifica di assoggettabilità a VIAil comma 12 articolo 19 del DLgs 152/2006 recita: “12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Per la procedura ordinaria di VIA il comma 7 dell’articolo  25 del DLgs 152/2006 recita: “7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Questi riferimenti alla legge 241 sono ripetuti anche negli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 relativamente al Provvedimento unico in materia ambientale e al 
Provvedimento autorizzatorio unico regionale che come ho già scritto sopra assorbono anche la VIA.

Le norme della legge 241/1990 già prevedono una procedura accelerata fino alla nomina di un commissario  che si sostituisce all’ufficio competente che non ha rispettato i termini della conclusione del procedimento di VIA. Non solo ma l’altro articolo citato della legge 241/1990 , l’articolo 2bis recita: “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.”.
Ma queste norme non sono mai state applicate perché? Io un’idea la ho: forse perché andavano a toccare le responsabilità della casta dei burocrati come pure indirettamente degli amministratori pubblici ? Visto che molti procedimenti  non si chiudono nei termini per ragioni che con la natura del procedimento di VIA non hanno nulla a che fare! 


L'UNICO VERO POTERE DI INTERVENTO DEL GOVERNO NAZIONALE UTILE PER L'AMBIENTE IN CASO DI INADEMPIENZE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI VIA  

Ma c’è di più l’unico vero utile potere di intervento statale in caso di inadempienze da parte ad esempio delle Regioni e degli enti locali in materia di procedure ambientali come la VIA è previsto dall’articolo 8 della legge istitutiva del Ministero Ambiente (legge 349/1986) che prevede poteri di diffida e poi di ordinanza da parte del Ministro se l’inadempimento può  produrre un rischio per ambiente e salute pubblica. Ecco questo si che può essere un intervento sostitutivo utile ma non certo quello proposto ora dal Governo Conte! 


LE VERE RAGIONI DELLA INTRODUZIONE DI QUESTA ENNESSIMA "SEMPLIFICAZIONE" DELLA PROCEDURA DI VIA
Ma diciamo la verità la cultura di governo che sta dietro questa ennesima “semplificazione” delle procedure ambientali (c’è di mezzo anche il tentativo di spostare il parere della Soprintendenza sempre al Consiglio dei Ministri) è che spostando la decisione al Consiglio dei Ministri si vuole rimuovere il conflitto sul territorio rispetto a progetti che spesso vengono calati dall’alto in base ad interessi che la tutela dell’ambiente lo sviluppo sostenibile non c’entrano nulla!
Progetti calati dall’alto che violano i principi fondanti delle normative sulla valutazioni ambientali che sono:
1. la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi definisce con la partecipazione delle comunità locali preventivamente le localizzazioni sostenibili di progetti ed opere su un dato territorio
2. la VIA definisce a livello puntuale in attuazione dei piani valutati dalla VAS la compatibilità del singolo progetto con lo specifico sito. 

Di fronte agli scempi che il legislatore e gli amministratori pubblici hanno prodotto in questi anni nelle procedure di VAS e di VIA ormai, anche se non sempre, l’ultimo organo di resistenza per una corretta interpretazione di queste procedure secondo le loro finalità originaria, resta la magistratura comunitaria e nazionale come ho spesso dimostrato in questo blog. 


09 febbraio 2020

Marco Grondacci : Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri

Tratto da Note di  Marco Grondacci 

Il Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci in materia di industrie insalubri

Il Consiglio di Stato Sez. II, con sentenza n° 184 del 9

Gennaio 2020 (QUI) è ritornato sulla definizione dei poteri 

che Sindaco e Comune hanno in materia di prevenzione dai 

danni alla salute per le attività classificate come industrie 

insalubri ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie del 1934 e dell’elenco di attività e impianti classificati insalubri 

ai sensi del Decreto Ministro Sanità 5 settembre 1994.

Il Consiglio di Stato riafferma i seguenti indirizzi applicativi 
cogenti in materia

La presenza delle industrie insalubri deve essere regolamentata
 fino a vietarla “Gli strumenti di pianificazione del territorio possono
 prevedere divieti e limitazioni all’installazione di industrie insalubri
(come confermato da Cons. Stato sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 2 - QUI)”


Alle industrie insalubri devono essere imposte prescrizioni
 per evitare rischi alla salute pubblica“l’installazione nell’abitato di
 una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento
 che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa 
installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi
 produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di 
compromissione della salute del vicinato” 
(Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 - QUI).


