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22 agosto 2021

Gli impianti di rifiuti esistenti possono essere spostati o non rinnovati dalla pianificazione comunale

 Tratto da Note di Marco Grondacci 

Gli impianti di rifiuti esistenti possono essere spostati o non rinnovati dalla pianificazione comunale tanto più se in scadenza

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 4891 del 28 giugno 2021 (QUI) è intervenuto su una controversia che vedeva da un lato i gestori di un impianto di stoccaggio di rifiuti da amianto autorizzato e dall’altro un Comune che in sede di stesura del nuovo Piano urbanistico ha deciso di introdurre una norma per cui: “per gli Ambiti urbani consolidati all’interno dei quali ricade l’impianto di stoccaggio in questione… In ogni caso, sono escluse attività non compatibili con la funzione residenziale ed, in particolare che prevedano il trattamento ed il deposito di prodotti inquinanti o che determinino condizioni di rischio igienicosanitario (amianto, rifiuti e scorie di qualsiasi natura e allevamenti di animali)”.

La sentenza nelle sue conclusioni è interessante perché affronta un tema diffuso sul territorio di molti Comuni: possono gli amministratori locali rivedere la destinazione urbanistica futura di impianti esistenti che peraltro costituiscono industrie insalubri di prima classe. Come vedremo secondo il Consiglio di Stato la risposta è <<si possono” e di seguito vediamo come è stato motivata questa decisione.

 

LE TESI DEI GESTORI DELL’IMPIANTO DI RIFIUTI

Secondo i gestori la scelta urbanistica del Comune non sarebbe supportata da idonea motivazione, avrebbe frustrato il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente in merito alla destinazione urbanistica dell’area e all’esercizio della propria attività imprenditoriale già autorizzata ed inoltre non avrebbe neppure operato un bilanciamento ed una valutazione che salvaguardasse la sua posizione.

Inoltre la decisione del Comune contrasterebbe con la esistenza della autorizzazione che ai sensi dell’articolo 208 DLgs 152/2006 costituirebbe variante automatica alla pianificazione urbanistica di livello comunale.  

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame smonta totalmente le tesi dei gestori dell’impianto affermando i seguenti principi:

L’ampia discrezionalità pianificatoria dei Comuni

Le scelte urbanistiche degli Enti preposti al governo del territorio, sia in funzione di programmazione, sia in funzione di pianificazione, non debbono essere corredate da una motivazione specifica e puntuale, trattandosi di atti amministrativi generali connotati da ampia discrezionalità.

Le aspettative di chi ha impianti esistenti anche autorizzati devono sottostare ad un bilanciamento degli interessi tra produzione e diritti dei residenti

Di fronte ad un nuovo piano urbanistico con allegato regolamento edilizio le legittime aspettative asseritamente maturate dai privati proprietari delle aree che ricadono all’interno del piano vanno qualificate e commisurate tenendo conto della superiore esigenza, che è di carattere generale, di raccordare le aree già insediate ed edificate da un punto di vista strutturale, coordinando le esigenze abitative con quelle della produzione.

Aggiunge quindi il Consiglio di Stato che gli insediamenti già presenti sul territorio non possono costituire di per sé stessi un ostacolo all’esplicazione di un potere di governo che si sostanzia e che allo stesso tempo rappresenta un tratto essenziale del ruolo che l’Ente locale riveste nella disciplina del proprio territorio, rispetto all’intera collettività sullo stesso stanziata.

 

Il fatto che l’autorizzazione dell’impianto sia in scadenza non deve facilitare il rinnovo se il Comune vuole pianificare diversamente il territorio 

La ditta ricorrente in primo grado è titolare di un’autorizzazione all’esercizio di un impianto prossima alla scadenza decennale, del cui rinnovo o proroga non è stata fornita la prova in giudizio. Pertanto, l’astratta ed ipotetica prorogabilità del titolo – peraltro dipendente, anch’essa, da una scelta puramente discrezionale dell’Amministrazione preposta – non può costituire un limite o un ostacolo all’esercizio del potere di programmazione del territorio.

Non solo ma, conclude il Consiglio di Stato, il Comune, nel perseguire l’intento di ridisegnare l’assetto residenziale del proprio territorio, ha anzi individuato il momento forse migliore e più opportuno per sacrificare l’interesse privato a fronte dell’interesse della collettività in generale, ovverossia il momento prossimo alla scadenza del titolo autorizzatorio all’esercizio dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti. 

CONCLUSIONI

La sentenza conferma come il potere di pianificazione comunale se adeguatamente motivato, resta sovrano e non è limitato neppure dall’articolo 208 del DLgs 152/2006 che al comma 6prevede: “l’autorizzazione… costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Si conferma come questa norma debba essere interpretata non come un vincolo automatico che escluderebbe ex lege il potere di pianificare anche per il futuro il proprio territorio da parte di un Comune ma debba essere frutto di un confronto di merito e di un bilanciamento degli interessi in campo che vede comunque al centro la massima discrezionalità della Amministrazione locale. 

