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25 giugno 2012

AMBIENTE LEGALE:Se le emissioni moleste non sono quotidiane si ha diritto al risarcimento del danno

Se le emissioni moleste non sono quotidiane si ha diritto al risarcimento del danno?


21/06/2012
Si! Così afferma la Cassazione nella recentissima pronuncia del 24 maggio, n. 19637. La fattispecie riguardava le emissioni moleste di una acciaieria, che, però, non si manifestavano quotidianamente, ma in orario per lo più notturno ed ogni 2-3 settimane.
Nonostante la mancanza di ripetitività giornaliera della condotta illecita si è riconosciuto ugualmente il diritto dei cittadini residenti nelle vicinanze dello stabilimento al risarcimento del danno. 
I reati permanenti, argomenta la Corte, sono quelli nei quali l’offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto agente.  
La condotta illecita deve avere, dunque, carattere continuativo e ad essa l’agente può porre fine con condotta volontaria. 
Il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si protraggano - senza interruzioni di rilevante entità - per un lasso apprezzabile di tempo, a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente . 
Nella vicenda in esame, ha sottolineato la Corte, la natura permanente del reato è risultata correttamente affermata poiché lo stato antigiuridico si è protratto fino al gennaio 2008, senza che siano state adottate idonee misure di contenimento delle emissioni. 
Si ricorda che la giurisprudenza ha sottolineato che le emissioni moleste configurano un reato di pericolo, essendo sufficiente l’attitudine delle emissioni a offendere o molestare le persone[1] e che per molestia si intende la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona[2]. 
Si è sostenuto in dottrina e giurisprudenza che il giudizio sulla sopportabilità delle emissioni si effettui alla stregua del criterio della normale tollerabilità ex art. 844, c.2 c.c. 
Altra opinione è che in presenza di molestie olfattive sia configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p., in quanto non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Di conseguenza, il criterio della stretta tollerabilità è il parametro di valutazione della legalità delle emissioni[3].  
Di recente la Cassazione ha ribadito tale tesi, affermando che “quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta”[4]. 

A cura dello Staff di Ambientelegale

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