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27 dicembre 2020

Biodigestori: cosa dice la legge sulla pianificazione pubblica

Tratto da Note di Marco Grondacci  

Biodigestori: cosa dice la legge sulla pianificazione pubblica e l’ultima sentenza del Consiglio di Stato 

Il proliferare di progetti di biodigestori in giro per le regioni italiane, anche in aree dove il fabbisogno di trattamento dei rifiuti organici è coperto da impianti esistenti, spesso si fonda su una tesi interpreta in modo forzato (e a mio avviso illegittimo) la vigente disciplina della gestione dei rifiuti. 

La tesi l’ho recentemente ritrovata espressa per il caso del progetto di  biodigestore proposto in provincia di Pesaro che sto seguendo a supporto dei comitati locali.

La tesi è la seguente: “il biodigestore in quanto impianto di recupero di frazione differenziata (rifiuto organico) non rientra nella privativa pubblica ex articolo 182-bis DLgs 152/2006 e quindi i siti le dimensioni di questi impianti non rientrano nella pianificazione pubblica regionale o provinciale mentre vi rientrano le discariche e gli inceneritori che trattano il rifiuto indifferenziato. “

È fondata giuridicamente questa tesi ? A mio avviso non è fondata e spiego si seguito perché concludendo poi con una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che conferma il ruolo della pianificazione pubblica anche per gli impianti che trattano il rifiuto post raccolta differenziata.........

CONCLUSIONI  

Quindi è la Regione che deve definire le esigenze impiantistiche i criteri di localizzazione e la tipologia degli impianti, saranno le Province a definire i siti dove collocarli negli ambiti definiti dalla stessa legge regionale e quindi recepiti nei piani di ambito. 

L’autosufficienza quindi deve essere definita nella pianificazione pubblica e il come verrà applicata dipendere dagli ambiti in cui è suddivisa la Regione e lo stesso principio di prossimità potrà essere derogato in parte solo se l’ambito regionale ma anche qui sempre confrontando scelte diverse in modo da evitare che il principio della  libera circolazione non crei squilibri nella chiusura del ciclo rifiuti sia in termini ambientali che di efficienza ed economicità.

Non solo ma la sentenza del Consiglio chiarisce che se da un lato in caso di carenza di impianti rispetto ai fabbisogni di ambito (nel caso della sentenza ambito regionale) si possono autorizzare nuovi impianti il tutto deve essere sempre parametro all’effettivo fabbisogno che deve essere espresso dalla pianificazione pubblica e non certo dal libero mercato che rischierebbe di stravolgere l’equilibrio tra principio di libera circolazione e principio di prossimità come definito, dal Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, quale principio: “individuato come l’opzione preferibile tra più scelte”. Opzione che non può che essere oggetto della pianificazione pubblica regionale provinciale e di ambito e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura per garantire che vengano rispettate le FINALITA' AMBIENTALI della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 178 DLgs 152/2006.

Qui l’articolo integrale


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