Vedi anche QUIQUIQUIQUIQUI.

11 agosto 2021

Marco Grondacci Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti esteso a tutti gli impianti di recupero energetico dai rifiuti

Tratto da Note di Marco Grondacci 

Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti esteso a tutti gli impianti di recupero energetico dai rifiuti 

La legge che ha convertito il Decreto su governance e accelerazione attuazione Piano Ripresa e Resilienza (PNRR) ha esteso a moltissime ulteriore tipologie di impianti l’uso del Combustibile solido secondario derivato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi (di seguito CSS).

La normativa precedente (Decreto Ministero Ambiente n° 22 del 14/2/2013) prevedeva che il CSS potesse essere utilizzato nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50MW come semplice modifica non sostanziale quindi senza percorsi autorizzativi vincolanti. La Legge di conversione del Decreto Draghi estende questa possibilità anche agli impianti minori soggetti a semplice autorizzazione unica ambientale quindi a tutte le tipologie di impianti di rifiuti per esempio.

Qui l’articolo  integrale 

 

06 febbraio 2021

Ordinanza sospensione nelle more di autorizzazione a impianto rifiuti quali condizioni per la sua efficacia

 Tratto da Note di Grondacci 

Ordinanza sospensione nelle more di autorizzazione a impianto rifiuti quali condizioni per la sua efficacia

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 344 del 11 gennaio 2021(QUI) è intervenuto sulla legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco in materia di tutela preventiva della salute da impianti di gestione rifiuti sulla base del principio di precauzione.

Oggetto specifico della sentenza è stata l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune territorialmente interessato aveva disposto l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale già richiesto all’Istituto Superiore di Sanità, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL R. H e al Direttore di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale.


L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE E IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

In particolare la sospensione interveniva nel corso di una procedura di autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione di un impianto in cui svolgere attività di logistica, trasporto e gestione di rifiuti  di competenza della Città Metropolitana. Procedura per la quale era in corso la Conferenza dei Servizi. 

Secondo il Comune l’ordinanza, attuativa di una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, derivava la sua legittimità e quindi motivazione nella necessità di impedire l’autorizzazione e quindi l’avvio di esercizio di un impianto in un area dove, anche al fine di esercitare le funzioni di competenza comunale, era necessario acquisire preventivamente dati e conoscenza sullo stato di salute della popolazione interessata. Tanto più che era stata avviata una indagine epidemiologica sull’area interessata dal futuro impianto per cui, secondo il Comune, la ordinanza era giustificata dal principio di precauzione ex articolo 191 del Trattato di funzionamento della UE secondo cui: “2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga”.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha rigettato l’appello presentato dal Comune confermando la sentenza di primo grado.

In particolare secondo il Consiglio di Stato l’atto di sospensione non può considerarsi meramente esecutivo della delibera del Consiglio Comunale che peraltro indicava solo al Sindaco e alla Giunta di agire genericamente a tutela dell’ambiente e della salute del territorio e dei residenti. Secondo il Consiglio di Statto l’atto di sospensione ha natura di ordinanza contingibile e urgente.

L’ordinanza contingibile e urgente, per indirizzo costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580 QUIsez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696 QUIsez. V, 12 giugno 2017, n. 2799 QUI), costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

Il Consiglio di Stato, confermando quanto deciso in primo grado, nel caso specifico ha concluso che:

1. non sussisteva il pericolo attuale considerato che l’impianto era ancora in fase autorizzatoria;

2. non era stata svolta una adeguata istruttoria ne sono state fornite adeguate motivazioni per dimostrare l’esistenza di un pericolo effettivo per la salute dei residenti dell’area interessata dall’autorizzando progetto.

QUALE EFFICACIA DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Secondo il Consiglio di Stato il principio di precauzione, ferma restando l’assoluta rilevanza nel diritto ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in difetto di specifiche previsioni normative, l’esercizio di un potere “innominato” di inibizione di attività amministrative e/o economiche. Ciò ancor di più considerando che il Direttore del Servizio di Epidemiologia territorialmente competente aveva escluso evidenza di pericolo connesso agli impianti da autorizzare (impianto di produzione di biogas).

In altri termini, come conferma una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato QUIla applicabilità del Principio di Precauzione è condizionata dal fatto che i motivi della sua applicazione emergano chiaramente dalla istruttoria  svolta in sede di autorizzazione e siano strettamente legati alla dimostrazione della esistenza di un rischio ambientale e sanitario nel sito specificamente interessato, rischio non adeguatamente preso in considerazione dal proponente il progetto o l’attività soggetta ad autorizzazione.

Il Consiglio di Stato, anche recentissimamente QUI, ha sostenuto la natura imperativa quindi vincolante del principio di precauzione nelle decisioni ambientali, se sostenuta da adeguate istruttorie tecniche.

Insomma come sempre tutto dipende da come lavorano gli uffici delle Autorità Pubbliche Competenti anche in termini di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini perché come spiego in questo Paper (vedi QUI) la percezione sociale del rischio ambientale e sanitario può essere il punto di partenza per far emergere i limiti del progetto presentato per la autorizzazione e fondare quindi successivamente i motivi per l’applicazione del principio di precauzione.  

