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25 luglio 2012

L’Ue rafforza la protezione da incidenti rilevanti......

Tratto da Greenreport

L’Ue rafforza la protezione da incidenti rilevanti: aggiornata la classificazione delle sostanze

[ 25 luglio 2012 ]
Eleonora Santucci
L'Ue cerca di rafforzare ulteriormente il livello di protezione per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti attraverso una nuova direttiva (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri).
La direttiva modifica quella del ‘96 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, nello specifico, adegua il sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele. Lo fa per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse.
La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della direttiva.  Una cooperazione che, dove opportuno, dovrebbe coinvolgere anche i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.
Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. 
Conseguenze gravi non solo per il territorio dove è ubicato l'impianto dato che l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. 
E' proprio per questo che occorre stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un certo grado di protezione in tutta l'Unione.
Così come è opportuno che gli stessi gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico. Elemento necessario anche per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze.
Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, dunque, il gestore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Così come dovrebbero essere garantite le opportune informazioni al pubblico.
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Leggi anche ,sempre tratto da Greenreport

Corte Eu ribadisce la necessità di rispettare le distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici aperti al pubblico

[ 16 settembre 2011 ]
Le distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici aperti al pubblico, devono essere prese in considerazione dagli Stati membri, ma anche dalle autorità nazionali competenti. E devono essere presi in considerazione, non solo sul piano politico, al momento dell'elaborazione dei piani regolatori, ma anche nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale.

Ma la mancanza di un piano regolatore non può esonerare le autorità nazionali (nel caso il Comune di Darmstadt) dall'obbligo di prendere in considerazione, in sede di valutazione delle domande di licenza edilizia, la necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso II, da un lato, e le zone adiacenti, dall'altro
La direttiva, infatti, impone agli Stati membri, in termini inequivocabili, un obbligo di prendere in considerazione il mantenimento di opportune distanze nell'ambito delle rispettive politiche di destinazione o di utilizzazione dei suoli e di altre politiche pertinenti e nelle relative procedure di attuazione.
 ........Così sarebbero compromessi gli obiettivi e i principi della politica dell'Unione in materia ambientale tra i quali la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'ambiente e gli obiettivi di prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitazione le loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 



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