ASL supporta tecnicamente ma è il Sindaco che ha l’ultima
decisione sulla compatibilità della industria insalubre con 
il sito in cui è collocata alla luce dei regolamenti comunali“spetta 
al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui 
parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la
 valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle
 industrie cosiddette insalubri” (Cons. Stato sez. V, 27 dicembre 2013,
 n. 6264 - QUI).
 Posta la competenza comunale in merito alla valutazione delle cautele
 occorrenti per ogni singolo caso competenza, il parere della competente
 AUSSL, oltre a prescrivere che il locale destinato ad attività artigianale 
non fosse in comunicazione con l’abitazione, non poteva che rimettere
 allo stesso Comune di Fiesso d’Artico la valutazione in concreto della 
compatibilità dell’attività produttiva in questione alla luce delle
 disposizioni  degli strumenti urbanistici…”

28 agosto 2019

Note Di Grondacci :La VIA sintesi tra valutazione tecniche e socio politiche compresa la partecipazione

Tratto da Note Di Grondacci 
La VIA sintesi tra valutazione tecniche e socio politiche compresa la partecipazione 

Seguendo varie vertenze ambientali in relazione a procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA ) mi è capito più volte di assistere a interpretazioni, sulla natura del procedimento di VIA in palese contrasto con la giurisprudenza nettamente prevalente in materia.
In particolare tali interpretazioni si sono verificate nel caso di richieste da parte di associazioni e comitati di cittadini di riavvio di procedimenti di VIA conclusi e che non avevano valutato completamente tutti gli impatti del progetto sottoposto a valutazione.

Da ultimo arriva la Regione Liguria: "Biodigestore a Saliceti sì o no? Faccio il politico. Non discuto di aree", così afferma su Gazzetta della Spezia di oggi l'Assessore Regionale all'Ambiente.
Qualcuno spieghi a questo signore che la VIA ma ancora di più la VAS si concludono con provvedimenti di natura mista (tecnico amministrativa) infatti sono approvati con provvedimento di giunta finale che tiene conto certamente del rapporto istruttorio dei tecnici ma contiene anche elementi di discrezionalità politico amministrativa.
Ah sia chiaro quello che sostengo sopra non lo dico io ma la giurisprudenza univoca in materia di natura del procedimento di VIA, come spiego in questo post...Continua a leggere...»

10 maggio 2019

Note di Marco Grondacci:Gli strumenti legali dei cittadini su Informazione, Partecipazione, Accesso alla Giustizia

Tratto da Note di  Marco Grondacci 

giovedì 9 maggio 2019


Gli strumenti legali dei cittadini su Informazione, Partecipazione, Accesso alla Giustizia


Pubblico di seguito la relazione che ho tenuto al Convegno di Pietrasanta dello scorso 4 maggio, organizzato dalla Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia ....

Insomma per una corretta politica ambientale è fondamentale il connubio tra una pubblica amministrazione competente, trasparente e che non si nasconda dietro la burocrazia e i limiti della legge, ed una cittadinanza attiva, informata.


GLI STRUMENTI DI DIFESA PER IL CITTADINO DOPO IL FALLIMENTO/RIMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Come presentare una denuncia alla Commissione europea
Occorre utilizzare il modulo di denuncia standard, che ci aiuterà a capire meglio il tuo problema.
Occorre descrivere esattamente in che modo ritieni che le autorità nazionali abbiano violato il diritto dell'UE e specifica la norma in questione. Inoltre devono essere descritte le eventuali misure già intraprese per ottenere giustizia.......

06 maggio 2019

CITTA ' DI LA SPEZIA -Digestore, Grondacci: "Cittadini e Comuni si rivolgano al Tar

Tratto da  Citta’ di La Spezia

Digestore, Grondacci: "Cittadini e Comuni si rivolgano al Tar 

Sarzana - Val di Magra - Il nome del giurista ambientale Marco Grondacci è circolato a più riprese venerdì scorso alla partecipata assemblea a tema biodigestore tenutasi in Corea, al Piano di Vezzano. Il fronte del no – o almeno una sua corposa fetta – vorrebbe infatti vedere l'esperto pienamente coinvolto dagli enti comunali interessati dal progetto nella battaglia per scongiurare l'insediamento del presidio industriale a Saliceti. ....