COSA AVREBBE O DOVREBBE FARE  IL SINDACO NON SOLO NEL CASO SPECIFICO MA IN CASI SIMILI A QUELLO DISCUSSO NELLA SENTENZA QUI ESAMINATA

Lo afferma lo stesso Consiglio di Stato nella nuova sentenza qui esaminata:

1. parere negativo nell’ambito della Conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione chiesta dalla società originaria ricorrente; 

2. atti di pianificazione (divieto di insediamento di determinati impianti su porzioni del territorio comunale) sulla base dei quali assumere le consequenziali posizioni nell’ambito delle procedure autorizzatorie. 

In altri termini il Consiglio di Stato conferma il potere dei Comuni di tutelare preventivamente la salute pubblica o direttamente utilizzando le competenze all’interno della procedura autorizzatoria (parere sanitario ex articolo 29-quater dlgs 152/2006 in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale; richiesta di approfondimento del parametro salute pubblica nella procedura di VIA o di PAUR ex articolo 27-bis dlgs 152/2006; non rilascio della conformità urbanistica per contrasto con la pianificazione comunale vigente o la regolamentazione vigente in materia di industrie insalubri di prima classe). 

Tutto questo non è stato fatto nel caso in esame ed è per questo che la decisione finale è stata negativa per il Comune annullando l’ordinanza in questione.

29 dicembre 2020

No a un inceneritore rifiuti proposto dalla Regione Liguria.

Riceviamo dal MODA e pubblichiamo 
No a un inceneritore rifiuti proposto dalla Regione Liguria


Un articolo recente de “Il Fatto Quotidiano” del 28 Dicembre 2020
riporta la notizia di un inceneritore di rifiuti proposto dalla Regione Liguria e che sarebbe finanziato con 103 milioni di euro con i fondi “green” del Recovery Plan.
Leggiamo nell’articolo de “Il Fatto Quotidiano”:
“ 103 milioni per un “impianto per utilizzo frazione ad alto potere calorifico da trattamento di rifiuti urbani, con generazione di energia termica ed elettrica”: in parole povere, un inceneritore. 
Al momento, la Liguria è una delle poche regioni italiane a non ospitare impianti di questo tipo,
La proposta di un nuovo inceneritore per la Liguria si cala in un contesto della gestione dei rifiuti che risulterebbe poco compatibile con le norme sull’ “Economia circolare” delle Direttive U.E.
Ecosavona infatti progetta addirittura un ampliamento della discarica
del Boscaccio di Vado Ligure(Sv) quando la Direttiva UE sulle discariche ne chiederebbe la quasi completa chiusura al 2035 ed inoltre, il progetto di Ecosavona prevede anche la fabbricazione di combustibile da rifiuti CSS in enormi quantità ( da 22.000 a 30.250 tonnellate/anno) prevalentemente  ricavato dalle plastiche che hanno un elevato potere calorico. 

Le plastiche (come CSS) quindi potrebbero essere incenerite nel nuovo impianto di combustione rifiuti.
Invece in alternativa, con una raccolta differenziata domiciliare spinta (tipo porta a porta) e anche in discarica con apposito macchinario detto “fabbrica dei materiali” che seleziona il rifiuto (RUR) residuale della raccolta differenziata,si potrebbe recuperare quasi tutto il materiale riciclabile, plastiche comprese.
E’ ben noto dalla letteratura scientifica internazionale che la combustione di derivati dei rifiuti (soprattutto delle plastiche)
metterebbero a rischio la salute della popolazione esposta ai fumi per 
l’ emissione nell’aria di pericolose diossine e metalli pesanti.

A nostro avviso OCCORRE QUINDI BLOCCARE FIN DA SUBITO IL PERICOLOSO PROGETTO DI UN INCENERITORE DI RIFIUTI CHE OVUNQUE FOSSE COLLOCATO POTREBBE INCIDERE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE CIRCOSTANTE.

IN ALTERNATIVA CON I 103 MILIONI DI FINANZIAMENTO SI POTREBBERO RECUPERARE PIU’ DEL 90% SIA DELLE PLASTICHE CHE DEGLI ALTRI MATERIALI NEL PIENO RISPETTO DELL’ “ECONOMIA CIRCOLARE”,A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E PORTANDO ANCHE BENEFICI ECONOMICI PER LA VENDITA DEI MATERIALI E L’AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE.
Savona, 29 Dicembre 2020
Virginio Fadda
M.O.D.A. Savona

27 dicembre 2020

Biodigestori: cosa dice la legge sulla pianificazione pubblica

Tratto da Note di Marco Grondacci  

Biodigestori: cosa dice la legge sulla pianificazione pubblica e l’ultima sentenza del Consiglio di Stato 

Il proliferare di progetti di biodigestori in giro per le regioni italiane, anche in aree dove il fabbisogno di trattamento dei rifiuti organici è coperto da impianti esistenti, spesso si fonda su una tesi interpreta in modo forzato (e a mio avviso illegittimo) la vigente disciplina della gestione dei rifiuti. 

