Tratto da Note di Marco Grondacci
Consiglio di Stato : la variante generale può bloccare l’autorizzazione ad un impianto di rifiuti
Il Consiglio di Stato, sentenza n° 4991 pubblicata oggi 10 agosto 2020 QUI, ha confermato un precedente indirizzo (QUI) sul potere di pianificazione comunale prevalente a determinate condizioni di adeguata motivazione sulle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti comprese le modifiche agli impianti esistenti.
In particolare la nuova sentenza riconosce il diritto del Comune di opporsi, in conferenza dei servizi, alla autorizzazioneall’aumento delle quantità e qualità dei rifiuti trattati in un impianto esistente in quanto con variante generale al piano urbanistico comunale aveva variato la destinazione urbanistica della zona interessante a residenziale.
Vediamo le specifiche motivazioni della sentenza
Nel caso qui esaminato la Provincia aveva autorizzato la modifica dell’impianto esistente con provvedimento avente per oggetto “approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi” e con effetto di variante urbanistica automatica
Intanto una prima affermazione significativa della sentenza del Consiglio di Stato è che la modifica della quantità dei rifiuti trattati non consiste in “un mero ‘aggiornamento’ dell’autorizzazione pregressa, quanto piuttosto di un suo effettivo adeguamento rispetto alle esigenze aziendali”
Il Comune in Conferenza dei Servizi ha espresso il proprio dissenso al rilascio dell’autorizzazione in variante, perché ciò avrebbe contrastato con la propria precedente determinazione pianificatoria e programmatoria sull’utilizzo di quella specifica area, dove si era: “preso atto dell’attività di gestione rifiuti ivi esistente e della necessità di provvedere al suo trasferimento, con il cambio di destinazione urbanistica della zona in agricolo residenziale e mediante l’individuazione di un lotto libero ad uso residenziale coincidente con il sedime dell’opificio”.
Il Consiglio di Stato pur ricordando che il comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006 afferma che l’approvazione del progetto: “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, ha altresì rilevato che il comma 3 del medesimo articolo precisa invece che: "la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza".Continua qui
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