COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE.

QUESTO BLOG UTILIZZA COOKIES ,ANCHE DI TERZE PARTI.SCORRENDO QUESTA PAGINA ,CLICCANDO SU UN LINK O PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE IN ALTRA MANIERA ,ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES.SE VUOI SAPERNE DI PIU' O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIES LEGGI LA "COOKIES POLICY DI UNITIPERLASALUTE".
Visualizzazione post con etichetta VIA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta VIA. Mostra tutti i post

05 luglio 2021

Grondacci : Il Decreto legge semplificazioni estende l'uso del Combustibile Derivato dai Rifiuti

 Tratto da Note di Grondacci

Il Decreto legge semplificazioni estende l'uso del Combustibile Derivato dai Rifiuti 

Nuova norma che favorisce l'estensione dell'uso del Combustibile Solido Secondario (CSS) in impianti ulteriori a cementifici e centrali termoelettriche sopra i 50MW. 

La norma è stata introdotta dal Decreto Legge 77/2021 con l'articolo 35 intitolato misure di semplificazione per la promozione della economia circolare. Cosa abbia di economia circolare un materiale che è di fatto un rifiuto e che solo grazie ad una normativa precedente è stato, declassificato a combustibile per definizione normativa ma rifiuto resta.  


Secondo il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021  gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile, conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 [NOTA 1], in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 [NOTA 2], che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 - [NOTA 3]) e della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (vedi definizione ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013 - [NOTA 4]). Peraltro questo era già previsto dal Decreto 22/2013, occorre ricordare infatti che questo Decreto prevede che i cementifici e le centrali termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano in possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), possono utilizzare il CSS previa comunicazione da trasmettere  da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS. 


ESTENSIONE USO CSS A NUOVE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Intanto qui occorre una precisazione: il Decreto 22/2013, che come già scritto sopra è quello che stabilisce le condizioni per considerare il CSS non rifiuto, comunque prevede che il CSS sia bruciabile solo nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50 MW (vedi comma 1 articolo 13 Decreto 22/2013) entrambi assoggettati ad AIA. Ora se si fa riferimento anche alla definizione di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale vuol dire che si estende ex lege la possibilità di bruciare il CSS anche negli impianti minori nei quali si svolga una attività di recupero rifiuti, il tutto in palese contrasto con il Decreto 22/2013. 

A conferma di questa interpretazione il comma 2 articolo 35 Decreto Legge 77/2021 afferma ulteriormente che l’introduzione del CSS non costituisce variante sostanziale anche ai sensi del comma 19 [NOTA 5] articolo 208 che disciplina le autorizzazioni di impianti di rifiuti non soggetti ad AIA. 

 

Sempre il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 nell’ultimo periodo afferma che non essendo necessaria una nuova autorizzazione nel caso che l’arrivo del CSS non venga considerato modifica o variante sostanziale, è richiesta solo la comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. Mentre il Decreto 22/2013 prevedeva che la comunicazione sia inviata almeno 60 giorni prima dell’utilizzo del CSS nell’impianto, ora la nuova norma il termine è ridotto a 45 giorni, quindi si riduce il termine per svolgere la verifica da parte dell’autorità competente sempre in contrasto con il Decreto 22/2013.

 

Infine, conclude il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021, l'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 



[NOTA 1] Per un commento a questo Decreto vedi a questo link  https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2014/11/il-combustibili-da-rifiuti-non-e-piu.html

[NOTA 2] Operazioni di recupero come utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

[NOTA 3] modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del  funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,   secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività  per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, é sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa

[NOTA 4] modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

[NOTA 5] 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 

05 giugno 2021

Marco Grondacci : LA VIA SECONDO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL GOVERNO DRAGHI

Tratto da Note di Grondacci

Presentata la bozza definitiva del Decreto Legge Semplificazioni predisposto dal Governo Draghi (per il testo QUI).

In questo primo post affronto le modifiche introdotte dal Decreto Legge alla Parte II del DLgs 152/2006 relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si conferma una logica peraltro già affermata dalla legge 120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto Legge 76/2020 « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Per una analisi di questa legge relativamente a VIA e VAS vedi QUI.