La tesi l’ho recentemente ritrovata espressa per il caso del progetto di  biodigestore proposto in provincia di Pesaro che sto seguendo a supporto dei comitati locali.

La tesi è la seguente: “il biodigestore in quanto impianto di recupero di frazione differenziata (rifiuto organico) non rientra nella privativa pubblica ex articolo 182-bis DLgs 152/2006 e quindi i siti le dimensioni di questi impianti non rientrano nella pianificazione pubblica regionale o provinciale mentre vi rientrano le discariche e gli inceneritori che trattano il rifiuto indifferenziato. “

È fondata giuridicamente questa tesi ? A mio avviso non è fondata e spiego si seguito perché concludendo poi con una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che conferma il ruolo della pianificazione pubblica anche per gli impianti che trattano il rifiuto post raccolta differenziata.........

CONCLUSIONI  

Quindi è la Regione che deve definire le esigenze impiantistiche i criteri di localizzazione e la tipologia degli impianti, saranno le Province a definire i siti dove collocarli negli ambiti definiti dalla stessa legge regionale e quindi recepiti nei piani di ambito. 

L’autosufficienza quindi deve essere definita nella pianificazione pubblica e il come verrà applicata dipendere dagli ambiti in cui è suddivisa la Regione e lo stesso principio di prossimità potrà essere derogato in parte solo se l’ambito regionale ma anche qui sempre confrontando scelte diverse in modo da evitare che il principio della  libera circolazione non crei squilibri nella chiusura del ciclo rifiuti sia in termini ambientali che di efficienza ed economicità.

Non solo ma la sentenza del Consiglio chiarisce che se da un lato in caso di carenza di impianti rispetto ai fabbisogni di ambito (nel caso della sentenza ambito regionale) si possono autorizzare nuovi impianti il tutto deve essere sempre parametro all’effettivo fabbisogno che deve essere espresso dalla pianificazione pubblica e non certo dal libero mercato che rischierebbe di stravolgere l’equilibrio tra principio di libera circolazione e principio di prossimità come definito, dal Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, quale principio: “individuato come l’opzione preferibile tra più scelte”. Opzione che non può che essere oggetto della pianificazione pubblica regionale provinciale e di ambito e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura per garantire che vengano rispettate le FINALITA' AMBIENTALI della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 178 DLgs 152/2006.

Qui l’articolo integrale


08 dicembre 2020

Applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili

 Tratto da Note di Marco Grondacci 

Consiglio di Stato: applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020(QUI) si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di Valutazione di Impatto Ambientale  e di Autorizzazione in relazione ad un impianto di stoccaggio D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)., ed R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).) e pretrattamento D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2) ) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche – [NOTA 1])....

CONCLUSIONI 

Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all’impatto potenziale verso residenze civili, ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico, occorra ragionare non solo in termini di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l’impatto ambientale dell’impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l’attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di “proiezione futura” utilizzato dalla sentenza.  

Insomma una sentenza innovativa che afferma principi estendibili a situazioni simili perché riafferma con chiarezza l'autonomia istruttoria della procedura di VIA secondo i due principi per cui è nata: quello di precauzione e di prevenzione dell'inquinamento ambientale e del danno alla salute e quello di specificità del sito legandoli insieme ed uscendo dalla logica del solo rispetto formalistico di vincoli, distanze, limiti di legge. 


18 agosto 2020

Sentenza del Consiglio di Stato : la variante generale può bloccare l’autorizzazione ad un impianto di rifiuti

 Tratto da Note di Marco Grondacci

Consiglio di Stato : la variante generale può bloccare l’autorizzazione ad un impianto di rifiuti

Il Consiglio di Stato,  sentenza n° 4991 pubblicata oggi 10 agosto 2020  QUI, ha confermato un precedente indirizzo  (QUI)  sul potere di pianificazione comunale prevalente a determinate condizioni di adeguata motivazione sulle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti comprese le modifiche agli impianti esistenti.
In particolare la nuova sentenza riconosce il diritto del Comune di opporsi, in conferenza dei servizi, alla autorizzazioneall’aumento delle quantità e qualità dei rifiuti trattati in un impianto esistente in quanto con variante generale al piano urbanistico comunale aveva variato la destinazione urbanistica della zona interessante a residenziale. 
Vediamo le specifiche motivazioni della sentenza

Nel caso qui esaminato la Provincia aveva autorizzato la modifica dell’impianto esistente con provvedimento avente per oggetto approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi” e con effetto di variante urbanistica automatica

Intanto una prima affermazione significativa della sentenza del Consiglio di Stato è che la modifica della quantità dei rifiuti trattati non consiste in “un mero ‘aggiornamento’ dell’autorizzazione pregressa, quanto piuttosto di un suo effettivo adeguamento rispetto alle esigenze aziendali

Il Comune in Conferenza dei Servizi ha espresso il proprio dissenso al rilascio dell’autorizzazione in variante, perché ciò avrebbe contrastato con la propria precedente determinazione pianificatoria e programmatoria sull’utilizzo di quella specifica area, dove si era:  “preso atto dell’attività di gestione rifiuti ivi esistente e della necessità di provvedere al suo trasferimento, con il cambio di destinazione urbanistica della zona in agricolo residenziale e mediante l’individuazione di un lotto libero ad uso residenziale coincidente con il sedime dell’opificio”.