L'intervento odierno del giurista mette nel mirino la condotta della Regione Liguria. Tra i vari punti dolenti, si sofferma sulle modalità con cui il Piano di Ambito Regionale per i rifiuti può esser rivisto. “Risulta con chiarezza che solo con un report specifico (traguardato al 2020) si potrà parlare di una revisione del Piano ma solo in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dal Piano stesso. Invece nel quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato per il progetto di Biodigestore a Saliceti (in pieno contrasto con quanto previsto dal Piano di Ambito) si legge che la giustificazione dello spostamento del sito da Boscalino a Saliceti è nella delibera del Comitato di Ambito n°10 del 13/12/2018 che si riferisce al piano di emergenza fino al 2020 (problematiche di gestione flussi rifiuti urbani e assimilati dopo il crollo del Ponte Morandi) ma che non tratta minimamente del sito del biodigestore spezzino”. Nel Programma straordinario allegato alla deliberazione si parla di Saliceti solo in relazione all'esistente impianto che tratta indifferenziato. Per Grondacci è come se “nel Comitato di Ambito hanno una sfera di cristallo e sono riusciti ad anticipare ora quello che succederà dopo il 2020 e oltretutto citando a giustificazione dati su quantità dei rifiuti organici da smaltire nell’ipotizzato biodigestore spezzino che sono gli stessi previsti dal Piano di Ambito Regionale approvato nell’agosto del 2018: 60.000 tonnellate/anno comprensive di quelle prodotte nel Tigullio genovese”.

Per il giurista “è indiscutibile che questo modo di procedere della Regione sia illegittimo. Come ho già avuto modo di spiegare se il Piano non va più bene deve essere modificato. Ci vuole un nuovo Piano, una nuova Vas mettendo a confronto non solo ipotesi di sito ma anche di tecnologie per chiudere il ciclo dei rifiuti compresi gli organici. Fuori da questo percorso amministrativo non sono accettabili Inchieste Pubbliche di nessun genere perché trasformerebbero il tutto in una 'guerra' tra siti insensata Continua la lettura su Citta’ di La Spezia

14 ottobre 2018

Marco Grondacci :Sul futuro dell’area a Enel a Spezia finiamola con il politichese e coinvolgiamo la città!

Tratto da note di  Grondacci

Sul futuro dell’area a Enel a Spezia finiamola con il politichese e coinvolgiamo la città!


Continuo a leggere sui mass media spezzini dichiarazioni fantasiose per giustificare la scelta  contenuta nell’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale sul futuro dell’area attualmente occupata dalla centrale Enel. Come è noto uno dei punti principali di quell’ordine del giorno è quello di impegnare la Giunta Comunale e il Sindaco nella richiesta all’Enel di restare nell’area con investimenti in particolari diretti a realizzare una nuova centrale a gas.
Provo a chiarire la questione andando per voci come se fosse un dizionario sull futuro di quest’area così rilevante per la città.
.....
  SALUTE 
Si dice che con la fine del carbone si tutela la salute. Su questo siamo tutti d’accordo ma la salute si tutela anche attrezzandosi per le scelte future che sarebbero sicuramente più lungimiranti soprattutto in termini di prevenzione sanitaria se si avviasse da subito uno studio di danno sanitario prodotto dalla centrale in città in tutti questi decenni, facendolo seguire da una valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario sugli scenari futuri dell’area compreso quello della ipotizzata centrale a gas....

DESTINAZIONE INDUSTRIALE DELL’ARE ENEL
Per evitare che l’eventuale mantenimento della destinazione industriale dell’area diventi il volano per realizzare nuove attività inquinanti (non solo quindi la centrale a gas per capirci) esiste lo strumento di regolamentazione della presenza delle industrie insalubri che rientra pienamente nei poteri comunali. Non si tratta di prendere tutto l’elenco di tali tipologie di industrie ma di escludere quelle più pericolose (impianti di rifiuti, centrali termoelettriche convenzionali, impianti chimici per es.).....