Il nuovo Decreto Legge conferma le parti negative della legge 120/2020 che erano le seguenti :


1. si riduce il contenuto del progetto sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità,

2. si riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di VIA,

3. si riducono i tempi di partecipazione del pubblico in particolare per le osservazioni

4. si trasformano in parte le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida aumentando la confusione su cosa è vincolante o no e soprattutto la discrezionalità del decisore, in questo modo rischia di venire meno la trasparenza del contenuto della decisione e quindi la possibilità di contestarla nel merito.


A queste parti negative si aggiungono ora le modifiche del nuovo Decreto Legge che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito
. In particolare e sintetizzando (nella seconda parte del post troverete l'analisi di ogni singola modifica) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le seguenti:

16 aprile 2021

Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella centrale termoelettrica di Vado Ligure - Documentazione

 Tratto da Minambiente 

Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella centrale termoelettrica di Vado Ligure .


Documentazione

(n.22) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale

Ecco il link per la lettura :Documentazione - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA 

Ecco tutte le osservazioni pubblicate.
T


È stato sicuramente un grande impegno per tante Associazioni nazionali e locali ,per i Comitati, per gli Avvocati, i Tecnici , i Medici ed anche i liberi Cittadini  che hanno realmente a cuore la tutela della nostra salute, del nostro territorio e del nostro ambiente . GRAZIE A TUTTI

24 gennaio 2021

Quilianonline : CENTRALE A GAS LE REGOLE COME SCELTA

 Tratto da Quilianonline

CENTRALE A GAS LE REGOLE COME SCELTA

Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha discusso sulla tematica di Tirreno Power. Alcune settimane fa, seppure legittimamente in modo autonomo e non condiviso e programmato con il Comune di Quiliano, Tirreno Power ha chiesto l’ampliamento della centrale a gas situata nel nostro territorio. Le caratteristiche tecniche e le motivazioni, erano state ritenute da TP adatte ad un raddoppio e di questa decisione ne sono stati informati, come da prassi e norme, gli enti territoriali coinvolti. Gli interlocutori del progetto erano e sono gli Enti Locali, quindi anche il Comune di Quiliano, lo Stato (Ministero Ambiente Commissione Tecnica VIA /VAS, Ministero Beni e attività Culturali Istituto Superiore sanità).  All’interno della procedura avviata a questi Enti sono state chieste osservazioni e pareri.

Consapevoli del fatto che gli interessi in campo hanno tutti rilevanza costituzionale e sostanziale e che spesso sono in conflitto tra loro: da un lato la tutela dell’ambiente e della salute e dall’altro l’economia e il lavoro. Altresì sono presenti legittimi interessi privati della Società proponente, interessi pubblici di valenza nazionale, che da anni lo Stato richiede a questo territorio e gli interessi e la sostenibilità del nostro territorio sul piano economico e residenziale, rappresentati dai Comuni di Quiliano e Vado Ligure, dalla Provincia di Savona e dalla Regione Liguria.

Per scelta Politico / Amministrativa e soprattutto per dovere Istituzionale, considerata l’importanza della fase del procedimento amministrativo, in cui siamo stati chiamati in causa, si è ritenuto di assumere un atteggiamento attivo, concreto e partecipativo.

Il Comune di Quiliano di fronte ad una richiesta di potenziamento si è mosso in tre direzioni:

1 valutare la necessità;

2 considerare gli impatti;

3 studiare i vantaggi.

........Crediamo sia nell’interesse di tutti, dalla Società proponente agli Enti Pubblici interessati che la valutazione dei contenuti progettuali presentati avvenga attraverso un trasparente “confronto di verità” approfondito organico e partecipato. Le stesse Osservazioni sono state anticipate per poter consentire all’Autorità Nazionale competente l’opportunità di meglio valutare la fondatezza della richiesta che la Consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell’Inchiesta Pubblica e di poter considerare eventualmente le controdeduzioni formulate dal proponente del Progetto, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di buonafede.

Tirreno Power può legittimamente chiedere un ampliamento, il Comune di Quiliano non solo ha il dovere, ma l’obbligo morale ed etico di valutare se questa richiesta sia giustificata, pertinente e valida. Lo si deve fare ora, non solo perché la norma di legge lo richiede, ma per attuare una necessaria discussione preventiva e non emergenziale e giudiziaria.