Il Consiglio di Stato pur ricordando che il comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006 afferma che l’approvazione del progetto: “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, ha altresì rilevato che il comma 3 del medesimo articolo precisa invece che: "la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza".Continua qui

27 giugno 2020

Il MODA: no all'ampliamento della discarica del Boscaccio e al CSS da rifiuti

Tratto da La Nuova Savona

Il MODA: no all'ampliamento della discarica del Boscaccio e al CSS da rifiuti

Il MODA: no all'ampliamento della discarica del Boscaccio e al CSS da rifiuti

Virginio Fadda: “E’ noto che l'incenerimento di combustibili derivati da rifiuti produce nei fumi pericolose diossine e metalli pesanti, mettendo a rischio la salute della popolazione esposta. L'Unione Europea chiede agli Stati membri di vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili e biodegradabili entro il 2025 e  di impegnarsi per abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030, ma qui in Liguria a Vado Ligure si progetta in direzione opposta”

Presentazione VAS Savona 2017 (QUI): “... i dati progettuali ci consentono di ritenere che il pubblico impianto esistente in Località Boscaccio a Vado Ligure (affidato al momento in gestione, da parte del comune proprietario, alla società Ecosavona) sia ampiamente sufficiente a smaltire il rifiuto residuo per un arco temporale di 15 anni a partire dal 2021 (Start Up completa del nuovo sistema) e non sia pertanto necessario procedere a nuovi ampliamenti e/o alla costruzione di nuovi impianti...”

Del tutto inutile appare quindi l’ampliamento proposto oggi in Regione che prevede una prima fase di 786.000 metri cubi e una fase 2 con l’ampliamento a monte della Fase 1 per una volumetria totale lorda per i rifiuti di 1.489.000 m.c. .

In tale progetto la sezione di trattamento meccanico sarà implementata sostituendo il trituratore ed il vaglio attuali con nuove macchine e introducendo i macchinari necessari alla raffinazione della frazione secca ai fini della produzione di CSS.

Lo schema n. 37 della Regione Liguria del 7/10/2016 “Soluzioni per la chiusura del ciclo di gestione rifiuti” e la Deliberazione n. 6 del 27/7/2017 del “Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti” di Regione Liguria e Province liguri prevedono per l'Area savonese la chiusura del ciclo con la produzione di CSS combustibile e nella discarica del Boscaccio a Vado Ligure hanno previsto la produzione di combustibile da rifiuti CSS da 22.000 t/a a 30.250 t/a nell' ipotesi di raccolta differenziata al 65% mentre oggi in Regione siamo appena al 50% di RD ed in Provincia di Savona ancora al 60%.

Con invece una auspicabile Raccolta differenziata spinta (80-90 %), come avviene oggi in molte parti del Mondo e d’Italia (vedi ad esempio la Provincia di Treviso ed il Comune di Cairo Montenotte), si eviterebbe definitivamente la “chiusura del ciclo con la produzione di CSS ”programmata nella delibera regionale in premessa, eliminando così del tutto la produzione e la successiva combustione di CSS.

E' ben noto che l'incenerimento di combustibili derivati da rifiuti in impianti dedicati, centrali termoelettriche e cementifici ( come autorizzato dalla Regione nel Piano rifiuti 2015 - QUI ) produce nei fumi pericolose diossine e metalli pesanti mettendo a rischio la salute della popolazione esposta. Tali inquinanti sono presenti anche nelle ceneri residuali della combustione che risultano così poi difficili da smaltire (allegato QUI).

L'Unione Europea chiede agli Stati membri di vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metallo, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025 chiede di impegnarsi per abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030...ma qui in Liguria a Vado Ligure si progetta in direzione opposta!

 

Virginio Fadda

12 giugno 2020

Piano Colao: Ma il cambiamento dov’è?

Piano Colao: Ma il cambiamento dov’è? Una proposta iper-liberista che ripropone come soluzioni scelte che sono in realtà tra le cause dell’attuale crisi


Prevenzione
Prevenzione, precauzione, ambiente e salute assenti o sacrificate nelle proposte del comitato della task force guidata da Colao

 

Il Piano Colao doveva segnare un deciso cambio di passo e mettere sul tavolo del Governo Conte proposte innovative per un superamento di quel modello di sviluppo che sta ipotecando la possibilità di sopravvivenza su questo pianeta e di cui le pandemie, come gli eventi climatici estremi, sono segnali che non possono più essere ignorati. Questo cambio di passo invece non c’è e si  continua a programmare  ignorando le cause profonde  dell’attuale crisi che non è solo sanitaria e economica, ma anche sociale, ambientale e climatica.