POTERI DEL SINDACO 
Qualcuno della maggioranza che ha votato l’odg del Consiglio Comunale a favore della centrale a gas ha dichiarato che il Sindaco sul futuro dell’area Enel non ha poteri. Non è così infatti:
1. il Sindaco come massima autorità sanitaria può esercitare i suoi poteri in materia di regolamentazione delle industrie insalubri da collocare nell’area
2. il Sindaco come capo politico della Amministrazione Comunale può decidere il destino urbanistico dell’area anche attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica o del nuovo PUC o di una variante apposita per l’area
3. nell’immediato il Sindaco può evitare, se dovesse porsi realmente, il rischio che la centrale duri sino al 2021 od oltre alle non adeguate condizioni ambientali attuali (frutto anche di un AIA non all’altezza dei rischi sanitari prodotti dall’impianto), avviando una analisi dei dati sanitari nell’area interessata dalla ricaduta dei fumi elaborando le motivazioni per chiedere la revisione dell’AIA con nuove prescrizioni in questa fase di transizione verso la chiusura o addirittura la sospensione della attività della centrale. Lo prevede il testo unico ambientale questa funzione del Sindaco che può essere esercitata anche dopo il rilascio dell’AIA quindi da subito!
4. non solo ma il Sindaco potrebbe immediatamente avviare una istruttoria per colmare una lacuna della procedura dell’AIA rilasciata nel 2013. All’epoca il Sindaco in carica non rilasciò il Parere Sanitario (atto obbligatorio per legge) previsto all’interno dell’AIA.
5. chiedere chiarimenti sulla documentazione fino ad ora prodotta da Enel sullo stato di inquinamento dei terreni interessati dalla centrale (la c.d. Relazione di Riferimento) e quanto questa documentazione sia adeguata alla nuova normativa sulla garanzie dì fideiussorie intervenuta dopo che Enel ha depositato detta Relazione.

Insomma di “cosine” ne potrebbe fare il sig. Sindaco che dite?

16 dicembre 2017

Grondacci- Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti


Tratto da  Note di Grondacci

Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti

La Giunta Regionale ligure con il disegno di legge regionale n. 182 in fase di discussione in commissione consiliare competente ha deciso di abrogare la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 che disciplina ad oggi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere elencati negli allegati di detta legge regionale.
L’abrogazione della vigente legge regionale avviene con l’articolo 14 del ddl n. 182 che definisce sommariamente le competenze in materia di VIA regionale rilasciate alla Regione e per il resto rinvia sostanzialmente alle procedure e alle norme della parte II al DLgs 152/2006 e relative allegati.
Secondo l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182, l’abrogazione della legge regionale 38/1998 è in attuazione della nuova versione della disciplina della VIA nazionale in recepimento della nuova Direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Fino a qui nulla da eccepire anche se una abrogazione totale della legge regionale appare francamente ridondante visto che sempre la vigente versione del DLgs 152/2006 al comma 8 articolo 7-bis: “8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea”.

Il problema vero nasce invece dal fatto che l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182 abrogando la legge regionale 38/1998 abroga anche gli allegati a quest’ultima che elencavano le categorie di opere sottoposte a procedure ordinaria (allegato 2) e a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (allegato 3).  Quindi per capire quali categorie di opere sono sottoposte a VIA ordinaria o a Verifica di assoggettabilità una volta che l’abrogazione della legge regionale verrà definitivamente approvata dal consiglio regionale, occorrerà guardare agli allegati alla parte II del DLgs 152/2006 (allegati III e IV).

Quello che però è mancato, nella predisposizione di questa abrogazione da parte della giunta regionale ligure, è una analisi puntuale che mettesse a confronto le categorie di opere elencate negli attuali allegati della legge regionale ligure sulla VIA e quelle elencate negli allegati al DLgs 152/2006.Continua qui

07 maggio 2015

DIRITTO AMBIENTALE - AIA-VIA-VAS e TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI, ORA I SINDACI NON HANNO PIU' SCUSE !

Tratto da notedimarcogrondacci

AIA-VIA-VAS e tutela salute dei cittadini, ora i Sindaci non hanno più scuse!

Pubblicate le linee guida (vedi QUI) dell’ISPRA e del sistema delle Agenzie per la protezione dell’Ambiente ( le Arpa)  che definiscono come effettuare la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (di seguito VIIAS) nelle procedura di Valutazione Ambientale Strategica dei piani territoriali e urbanistici e dei programmi (VAS) di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di installazioni fortemente impattanti e pericolose per ambiente e salute.

La vigente normativa su VAS, VIA ed AIA  prevede da tempo che nell’istruire e concludere queste procedure si debba tener conto anche della salute dei cittadini interessati dall’impatto ambientale e sanitario del piano/programma, progetto od opera.Si tratta di norme di principio che richiedono procedure e/o parametri tecnico operativi per essere attuate come appunto quella della VIIAS.
  
