Tratto da Greenreport
L’Ue rafforza la protezione da incidenti rilevanti: aggiornata la classificazione delle sostanze
La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della direttiva. Una cooperazione che, dove opportuno, dovrebbe coinvolgere anche i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.
E' proprio per questo che occorre stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un certo grado di protezione in tutta l'Unione.
Così come è opportuno che gli stessi gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico. Elemento necessario anche per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze.
Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, dunque, il gestore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Così come dovrebbero essere garantite le opportune informazioni al pubblico.
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Corte Eu ribadisce la necessità di rispettare le distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici aperti al pubblico
Ma la mancanza di un piano regolatore non può esonerare le autorità nazionali (nel caso il Comune di Darmstadt) dall'obbligo di prendere in considerazione, in sede di valutazione delle domande di licenza edilizia, la necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso II, da un lato, e le zone adiacenti, dall'altro.
La direttiva, infatti, impone agli Stati membri, in termini inequivocabili, un obbligo di prendere in considerazione il mantenimento di opportune distanze nell'ambito delle rispettive politiche di destinazione o di utilizzazione dei suoli e di altre politiche pertinenti e nelle relative procedure di attuazione.
........Così sarebbero compromessi gli obiettivi e i principi della politica dell'Unione in materia ambientale tra i quali la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'ambiente e gli obiettivi di prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitazione le loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.











