Tratto da Note di Grondacci
Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti
La Giunta Regionale ligure con il disegno di legge regionale n. 182 in fase di discussione in commissione consiliare competente ha deciso di abrogare la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 che disciplina ad oggi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere elencati negli allegati di detta legge regionale.
L’abrogazione della vigente legge regionale avviene con l’articolo 14 del ddl n. 182 che definisce sommariamente le competenze in materia di VIA regionale rilasciate alla Regione e per il resto rinvia sostanzialmente alle procedure e alle norme della parte II al DLgs 152/2006 e relative allegati.
Secondo l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182, l’abrogazione della legge regionale 38/1998 è in attuazione della nuova versione della disciplina della VIA nazionale in recepimento della nuova Direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Fino a qui nulla da eccepire anche se una abrogazione totale della legge regionale appare francamente ridondante visto che sempre la vigente versione del DLgs 152/2006 al comma 8 articolo 7-bis: “8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea”.
Il problema vero nasce invece dal fatto che l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182 abrogando la legge regionale 38/1998 abroga anche gli allegati a quest’ultima che elencavano le categorie di opere sottoposte a procedure ordinaria (allegato 2) e a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (allegato 3). Quindi per capire quali categorie di opere sono sottoposte a VIA ordinaria o a Verifica di assoggettabilità una volta che l’abrogazione della legge regionale verrà definitivamente approvata dal consiglio regionale, occorrerà guardare agli allegati alla parte II del DLgs 152/2006 (allegati III e IV).
Quello che però è mancato, nella predisposizione di questa abrogazione da parte della giunta regionale ligure, è una analisi puntuale che mettesse a confronto le categorie di opere elencate negli attuali allegati della legge regionale ligure sulla VIA e quelle elencate negli allegati al DLgs 152/2006.Continua qui
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