Leggi il comunicato  integrale su Quilianonline

12 gennaio 2021

Marco Grondacci : Le condizioni per impugnare i provvedimenti di VIA da parte dei residenti

 Tratto da Note di Grondacci

Le condizioni per impugnare i provvedimenti di VIA da parte dei residenti 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 8393 pubblicata il  28 dicembre 2020 (QUI), è nuovamente intervenuto per chiarire quanto i cittadini che vivono o hanno titolarità di beni immobiliari vicino a siti dove sono proposti progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale di questo procedimento.

Il caso riguarda un impianto di biogas ma i principi affermati valgono per qualsiasi altro progetto sottoponibile a VIA. 

Chi contesta la legittimità ad impugnare dei cittadini nel caso in esame ha sostenuto che è: “mancata dimostrazione di un pregiudizio effettivo da parte dei ricorrenti: la stessa parte appellante, infatti, non contesta la sufficienza del criterio di collegamento (incentrato sulla residenza dei ricorrenti ovvero sulla titolarità in capo agli stessi di diritti di proprietà o attività imprenditoriali nell’area), ove accompagnato, appunto, alla prova di un effettivo pregiudizio di ordine ambientale”. 

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, nel confermare la sentenza del TAR appellata da chi contesta la legittimazione dei cittadini, afferma che la sentenza appellata si regga condivisibilmente, in ordine alla questione in esame, sul principio di prova fornito dai ricorrenti, come evidenziato dal giudice di primo grado, in ordine ai pregiudizi ambientali derivanti dall’impianto oggetto dell’impugnata autorizzazione: ciò in quanto l’esigenza di garantire il diritto costituzionale di azione a tutela del proprio interesse legittimo mal si concilia con la pretesa di uno standard probatorio di maggiore spessore, prossimo alla prova piena del pregiudizio, come assume la parte appellante.

A conforto della sue sposta conclusione il Consiglio di Stato cita recente giurisprudenza precedente ( Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4383 dell’8 luglio 2020 - QUI : progetto impianto di generazione elettrica tramite combustione di biogas),  che ha superato un orientamento più lontano nel tempo(Consiglio di Stato sez. IV 15 dicembre 2017 n. 5908  QUI e sez. V 16 aprile 2013 n. 2095)  secondo il quale la semplice vicinitas, ovvero l’essere proprietari di immobili nelle vicinanze di un impianto che si ritiene inquinante ovvero l’essere residenti nei pressi, non è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti che quell’impianto hanno assentito, dato che occorrerebbe dare la prova positiva di un danno che da esso deriverebbe. 

Di contro la sentenza 4383/2020 (ora confermata dalla sentenza 8393 qui esaminata) ha evidenziato che “tale orientamento è però superato nella giurisprudenza più recente - per tutte C.d.S. sez. VI 23 maggio 2019 n. 3386  QUI e 24 aprile 2019 n. 2645 QUI - secondo il quale uno stabile collegamento con un terreno vicino all’intervento di cui si tratta è sufficiente a fondare sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere, senza dover allegare e provare uno specifico pregiudizio per effetto dell’attività intrapresa sul suolo limitrofo; nei casi decisi dalle sentenze citate, si trattava di un’attività edilizia, ma il principio a maggior ragione vale per la costruzione di un impianto termoelettrico, notoriamente fonte di possibile inquinamento acustico e dell’aria per tutta la durata del suo esercizio. Quanto si è detto vale anche per (…) l’ipotesi in cui un dato soggetto, come la ricorrente appellata indicata in quella sede, sia proprietario di un immobile nelle vicinanze, nella specie di un terreno, ma non lo usi per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un terreno ne diminuisce il valore di mercato”.

19 dicembre 2020

Nuovo impianto a gas Tirreno Power, il comune di Quiliano presenterà un'analisi critica ed una perizia

Tratto da Savona News  19 dicembre 2020,

Nuovo impianto a gas Tirreno Power, il comune di Quiliano presenterà un'analisi critica e una perizia dello studio di impatto ambientale

Sindaco Isetta: "Gli interessi dei cittadini di Quiliano, il problema del lavoro, quello della sicurezza ambientale, della salute, sono alla nostra attenzione"

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lo scorso 23 novembre aveva comunicato ai comuni di Savona, Vado e Quiliano l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) in merito al progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella centrale termoelettrica di Tirreno Power.