Il piano , nella sua genericità, sembra puntare quasi esclusivamente su innovazioni tecnologiche e semplificazione delle procedure amministrative per velocizzare ancor di più proprio quel modello di sviluppo che è all’origine dell’attuale crisi.

Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione perché la prevenzione, in particolare quella primaria,  in ambito sanitario, che doveva essere al centro di qualsiasi programmazione per il futuro, è completamente assente e il piano per questi aspetti si identifica unicamente con la telemedicina e le nuove tecnologie. Rimane assente un disegno più organico che preveda la riorganizzazione degli ospedali e delle strutture territoriali, attraverso il potenziamento dei servizi di prevenzione e di cura vicini alle persone e l’incremento del personale medico e infermieristico.

Anche per quanto riguarda l’ambiente si persevera con vecchi schemi senza alcun ripensamento circa l’urgenza di ritrovare un equilibrio con la Natura. L’ambiente è trattato molto marginalmente nel capitolo “ Infrastrutture e ambiente”, con un accostamento che è indicatore di una visione produttivista di sviluppo, in cui le infrastrutture piuttosto che strumenti per il cambiamento sembrano essere ancora intese come fine a se stesse, spesso inutili e dannose per lo stesso ambiente cui vengono accostate.

La maggiore preoccupazione appare quella di  semplificare,  velocizzare gli iter autorizzativi,  rimuovere ogni ostacolo alla loro realizzazione fino ad “escludere opponibilità locale” come nel caso del 5G, calpestando basilari principi di partecipazione, democrazia e precauzione.  Per quanto riguarda le bonifiche ad es. preoccupa che si preveda di semplificare addirittura la certificazione dell’avvenuta bonifica. Semplificazione e velocità nelle decisioni possono derivare solo da obiettivi generali chiari e condivisi di sostenibilità reale.

Il fatto stesso poi che si parli di “capitale ambientale” dimostra che non è mutata la concezione economicista nei confronti dell’ambiente, che viceversa è un  bene primario per la sopravvivenza e come tale da salvaguardare.

Le misure previste per ridurre l’inquinamento ripercorrono vecchi stereotipi e non sono chiare né innovative: si parla di fonti rinnovabili in maniera generica in una fase in cui è invece necessario distinguere ed eliminare il ricorso a quelle che, come le biomasse, non hanno nulla di rinnovabile, aggravano l’emergenza climatica e danneggiano la biosfera.
Lo stesso vale per il ciclo dei rifiuti, in cui neppure una parola è dedicata alla loro riduzione e si persevera  invece nell’incentivare il loro utilizzo come combustibile.
Non una parola sull’agricoltura industriale e sulla necessità di una sua conversione agroecologica in grado di trasformare tale attività da fonte di problemi ( desertificazione, perdita di salute e di  biodiversità, cambiamenti climatici) a soluzione dei medesimi.
Per non parlare della clamorosa assenza di qualunque riferimento agli allevamenti intensivi, il cui ruolo anche nella genesi delle pandemie non è certo trascurabile.

Prendersi cura del Paese e dei suoi cittadini significa fare prevenzione, evitando i fattori di rischio riconosciuti dannosi per la salute e promuovendo un grande piano di sorveglianza epidemiologica sul territorio basato sulla rete dei medici di famiglia, le Aziende sanitarie locali con particolare enfasi sui Dipartimenti di Prevenzione e i Distretti, e la rete ospedaliera: la sanità è una sola e deve essere interconnessa per prevenire le malattie prima ancora che curarle bene.

Per uscire dalla crisi è necessaria la consapevolezza di ciò che stiamo rischiando e il coraggio per un radicale cambio di rotta.

 

Per scaricare il comunicato stampa, clicca QUA



05 maggio 2020

«Covid, allarme mascherine e guanti gettati nell'ambiente»

Tratto da Il Cambiamento

WWF: «Covid, allarme mascherine e guanti gettati nell'ambiente»

«Se solo l'1% delle mascherine usate per prevenire la circolazione del Covid-19 finisse in natura, ogni mese avremmo 10 milioni di mascherine (40.000 chili di plastica) nell'ambiente»:l'allarme del WWF. «Necessario gestire il
corretto smaltimento».

