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23 luglio 2025

Storica vittoria per il clima, le Sezioni Unite della Cassazione danno ragione a Greenpeace Italia, ReCommon e dodici cittadini contro ENI.


Tratto da
Recommon

Storica vittoria per il clima, le Sezioni Unite della Cassazione danno ragione a Greenpeace Italia, ReCommon e dodici cittadini contro ENI: «Da oggi in Italia è finalmente possibile ottenere giustizia climatica»

ROMA, 22.07.25 – Con una fondamentale decisione pubblicata nel pomeriggio di ieri, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunitesi lo scorso 18 febbraio, hanno dato ragione a Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini che nei mesi scorsi avevano fatto ricorso alla Suprema Corte, chiedendo se in Italia fosse possibile o meno avere giustizia climatica.

«Questa sentenza storica dice chiaramente che anche in Italia si può avere giustizia climatica», commentano Greenpeace Italia e ReCommon. «Nessuno, nemmeno un colosso come ENI, può più sottrarsi alle proprie responsabilità. I giudici potranno finalmente esaminare il merito della nostra causa: chi inquina e contribuisce alla crisi climatica deve rispondere delle proprie azioni».

L’importantissimo verdetto avrà infatti impatto su tutte le cause climatiche in corso o future in Italia, rafforzando la protezione dei diritti umani legati alla crisi climatica, già riconosciuti dalla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non solo potrà essere decisa nel merito la causa contro ENI, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), avviata da Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini davanti al Tribunale di Roma perché sia imposto alla società di rispettare l’Accordo di Parigi, ma la decisione indica la strada per tutte le future azioni giudiziarie nel nostro Paese. Questa pronuncia si inserisce nel quadro delle più importanti decisioni giudiziarie europee ed internazionali di climate change litigation.

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01 gennaio 2018

La Cassazione boccia l’inceneritore per l'inquinamento e ricadute sulla salute dei cittadini

Tratto da Il Tirrreno

La Cassazione boccia l’inceneritore

Inquinamento e ricadute sulla salute dei cittadini: la Suprema corte dà ragione agli ambientalisti e ai Comuni

La Cassazione rigetta il ricorso della Scarlino Energia, confermando punto per punto la sentenza del 20 gennaio 2015 del Consiglio di Stato, che aveva annullato le autorizzazioni rilasciate all’inceneritore dalla Provincia di Grosseto nel 2012. Arriva alla fine del 2017 l’ennesima conferma che le tesi portate avanti dai comitati ambientalisti e, negli ultimi anni anche dai Comuni di Follonica e Scarlino, sono corrette. Gli atti che hanno fatto partire l’attività della Scarlino Energia non hanno tenuto conto dell’impatto che l’impianto ha sul territorio circostante e soprattutto sulla salute di chi vive nelle zone vicine.

LEGGI ANCHE:

17 aprile 2013

Ilva, Cassazione: Ferrante non può essere custode giudiziario.

 Tratto da Inchiostro Verde

Ilva, Cassazione: Ferrante non può essere custode

L’ex prefetto Bruno Ferrante, presidente dell’Ilva, non può essere tra i custodi giudiziari dello stabilimento di Taranto. E’ quanto ha deciso la terza sezione penale della Cassazione, annullando senza rinvio l’ordinanza con cui, il 28 agosto scorso, il Tribunale di Taranto aveva accolto il ricorso dell’Ilva e reintegrato Ferrante tra i custodi giudiziari. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso presentato dalla Procura di Taranto. (Fonte: Agi) .

25 giugno 2012

AMBIENTE LEGALE:Se le emissioni moleste non sono quotidiane si ha diritto al risarcimento del danno

Se le emissioni moleste non sono quotidiane si ha diritto al risarcimento del danno?


21/06/2012
Si! Così afferma la Cassazione nella recentissima pronuncia del 24 maggio, n. 19637. La fattispecie riguardava le emissioni moleste di una acciaieria, che, però, non si manifestavano quotidianamente, ma in orario per lo più notturno ed ogni 2-3 settimane.
Nonostante la mancanza di ripetitività giornaliera della condotta illecita si è riconosciuto ugualmente il diritto dei cittadini residenti nelle vicinanze dello stabilimento al risarcimento del danno. 
I reati permanenti, argomenta la Corte, sono quelli nei quali l’offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto agente.  
La condotta illecita deve avere, dunque, carattere continuativo e ad essa l’agente può porre fine con condotta volontaria. 
Il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si protraggano - senza interruzioni di rilevante entità - per un lasso apprezzabile di tempo, a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente . 
Nella vicenda in esame, ha sottolineato la Corte, la natura permanente del reato è risultata correttamente affermata poiché lo stato antigiuridico si è protratto fino al gennaio 2008, senza che siano state adottate idonee misure di contenimento delle emissioni. 
Si ricorda che la giurisprudenza ha sottolineato che le emissioni moleste configurano un reato di pericolo, essendo sufficiente l’attitudine delle emissioni a offendere o molestare le persone[1] e che per molestia si intende la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona[2]. 
Si è sostenuto in dottrina e giurisprudenza che il giudizio sulla sopportabilità delle emissioni si effettui alla stregua del criterio della normale tollerabilità ex art. 844, c.2 c.c. 
Altra opinione è che in presenza di molestie olfattive sia configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p., in quanto non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Di conseguenza, il criterio della stretta tollerabilità è il parametro di valutazione della legalità delle emissioni[3].  
Di recente la Cassazione ha ribadito tale tesi, affermando che “quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta”[4]. 

A cura dello Staff di Ambientelegale