Sotto il profilo tecnico operativo le norme  che disciplinavano, fino ad ora, la VIIAS erano:
1. il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988 che disciplina il contenuto degli Studi di Impatto Ambientale e prevede che questi debbano avere una apposita sezione su Salute Pubblica
2. il Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che disciplina la valutazione del danno sanitario in relazione alle procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni commissariate come nel caso dell’Ilva di Taranto (per un commento vedi QUI).
3. Il Parere Sanitario del Sindaco (ex comma 6 articolo 29quater del DLgs 152/2006) nell’ambito della procedura di rilascio dell’AIA.


Peccato che sia i presentatori dei progetti che le Autorità Competenti (Regione Liguria e in parte Province) a decidere la conclusione delle procedure di VAS, VIA , AIA nonché gli enti pubblici che devono parteciparvi come i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, hanno sempre trovato la scusa che non “sapevano” come svolgere questa VIIAS o comunque applicare i parametri di tutela della salute per decidere la compatibilità ambientale di impianto fortemente impattanti: discariche, centrali termoelettriche, rigassificatori, industrie chimiche, impianti di trattamento rifiuti, per non parlare degli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia o quelli di programmazione di trasporti su gomma e su nave, piani regolatori dei porti. .....

Un esempio emblematico di questa mancata applicazione della VIIAS in questi anni è stato il Parere Sanitario che deve rilasciare il Sindaco dei Comuni territorialmente interessati dalle installazioni soggette ad AIA. Questo Parere non è mai stato rilasciato nonostante la legge ne preveda la obbligatorietà.  
Gli esempi nel nostro territorio riguardano la centrale Enel a carbone e il Rigassificatore di Panigaglia.  Entrambi questi impianti non hanno avuto ne detto Parere Sanitario ne alcuna valutazione del loro potenziale e reale impatto sulla salute dei cittadini interessati (vedi QUI) 

Questo Parere Sanitario come dimostrano esperienze in giro per l’Italia deve essere prodotto come una Valutazione di Impatto Sanitario.
Altro esempio. Nonostante esistessero norme tecniche come il dpcm del 1988 sopra citato che lo prevedano,  la Regione Liguria non ha previsto nella propria normativa tecnica sulla VIA l’obbligo di una sezione Salute Pubblica negli Studi di Impatto Ambientale (si veda la DGR 1415/1999).

Soprattutto i Sindaci liguri  hanno sempre trovato coma “scusa” nel non produrre il loro Parere Sanitario che non esistevano documenti ufficiali istituzionali che chiarissero come fare questa VIIAS…..  ovviamente questo non è vero come dimostrano numerose esperienze concrete in giro per l’Italia, come pure modelli operativi anche di fonte ufficiale come:
Progetto “Metodi per la Valutazione Integrata dell’Impatto Ambientale e Sanitario dell’inquinamento atmosferico - (Progetto VIIAS[1]);
Progetto Moniter “Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia Romagna ”[2],
Progetto VisPA 2010[3];
Progetto “Tools for HIA (t4HIA)” finanziato dal CCM e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna,


Dopo la pubblicazione di queste Linee Guida dell’ISPRA e delle Arpa, i Sindaci non potranno neppure nascondersi dietro la  “scusa” che non esistano documenti ufficiali che spieghino come fare la VIIAS.

Ma in cosa consiste questa VIIAS?  Ma giusto per sintetizzare, fare la VIIAS prima di autorizzare impianti e attività inquinanti,  vuol dire produrre preventivamente:
1. documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati;  
2. lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati;  
3. suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a VIIAS basate sulle priorità dei determinanti;
4. indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della realizzazione e successiva gestione del progetto od opera

Ora vi sembra che ad esempio l’AIA rilasciata alla centrale termoelettrica Enel di Spezia abbia avuto questa VIIAS? Purtroppo no come peraltro ammettono gli stessi Amministratori Locali che da anni dichiarano di voler colmare questa lacuna  senza però farlo, vedi QUI.
E pensare che se venisse applicata anche ora da parte del Comune questa potrebbe portare ad una revisione dell’AIA, come ho spiegato nella seconda parte di questo post QUI.

PER UNA ANALISI DELLE LINEE GUIDA ISPRA E ARPA VEDI QUI.