Contemporaneamente erano stati pubblicati sul sito del Ministero l’avviso pubblico, il progetto, lo studio d’impatto ambientale, la sintesi non tecnica, il documento relativo alla valutazione di impatto sanitari e la documentazione relativa alla valutazione di incidenza.

Da fine novembre quindi decorre il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

Infatti il comune di Quiliano, tra i più critici per la realizzazione del nuovo impianto a gas, ha ritenuto necessario ricorrere ad una prestazione professionale che consiste nella redazione di una perizia giurata a supporto di un’azione di autotutela nei confronti del procedimento di VIA.

Costituendo così un’analisi critica della documentazione tecnica, con lo scopo di evidenziare le criticità del progetto di ampliamento e le ricadute dello stesso sul territorio comunale con particolare riferimento alla qualità dell’aria ed all’impatto sanitario.

 "Tema che va affrontato con urgenza e responsabilità. Gli interessi dei cittadini di Quiliano, il problema del lavoro, quello della sicurezza ambientale, della salute, sono alla nostra attenzione. Valuteremo con scrupolo e partecipazione, non dimenticando nessuna delle perplessità, problemi, che accompagnano un'operazione come questa, tanto improvvisa, quanto articolata e studiata. Per noi l'interesse dei quilianesi resta sovrano e imprescindibile e su questo vigileremo, studiando, approfondendo e decidendo coralmente nel modo più opportuno" aveva dichiarato il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

08 dicembre 2020

Applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili

 Tratto da Note di Marco Grondacci 

Consiglio di Stato: applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020(QUI) si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di Valutazione di Impatto Ambientale  e di Autorizzazione in relazione ad un impianto di stoccaggio D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)., ed R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).) e pretrattamento D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2) ) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche – [NOTA 1])....

CONCLUSIONI 

Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all’impatto potenziale verso residenze civili, ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico, occorra ragionare non solo in termini di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l’impatto ambientale dell’impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l’attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di “proiezione futura” utilizzato dalla sentenza.  

Insomma una sentenza innovativa che afferma principi estendibili a situazioni simili perché riafferma con chiarezza l'autonomia istruttoria della procedura di VIA secondo i due principi per cui è nata: quello di precauzione e di prevenzione dell'inquinamento ambientale e del danno alla salute e quello di specificità del sito legandoli insieme ed uscendo dalla logica del solo rispetto formalistico di vincoli, distanze, limiti di legge. 


11 settembre 2020

WWF e ITALIA NOSTRA : A VADO LIGURE ANCORA UNA DISCARICA?

Riceviamo e pubblichiamo
Le osservazioni di WWF e ITALIA NOSTRA : 
A VADO LIGURE ANCORA UNA DISCARICA?

















 

09 settembre 2020

Il Consiglio di Stato chiarisce la natura giuridica della verifica di assoggettabilità a VIA

Tratto. Da Note di Marco Grondacci  

Il Consiglio di Stato chiarisce natura giuridica della verifica di assoggettabilità a VIA 


  
Importante sentenza del Consiglio di Stato (n° 5379 del 7 settembre 2020) che a prescindere dal caso specifico trattato svolge una articolata ricostruzione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito screening), chiarendone: 
1. limiti e potenzialità istruttorie
2. autonomia dalla procedura di VIA ordinaria 
3. oggetto 
4. impugnabilità
5. livello di discrezionalità della Autorità Competente allo svolgimento della procedura di screening

Di seguito riporto i passaggi più significativi della sentenza (per il cui testo integrale vedi QUI) preceduti da titoli che sintetizzano i motivi della sentenza per comodità di lettura…

20 luglio 2020

Marco Grondacci. Decreto Semplificazione: la VIA non è un bollino da staccare più velocemente possibile

Tratto da Note di Grondacci 

Decreto Semplificazione: la VIA non è un bollino da staccare più velocemente possibile


Con gli articoli 50 e 51 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (QUI)  è stato modificato il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e s.m.i.) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico.  
Con il presente post, nella prima  parte, analizzo criticamente le più significative modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto per poi svolgere nella seconda parte un ragionamento sui principi  di diritto comunitario in materia di VIA palesemente violati, a mio avviso, dal provvedimento legislativo in esame.  