WWF: «Covid, allarme mascherine e guanti gettati nell'ambiente»
«La pandemia causata dal COVID-19 ha costretto il mondo a fermarsi: chiuse le scuole, fermato il traffico, città vuote. Le specie selvatiche hanno iniziato a riappropriarsi di spazi prima occupati, aria è diventata più pulita, le acque limpide. Ora però dobbiamo fare attenzione ad una nuova minaccia: i dispositivi di protezione individuale che, dopo essere stati utilizzati diventano rifiuti, devono essere smaltiti correttamente per evitare che invadano le nostre strade, i nostri marciapiede e i nostri parchi»: è la denuncia dell'associazione WWF a fronte dell'aumento esponenziale dell'uso di mascherine e guanti che poi sono da smaltire.
«Inoltre  quantitativi crescenti di mascherine e di guanti sono avvistatati in mare dove rischiano di diventare letali per tartarughe e pesci che li scambiano per prede di cui nutrirsi - prosegue l'associazione  - Una stima del Politecnico di Torino dice che per la Fase 2, in cui verranno progressivamente riavviate attività produttive e sociali, serviranno 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti al mese. Si tratta di quantitativi molto elevati che impongono un’assunzione di responsabilità da parte di chi utilizzerà questi dispositivi di protezione: bisogna che ognuno di noi faccia uno sforzo per far sì che si proceda con uno smaltimento corretto e con il minor impatto possibile sulla natura».
«Se anche solo l’1% delle mascherine venisse smaltito non correttamente e magari disperso in natura questo si tradurrebbe in ben 10 milioni di mascherine al mese disperse nell’ambiente. Considerando che il peso di ogni mascherina è di circa 4 grammi questo comporterebbe la dispersione di oltre 40mila chilogrammi di plastica in natura: uno scenario pericoloso che va disinnescato».
«Così come i cittadini si sono dimostrati responsabili nel seguire le indicazioni del governo per contenere il contagio restando a casa, ora è necessario che si dimostrino altrettanto responsabili nella gestione dei dispostivi di protezione individuale che vanno smaltiti correttamente e non dispersi in natura». A lanciare l’appello è la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che aggiunge: «È necessario evitare che questi dispositivi, una volta diventati rifiuti, abbiano un impatto devastante sui nostri ambienti naturali e soprattutto sui nostri mari. Proprio per difendere il Mediterraneo che ogni anno già deve fare i conti con 570 mila tonnellate di plastica che finiscono nelle sue acque (è come se 33.800 bottigliette di plastica venissero gettate in mare ogni minuto) chiediamo alle istituzioni di predisporre opportuni raccoglitori per mascherine e guanti nei pressi dei porti dove i lavoratori saranno costretti ad usare queste protezioni per operare in sicurezza. Ma sarebbe opportuno che raccoglitori dedicati ai dispositivi di protezione fossero istallati anche anche nei parchi, nelle ville e nei pressi dei supermercati: si tratterebbe di un vantaggio per la nostra salute e per quella dell’ambiente».

30 marzo 2020

CORONAVIRUS e DIOSSINA: STUDIO conferma Correlazione tra Epidemia Covid19 in ITALIA e la presenza di INCENERITORI

Tratto da Il Meteo.it
CORONAVIRUS e DIOSSINA: STUDIO conferma Correlazione tra Epidemia Covid19 in ITALIA e la presenza di INCENERITORI
Articolo del 30/03/2020
ore 11:34
di Team iLMeteo.it Meteorologi e Tecnici
La mappa dell'epidemia in ItaliaLa mappa dell'epidemia in ItaliaMappa degli inceneritori in ItaliaMappa degli inceneritori in ItaliaStudiosi e scienziati continuano incessantemente a condurre studi in grado di poter determinare correlazioni tra la diffusione del virus e le zone maggiormente coinvolte in termini di qualità dell'aria. La strada che si sta percorrendo da giorni è quella che l'espandersi del CORONAVIRUS potrebbe essere determinato dalla maggiore concentrazione di Diossina prodotta dagli inceneritori di Rifiuti.
Tra tutte le ipotesi prese in esame, sussisterebbe un legame tra la formazione della DIOSSINA negli impianti di termo-distruzione dei rifiuti e l'infezione da CORONAVIRUS. Ciò è stato al centro di una ricerca condotta dall'ingegnere cosentino Eugenio Rogano, un primato tutto italiano.
Partendo dalla constatazione che una fonte rilevante di emissione delle diossine risulta essere il processo di termo-distruzione dei rifiuti solidi urbani l'ingegnere Rogano, come ricordato recentemente sull'Espresso, ha trovato conferma alle sue ipotesi. "C'è un comune denominatore tra l'esplosione dell'epidemia in Cina, Sud Corea, Iran e Italia del Nord: la qualità dell'aria e la presenza di inceneritori, i cosiddetti termovalorizzatori dei Rifiuti Solidi Urbani", sostiene lo studioso. Dello stesso avviso è anche Mariella Bussolati: "Sembra che il Covid-19 colpisca più duro nelle aree più inquinate. Non sarebbe un caso infatti se il CORONAVIRUS è riuscito a procedere molto velocemente proprio in aree a grande concentrazione industriale, dove l'aria ha una qualità pessima".
DIOSSINE e Modifica dei LINFOCITI T
Oltre alle supposizioni degli ingegneri italiani ci sono altre ricerche condotte da illustri studiosi, quali Boule L.A., Burke, C.G., O'Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P., monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+ in seguito ad un'infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell'influenza, hanno evidenziato una compromissione nella funzionalità dei CTL nei soggetti precedentemente esposti alle diossine, con il risultato che i soggetti monitorati risultavano più esposti a patologie respiratorie.
PRESENZA di INCENERITORI
Confrontando la mappe di diffusione del Coronavirus in Italia con quella degli impianti di termovalorizzazione, si nota una inquietante correlazione.

