Piani di Emergenza Interni: obbligo della predisposizione per gli impianti di gestione rifiuti
Tratto da Arpat
Escluse le discariche, che non rientrano nel campo di applicazione della Legge 132/2018 nonché della Seveso Ter
A partire dal mese di marzo 2019, nell'ambito dell'attività di controllo presso gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti sul territorio pisano, il personale ARPAT ha iniziato a verificare la presenza dei Piani di Emergenza Interni (PEI) e l'avvenuta trasmissione alla Prefettura di tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE). Tutto ciò è in accordo a quanto disposto dalla Legge 132/2018, che introduce obblighi relativi al PEI per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; i gestori di tali impianti, sia già esistenti che di nuova costruzione, hanno infatti l'obbligo di:
- redarre un PEI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019,
- trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE.
In conseguenza di ciò, il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il PEE dell'impianto, coordinandone l'attuazione.
Presumibilmente il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi roghi sviluppatisi all'interno degli impianti di gestione di rifiuti (si veda ad esempio l’incidente presso l'impianto Agrideco Srl di Scarlino (GR) nel 2008) ....
Alcuni riferimenti utili per la comprensione della Legge 132 sono contenuti nella Circolare ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 15 marzo 2018, aggiornata e sostituita da nuova circolare del 21 gennaio 2019.
La particolarità delle prescrizioni contenute nella Legge 132/2018 (art. 26-bis) è data dal linguaggio adottato, mutuato dai pericoli di incidenti rilevanti e, nella fattispecie, dal DLgs 105/2015 (Seveso Ter), pur in assenza di un riferimento diretto, sia al Decreto stesso sia al D Lgs 81/2008 sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Come è noto, le aziende di gestione rifiuti di piccole/medie dimensioni usualmente non rientrano tra gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR). Infatti il Seveso Ter si applica solo agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiore a determinate soglie: a tal fine la normativa distingue gli stabilimenti di soglia inferiore da quelli di soglia superiore. Quindi solo impianti di gestione di rifiuti pericolosi possono rientrare negli adempimenti del Seveso Ter, limitatamente al caso in cui la presenza di sostanze pericolose (contenute nei rifiuti e non) superi le soglie di cui all'Allegato 1 dello stesso Decreto.
Durante le attività di controllo, ARPAT richiede comunque alle ditte che gestiscono rifiuti pericolosi l'evidenza della verifica di assoggettabilità dei propri stabilimenti alla normativa Seveso.
L’attuazione di tali verifiche è sempre risultata estremamente difficoltosa, in particolare per l’elevata variabilità delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti detenuti. Comunque nella maggioranza dei casi, l'esito è stato negativo.
L’attuazione di tali verifiche è sempre risultata estremamente difficoltosa, in particolare per l’elevata variabilità delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti detenuti. Comunque nella maggioranza dei casi, l'esito è stato negativo.
Il campo di applicazione della Legge 132/2018 è circoscritto agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, senza considerarne la pericolosità, ma non agli impianti di smaltimento, a prescindere dalle loro dimensioni e dal regime autorizzativo (AIA, AUA).
Ne consegue che sono escluse le discariche, anche se spesso i roghi hanno interessato proprio questa fattispecie di installazioni, in quanto per "discarica" si intende l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno (DLgs 36/2003). Le discariche, peraltro, sono esplicitamente escluse anche dal campo di applicazione del DLgs 105/2015.
Il PEI, che le aziende hanno sviluppato entro il 4 marzo 2019, ha lo scopo di:
- individuare i potenziali incidenti al fine di poterli controllare e circoscrivere, onde minimizzarne gli effetti per la salute umana e limitarne i danni per l'ambiente;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
- informare adeguatamente i lavoratori ed i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino dell'ambiente dopo un incidente.
Testo di Andrea Villani e Laura Senatori
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