28 giugno 2020

Marco Grondacci: Il governo nazionale vuole semplificare la Via : proposta sbagliata e confusa...

Tratto da Note di Marco Grondacci 
IL governo  vuole semplificare la VIA: proposta sbagliata e confusa

Ancora una proposta di semplificare la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Questa volta da parte del governo nazionale che mi pareva in materia ambientale nato per fare funzionare le procedure ambientali non per ridurne efficacia con inutili e pericolose semplificazioni.
Nell’ennesimo decreto legge semplificazioni ci sarà un articolo che prevede nel caso il procedimento di VIA non si concluda nei termini di legge la questione venga assorbita dal Consiglio dei Ministri.



Il Sole24ore oggi definisce la VIA come “uno dei poteri di veto più forti”.  Ma davvero è un potere di veto? Semmai questa procedura è diventata una giustificazione ex ante della compatibilità ambientale di un progetto, tanto che uno dei padri della introduzione della VIA in Italia scrisse qualche anno fa un libro intitolato: "Ecologia dell'Impatto Ambientale" !

In realtà la VIA, lo ricordo per gli smemorati, è un processo di valutazione  preventivo non sulla compatibilità ma sull'impatto di un progetto con un determinato sito. Non deve essere interpretata come una mera autorizzazione. Infatti nella VIA conta l’istruttoria prima ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di VIA specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori.
Non solo ma aumentando a dismisura i poteri del Consiglio dei Ministri si ledono due principi cardine della VIA: la specificità del sito e la partecipazione della comunità interessata.
Quando chi ci governa capirà che nella VIA non contano i termini ma l'impostazione del progetto e il coinvolgimento preventivo della comunità interessata? 



Gli ultimi governi, precedenti al Governo Conte bis, hanno ridotto la VIA da procedura di valutazione preventiva dell’impatto ambientale di un progetto in un dato sito ad una mera autorizzazione ex ante di compatibilizzazione del progetto con il sito. Si veda gli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 sul provvedimento autorizzatorio unico statale e regionale.

Quando la smetteranno di prendere in giro i cittadini meno informati rimuovendo il fatto che la VIA è già stata anche troppo semplificata come dimostrano i percorsi di molte grandi opere (infrastrutture, centrali termoelettriche), ad esempio per il progetto del terzo valico in Liguria (vedi QUI)

I VINCOLI NORMATIVI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI DELLA CONCLUSIONE DELLA VIA ESISTONO MA NON VENGONO RISPETTATI

Ma c’è di più perché già nella attuale versione della normativa nazionale sulla VIA ci sono vincoli normativi per rispettare i termini del procedimento: 
Per la verifica di assoggettabilità a VIAil comma 12 articolo 19 del DLgs 152/2006 recita: “12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Per la procedura ordinaria di VIA il comma 7 dell’articolo  25 del DLgs 152/2006 recita: “7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Questi riferimenti alla legge 241 sono ripetuti anche negli articoli 27 e 27-bis del DLgs 152/2006 relativamente al Provvedimento unico in materia ambientale e al 
Provvedimento autorizzatorio unico regionale che come ho già scritto sopra assorbono anche la VIA.

Le norme della legge 241/1990 già prevedono una procedura accelerata fino alla nomina di un commissario  che si sostituisce all’ufficio competente che non ha rispettato i termini della conclusione del procedimento di VIA. Non solo ma l’altro articolo citato della legge 241/1990 , l’articolo 2bis recita: “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.”.
Ma queste norme non sono mai state applicate perché? Io un’idea la ho: forse perché andavano a toccare le responsabilità della casta dei burocrati come pure indirettamente degli amministratori pubblici ? Visto che molti procedimenti  non si chiudono nei termini per ragioni che con la natura del procedimento di VIA non hanno nulla a che fare! 


L'UNICO VERO POTERE DI INTERVENTO DEL GOVERNO NAZIONALE UTILE PER L'AMBIENTE IN CASO DI INADEMPIENZE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI VIA  

Ma c’è di più l’unico vero utile potere di intervento statale in caso di inadempienze da parte ad esempio delle Regioni e degli enti locali in materia di procedure ambientali come la VIA è previsto dall’articolo 8 della legge istitutiva del Ministero Ambiente (legge 349/1986) che prevede poteri di diffida e poi di ordinanza da parte del Ministro se l’inadempimento può  produrre un rischio per ambiente e salute pubblica. Ecco questo si che può essere un intervento sostitutivo utile ma non certo quello proposto ora dal Governo Conte! 


