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11 dicembre 2018

11 DICEMBRE 2018 -Tirreno Power, rinviato il processo: il Ministero della Salute si costituirà parte civile

Tratto da Savona News 
Tirreno Power, rinviato il processo: il Ministero della Salute si costituirà parte civile

Il processo legato alla centrale di Vado inizierà quindi il prossimo 31 gennaio, si costituiranno oltre al Ministero della Salute anche Codacons, Articolo 32 e Adac

Ministero della Salute, Codacons, Articolo 32 e Adac si costituiranno parte civile nel processo Tirreno Power alla prossima udienza del 31 gennaio 2019 alle ore 11.
Il Dicastero del Governo, insieme alle associazioni dei consumatori, quindi si aggiungono quindi al Ministero dell’Ambiente e alle sei associazioni ambientali e della salute già costituitesi: WWF, Medicina Democratica, Greenpeace, Legambiente, Uniti per la salute e Anpana.

Oggi in aula è stata accettata anche la richiesta di citazione in giudizio di Tirreno Power quale parte civile, costituzione che probabilmente avverrà al prossimo rinvio e che è stata preceduta da un'assemblea di Tirreno Power avvenuta nella giornata di ieri alla quale hanno partecipato anche i lavoratori Alcev che questa mattina erano presenti in aula.
Tutto rinviato all’anno nuovo a causa di una notifica, lo ha deciso il giudice Francesco Giannone che seguirà il lungo iter legato alla centrale di Vado e alle 26 persone, tra vertici e dirigenti Tirreno, rinviate a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.
Saranno coinvolti nel processo, la maggior parte non presenti oggi gli imputati......
Afferma l'avvocato Giuseppe Novaresi per la costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente: “A questa decisione si arriva per valutazioni politiche. Quando si costituisce un Ministero nell’ambito di un processo penale c’è una valutazione sia del Ministero che da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza la costituzione. Alla base della decisione c’è una particolare attenzione alla salubrità dell’ambiente. In questo caso il processo esige una particolare attenzione. Dopo il Ministero dell’Ambiente ci sarà la costituzione anche del Ministero della Salute.”
 Luciano Parodi

01 febbraio 2017

LIDU onlus:Per una nuova visione del diritto umano all’ambiente

Tratto da   Opinione.it
di di Paola Rizzuto e Antonio Stango

 
Fra i diritti umani essenziali, insieme con le libertà fondamentali, quello alla vita deve essere tutelato anche attraverso la protezione dai rischi determinati dall’azione dell’uomo stesso sull’ambiente. A quasi cento anni dalla propria fondazione nel 1919 e settanta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (Lidu Onlus) si propone quindi di sostenere e promuovere tra i suoi compiti istituzionali anche la conservazione dell’ambiente e delle sue risorse, lo sviluppo sostenibile basato sulla carring capacity (intesa come capacità di un territorio di sostenere gli individui che in esso vivono) e l’educazione ambientale. Per questo fonda, con questo documento, l’Osservatorio sull’Ambiente per il Governo del Territorio.
Se i diritti civili e politici vengono definiti “di prima generazione” e quelli economici e sociali “di seconda”, quello all’ambiente è a volte considerato come un diritto collettivo o solidale “di terza generazione”; tuttavia, questa classificazione non va intesa come una scala di valori. La tutela dell’ambiente e quella della persona sono infatti legate da una reciproca funzionalità, poiché ogni aggressione all’ambiente condiziona di fatto la qualità della vita umana. Il binomio ambiente e diritti umani ne richiama, del resto, un altro particolarmente caro alla Lidu e alla sua storia: libertà e responsabilità. Il proprio diritto su una parte di un bene comune è limitato dal diritto su di esso degli altri: nel caso dell’ambiente, anche delle generazioni future. Si tratta, quindi, di un diritto non solo intragenerazionale, ma anche intergenerazionale.
Benché la Costituzione italiana non citi esplicitamente un diritto ambientale, vi sono almeno due articoli richiamati più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di danni all’ambiente. La Repubblica, infatti, come stabilito dall’articolo 9, secondo comma, tutela “il paesaggio [...] della Nazione”; e, secondo il primo comma dell’articolo 32, “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. La centralità della questione ambientale dovrebbe però, a nostro avviso, riflettersi in modo più esplicito e cogente nella legislazione e nel quadro amministrativo.
A un diritto umano all’ambiente fa cenno l’articolo 12, secondo comma, lettera b) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del 1966, secondo il quale gli Stati parte devono prendere misure per “il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale”. La materia fu poi discussa nel giugno 1972 in una Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente tenuta a Stoccolma; e vent’anni dopo un’analoga conferenza a Rio de Janeiro associò nel titolo il termine ‘sviluppo’ e si concluse con una “Dichiarazione di Rio” contenente 27 principi. Mentre alcuni di essi sono contrastanti, riflettendo una semplicistica visione terzomondista, tre ci sembrano particolarmente rilevanti. Per il terzo principio, il diritto allo sviluppo “deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future”. Il quarto stabilisce che “al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo”. Il decimo considera il ruolo della società civile: “Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze e alle attività pericolose nelle comunità, e avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo”. Se la Dichiarazione di Rio ha valore etico ma non è giuridicamente vincolante, la Convenzione di Aarhus (firmata in quella città danese nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001) ha valore giuridico per gli Stati che l’hanno ratificata e impone loro di “contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere” attraverso l’accesso all’informazione, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia. ....
....Mentre occorre contrastare chi, alimentando un clima di sfiducia, pone in questione la democrazia rappresentativa, un coinvolgimento costruttivo della società civile può basarsi proprio sulla crescita della consapevolezza di quanto sia necessario intervenire a difesa dell’ambiente, non agitando una sterile antipolitica ma con gli strumenti della scienza e del diritto. L’interlocuzione attenta di espressioni qualificate della società civile nei processi decisionali può rappresentare una via per ottenere decisioni migliori facendo emergere la questione ambientale come una priorità politica. Di tali istanze la Lidu vuole farsi portavoce, in quell’ottica di responsabilità sociale, oltre che individuale, che ha sempre caratterizzato la nostra storia.
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