05 agosto 2019

Arpat : informazioni su Piani di Emergenza Interni e Piano di Emergenza Esterno

Piani di Emergenza Interni: obbligo della predisposizione per gli impianti di gestione rifiuti

Tratto da Arpat
Escluse le discariche, che non rientrano nel campo di applicazione della Legge 132/2018 nonché della Seveso Ter
Piani di Emergenza Interni: obbligo della predisposizione per gli impianti di gestione rifiuti
A partire dal mese di marzo 2019, nell'ambito dell'attività di controllo presso gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti sul territorio pisano, il personale ARPAT ha iniziato a verificare la presenza dei Piani di Emergenza Interni (PEI) e l'avvenuta trasmissione alla Prefettura di tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE). Tutto ciò è in accordo a quanto disposto dalla Legge 132/2018, che introduce obblighi relativi al PEI per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; i gestori di tali impianti, sia già esistenti che di nuova costruzione, hanno infatti l'obbligo di:
  • redarre un PEI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019,
  • trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE.
In conseguenza di ciò, il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il PEE dell'impianto, coordinandone l'attuazione.
Presumibilmente il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi roghi sviluppatisi all'interno degli impianti di gestione di rifiuti (si veda ad esempio l’incidente presso l'impianto Agrideco Srl di Scarlino (GR) nel 2008) ....
Alcuni riferimenti utili per la comprensione della Legge 132 sono contenuti nella Circolare ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 15 marzo 2018, aggiornata e sostituita da nuova circolare del 21 gennaio 2019.
La particolarità delle prescrizioni contenute nella Legge 132/2018 (art. 26-bis) è data dal linguaggio adottato, mutuato dai pericoli di incidenti rilevanti e, nella fattispecie, dal DLgs 105/2015 (Seveso Ter), pur in assenza di un riferimento diretto, sia al Decreto stesso sia al D Lgs 81/2008 sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Come è noto, le aziende di gestione rifiuti di piccole/medie dimensioni usualmente non rientrano tra gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR). Infatti il Seveso Ter si applica solo agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiore a determinate soglie: a tal fine la normativa distingue gli stabilimenti di soglia inferiore da quelli di soglia superiore. Quindi solo impianti di gestione di rifiuti pericolosi possono rientrare negli adempimenti del Seveso Ter, limitatamente al caso in cui la presenza di sostanze pericolose (contenute nei rifiuti e non) superi le soglie di cui all'Allegato 1 dello stesso Decreto.
Durante le attività di controllo, ARPAT richiede comunque alle ditte che gestiscono rifiuti pericolosi l'evidenza della verifica di assoggettabilità dei propri stabilimenti alla normativa Seveso.
L’attuazione di tali verifiche è sempre risultata estremamente difficoltosa, in particolare per l’elevata variabilità delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti detenuti. Comunque nella maggioranza dei casi, l'esito è stato negativo.
Il campo di applicazione della Legge 132/2018 è circoscritto agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, senza considerarne la pericolosità, ma non agli impianti di smaltimento, a prescindere dalle loro dimensioni e dal regime autorizzativo (AIAAUA).
Ne consegue che sono escluse le discariche, anche se spesso i roghi hanno interessato proprio questa fattispecie di installazioni, in quanto per "discarica" si intende l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno (DLgs 36/2003). Le discariche, peraltro, sono esplicitamente escluse anche dal campo di applicazione del DLgs 105/2015.
Il PEI, che le aziende hanno sviluppato entro il 4 marzo 2019, ha lo scopo di:
  • individuare i potenziali incidenti al fine di poterli controllare e circoscrivere, onde minimizzarne gli effetti per la salute umana e limitarne i danni per l'ambiente;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
  • informare adeguatamente i lavoratori ed i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino dell'ambiente dopo un incidente.

Manager ATA:«Emergenza rifiuti a Savona? Differenziata al 70% e termovalorizzatore per ricavare energia

Ecco il nuovo che avanza!!!!!
Leggi su Il Secolo XIX
Il nuovo manager di Ata spiega al Secolo XIX come affronterà la crisi ambientale della città. ...

Savona -  Raccolta differenziata spinta (70%) e termovalorizzatore per bruciare la parte residua. È questo il “credo” di Gianluca Tapparini, il manager toscano al quale il Comune di Savona ha affidato la presidenza di Ata, l’azienda di tutela ambientale scampata per un soffio al fallimento.....

Prato, 200.000 abitanti, quali risultati ha ottenuto la sua ricetta in quella città?

«Senz’altro buoni. Con il porta a porta abbiamo raggiunto il 70-80% di raccolta differenziata di qualità e la parte residua è finita in discarica o in impianti di termovalorizzazione per recuperare energia».

Chiamiamoli inceneritori, così scateneremo il finimondo.

«Io sono per massimizzare la raccolta differenziata, dopodiché c’è sempre una parte residua da smaltire e allora entrano in gioco impianti che bruciano i rifiuti producendo in cambio energia».....