LE VERE RAGIONI DELLA INTRODUZIONE DI QUESTA ENNESSIMA "SEMPLIFICAZIONE" DELLA PROCEDURA DI VIA
Ma diciamo la verità la cultura di governo che sta dietro questa ennesima “semplificazione” delle procedure ambientali (c’è di mezzo anche il tentativo di spostare il parere della Soprintendenza sempre al Consiglio dei Ministri) è che spostando la decisione al Consiglio dei Ministri si vuole rimuovere il conflitto sul territorio rispetto a progetti che spesso vengono calati dall’alto in base ad interessi che la tutela dell’ambiente lo sviluppo sostenibile non c’entrano nulla!
Progetti calati dall’alto che violano i principi fondanti delle normative sulla valutazioni ambientali che sono:
1. la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi definisce con la partecipazione delle comunità locali preventivamente le localizzazioni sostenibili di progetti ed opere su un dato territorio
2. la VIA definisce a livello puntuale in attuazione dei piani valutati dalla VAS la compatibilità del singolo progetto con lo specifico sito. 

Di fronte agli scempi che il legislatore e gli amministratori pubblici hanno prodotto in questi anni nelle procedure di VAS e di VIA ormai, anche se non sempre, l’ultimo organo di resistenza per una corretta interpretazione di queste procedure secondo le loro finalità originaria, resta la magistratura comunitaria e nazionale come ho spesso dimostrato in questo blog. 


16 giugno 2020

“Nel Decreto Rilancio un emendamento che velocizza le nuove centrali a gas”

Tratto da Centumcellae

PaP: “Nel Decreto Rilancio un emendamento che velocizza le nuove centrali a gas 

CIVITAVECCHIA – “Tra i molti emendamenti al Decreto Rilancio ne è spuntato fuori uno che rischia, purtroppo, di velocizzare notevolmente la costruzione di nuove centrali a gas sul territorio italiano”.

A lanciare l’allarme, in un comunicato congiunto, sono le sezioni di Potere al Popolo Civitavecchia, Venezia e Brindisi, che evidenziano come l’emendamento in questione, firmato da esponenti di PD e LEU, intende istituire un’apposita Commissione tecnica PNIEC “con il fine di semplificare la procedura di VIA e velocizzare così l’autorizzazione per quelle attività che si muovono, appunto, in conformità col Piano Nazionale”.

“L’idea – si legge nella nota congiunta – a quanto pare, è piaciuta molto anche al ministro dell’ambiente Sergio Costa, il quale, entusiasta, ha citato come opere da costruire in fretta solo gli impianti fotovoltaici e quelli eolici, dimenticando, però, che nell’ultimo Piano Energia e Clima ci sono anche le centrali a gas: uno strumento – secondo il governo – fondamentale per fare fronte agli 8GW che verranno meno con il phase-out del carbone. Nell’emendamento non si fa alcuna distinzione tra opere pulite a emissione zero e impianti che saranno invece alimentati con combustibili fossili. Si dice soltanto che, entro 60 giorni, un DPCM dovrebbe individuare ‘le tipologie di progetti per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale’. Come detto, a occuparsi di tali procedure dovrebbe essere una “Commissione tecnica PNIEC” composta da 20 membri scelti tra rappresentanti del Ministero dell’ambiente, del CNR, dell’ISPRA, dell’ENEA e dell’ISS”.

“Un emendamento – concludono – che non sappiamo se sia stato scritto male per un approccio superficiale alla questione o, peggio ancora, per snellire effettivamente le procedure autorizzative delle nuove centrali turbogas. Quello che denunciamo con forza, ad ogni modo, è l’ennesimo atto parlamentare a sostegno dei combustibili fossili, delle aziende inquinanti e di progetti anacronistici contro i quali continueremo ad opporci per il bene del pianeta e delle nostre comunità”.

Marco Grondacci:Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA

Tratto da Note di Marco Grondacci

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque 

La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020  causa C535/18 (QUI), interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva  quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - [NOTA 1]):
-        articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
-          articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto 

La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE [NOTA 2] in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali  e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.

La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali [NOTA 3] sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia: