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16 dicembre 2017

Grondacci- Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti


Tratto da  Note di Grondacci

Riforma della VIA in Liguria: rischio eliminazione di intere categorie di opere impattanti

La Giunta Regionale ligure con il disegno di legge regionale n. 182 in fase di discussione in commissione consiliare competente ha deciso di abrogare la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 che disciplina ad oggi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere elencati negli allegati di detta legge regionale.
L’abrogazione della vigente legge regionale avviene con l’articolo 14 del ddl n. 182 che definisce sommariamente le competenze in materia di VIA regionale rilasciate alla Regione e per il resto rinvia sostanzialmente alle procedure e alle norme della parte II al DLgs 152/2006 e relative allegati.
Secondo l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182, l’abrogazione della legge regionale 38/1998 è in attuazione della nuova versione della disciplina della VIA nazionale in recepimento della nuova Direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Fino a qui nulla da eccepire anche se una abrogazione totale della legge regionale appare francamente ridondante visto che sempre la vigente versione del DLgs 152/2006 al comma 8 articolo 7-bis: “8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea”.

Il problema vero nasce invece dal fatto che l’articolo 14 del disegno di legge regionale n. 182 abrogando la legge regionale 38/1998 abroga anche gli allegati a quest’ultima che elencavano le categorie di opere sottoposte a procedure ordinaria (allegato 2) e a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (allegato 3).  Quindi per capire quali categorie di opere sono sottoposte a VIA ordinaria o a Verifica di assoggettabilità una volta che l’abrogazione della legge regionale verrà definitivamente approvata dal consiglio regionale, occorrerà guardare agli allegati alla parte II del DLgs 152/2006 (allegati III e IV).

Quello che però è mancato, nella predisposizione di questa abrogazione da parte della giunta regionale ligure, è una analisi puntuale che mettesse a confronto le categorie di opere elencate negli attuali allegati della legge regionale ligure sulla VIA e quelle elencate negli allegati al DLgs 152/2006.Continua qui

09 febbraio 2017

Lexambiente :Il principio di precauzione in materia ambientale.

Il principio di precauzione in materia ambientale
di Rosa BERTUZZI e Andrea TEDALDI
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Criticato da alcuni per rappresentare un freno allo sviluppo e alla ricerca scientifica, elogiato da altri quale simbolo del progresso anzitutto etico e culturale, oltreché giuridico 1, raggiunto dalla civiltà moderna, il principio di precauzione costituisce indubbiamente uno dei cardini del diritto ambientale contemporaneo.
Imponendo l’adozione di misure cautelative in presenza di situazioni di incertezza scientifica, il principio in esame si presenta come il precipitato giuridico di un livello di accettabilità del rischio che è andato mutando nel corso degli anni. Al tempo della certezza e del controllo dell’uomo sulla natura, in cui l’essere umano credeva di poter tutto dominare e si pensava che la scienza permettesse di porre rimedio a tutti gli eventuali danni arrecati all’ambiente, è seguito il tempo dei dubbi, del timore che l’hybris umana possa portare (come, del resto, è avvenuto) a compromissioni ambientali irreparabili, le quali assumono spesso evidenza solo a distanza di anni, colpendo le generazioni future.
A partire dalla fine degli anni ’70, e soprattutto nel corso del decennio successivo, i gravi danni ambientali legati al rapido sviluppo industriale conosciuto dai Paesi dell’Europa occidentale incominciano ad appalesarsi agli occhi di tutti, e non più unicamente a quel ristretto gruppo di industriali, politici ed amministratori che li aveva volontariamente nascosti o ignorati.
L’uomo inizia così a prendere coscienza dell’inadeguatezza dei classici strumenti, risarcitori e sanzionatori, di protezione dell’ambiente. Riappare evidente il rapporto di interdipendenza con la natura, e si sostiene la necessità di un’etica nuova, adattata ai tempi e agli spazi naturali2. E’ proprio questa etica rinnovata, mossa dall’obiettivo di prevenire i danni ambientali che possono emergere in situazioni di incertezza scientifica, a portare alla nascita del principio di precauzione.
Consacrato a livello sovrastatale e poi recepito dagli ordinamenti nazionali, il principio in esame si impone in breve tempo quale pilastro del diritto ambientale europeo e delle branche del diritto a questo collegate, in particolare la salute e l’alimentazione. La sua estensione è stata però accompagnata da feroci accuse da parte di coloro che, criticandone l’indeterminatezza, ne vedrebbe un freno all’innovazione, e, conseguentemente, ne auspicherebbero una rimodulazione o -addirittura- la soppressione.....
Al riguardo, gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese, le Amministrazioni devono tutti rispettare e far rispettare il principio di precauzione. Sicché, qualora si produca un effetto negativo sull’ambiente o sulla salute umana, tale principio potrà essere posto a fondamento della responsabilità, penale e civile, dei soggetti che non abbiano adottato misure precauzionali, tutte le volte che conoscevano, avrebbero dovuto conoscere, o avrebbero dovuto dubitare dei rischi gravi o irreversibili discendenti da una determinata attività

18 settembre 2015

LaSpeziaOggi :Documentario Tirreno Power di D.Ceccarini e P.Settimini.

Tratto da You tube


E' stato presentato martedì 15 settembre alle ore 17, nella Sala di TeleLiguriaSud il documentario sul caso della centrale Tirreno Power di Vado Ligure, realizzato da Paola Settimini, editore del giornale indipendente LaSpeziaOggi, e Daniele Ceccarini, filmakers, documentarista e redattore di LaSpeziaOggi.


Presentazione dell'anteprima del documentario su Tirreno Power e 
gli effetti del carbone 

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Dice Daniele Ceccarini nel sottostante video:
  abbiamo deciso  insieme a Paola Settimini di partire dall' inchiesta della chiusura della Tirreno Power di Vado perchè  é un ' inchiesta fondamentale ,che sicuramente dal punto di vista ambientale farà giurisprudenza , sarà un caso di diritto ambientale che ha una  valenza non solo per la centrale in se',che poi ha una sua peculiarità, ma anche a livello nazionale o internazionale per  tutte quelle che sono le comunità , le citta' che vivono vicino a una centrale.

 Guardate il servizio gentilmente concesso da TeleLiguriaSud...

31 maggio 2014

Ambiente, il Ddl della discordia. Peacelink ha lanciato una petizione

Tratto da Dazebaonews.it

Ambiente, il Ddl della discordia. Peacelink ha lanciato una petizione

Ambiente, il Ddl della discordia. Peacelink lancia una petizione
 Inquinamento, processi e siti di “interesse nazionale”, la nuova proposta di legge e le reazioni delle popolazioni locali
“Costituisce disastro ambientale l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema, o l’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo”
Questa frase, contenuta nell’articolo 452-ter, ha letteralmente spaccato in due l’Italia. Una spaccatura che non segue apparentemente alcuna logica geografica o culturale nè era mai stata così evidente.
La frattura parte a Vado Ligure, scossa dai due filoni di inchiesta aperti dalla magistratura sull’attività di Tirreno Power, di cui uno per disastro ambientale. Arriva, dunque, a Brescia, città in cui oltre 200 ettari di terreno a sud della Caffaro risultano contaminati da policloro binefili e diossine. Dal 2002 il sito è tra quelli inquinati di interessi nazionale, ma nessuna bonifica è stata fatta.
La ferita ambientale è aperta anche in Veneto, precisamente a Rovigo per il disastro ambientale della centrale a olio di Porto Tolle, e in Friuli a Trieste dove i cittadini combattono contro le emissioni della ferriera.
Gli appennini portano l’Italia inquinata fino a Falcognana e poi giù alla Terra dei fuochi, a Crotone, a Melfi, a Brindisi, a Gela, a Milazzo e a Taranto. Questa è l’Italia dei siti di interesse nazionale poco interessanti che a quella frase guardano con paura, per chi ha indagini in corso, come a Rovigo, a Savona, a Taranto per il caso ILVA e per chi quelle indagini cerca di farle partire.

L’associazione Peacelink che da tempo si occupa dell’inquinamento a Taranto ha lanciato una petizione, avvalorata da interventi di autorevoli esperti di diritto ambientale. Prima di tutto, il disegno di legge 1245 stabilisce una pena per il reato di “disastro ambientale”, ma nel frattempo ne sancisce le caratteristiche come quelle di una “alterazione irreversibile dell’ecosistema”, senza definire i concetti di “compromissione” e di “deterioramento” dell’ambiente, lasciando così ampi margini di interpretazione. Resta inoltre estremamente difficoltoso (per fortuna) ritenere un danno ambientale “irreversibile”, data la stessa possibilità di bonifica del terreno.
Una seconda criticità è il vincolo del reato di disastro ambientale a violazioni di disposizioni legislative o amministrative ben esplicato dalle parole del procuratore generale di Civitavecchia Gianfranco Amendola, secondo cui: 
“Fare addirittura dipendere la punibilità di un fatto gravissimo dall’osservanza o meno delle pessime, carenti e complicate norme regolamentari ed amministrative esistenti significa subordinare la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo formali o a norme tecniche che, spesso, sembrano formulate apposta per essere inapplicabili”.
Il disegno di legge configura inoltre il disastro come reato di evento e non di pericolo concreto quale è il “disastro innominato” (art. 434 del codice penale, comma primo), finora utilizzato dalla giurisprudenza, che permette di punire chi commette “fatti diretti a causare un disastro” anche quando il disastro, come nel caso dell’amianto, non è immediatamente percepibile.
Una lettura molto interessante a tale proposito è quella del Dott. Maurizio Santoloci su dirittoambiente.net   

L’approvazione di questa legge potrebbe in particolare compromettere la validità del processo portato avanti nei confronti dei Riva, proprietari dell’Ilva di Taranto, perassociazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, proprio attraverso la dimostrazione della non irreversibilità del danno, lasciando come ulteriore accusa quella di avvelenamento di sostanze alimentari (un’accusa ad ogni modo, pesantissima, che prevede un minimo di 15 anni di carcere ed un massimo di ergastolo se l’avvelenamento ha causato morti).
Il senatore Felice Casson, toga autorevole in fatto di reati ambientali, ha già espresso la sua contrarietà a queste criticità presenti nel disegno di legge e ha annunciato emendamenti correttivi, così come il Movimento 5 stelle (che tuttavia era “caduto nella trappola” alla Camera, approvando il disegno di legge), ma il timore è che, ovviamente, non bastino.
Per questo Peacelink e altri vari comitati ambientalisti sul suolo nazionale chiedono di fermare immediatamente l’iter di questa legge e di formularne un’altra che utilizzi le norme previste dalla direttiva europea 75/2010 che sancisce il principio del “chi inquina, paga”.

08 marzo 2012

Ue: una migliore applicazione della normativa riduce i costi e fa bene all’ambiente

Tratto da GreenReport

Ue: una migliore applicazione della normativa riduce i costi e fa bene all’ambiente

[ 7 marzo 2012 ]
L'Unione europea calcola che «la mancata applicazione della normativa ambientale costi all'economia dell'Ue circa 50 miliardi di euro l'anno, tra sanità e costi diretti per l'ambiente», per questo oggi, «con l'intento di ridurre questa cifra e di offrire ai cittadini e alle imprese risultati migliori sul piano ambientale», la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione per una migliore applicazione della normativa ambientale Ue. 
 La comunicazione sarà presentata al Parlamento europeo, agli Stati membri, ai cittadini e a tutti gli attori interessati dall'attuazione e dall'applicazione della normativa. Il risultato delle discussioni tra le tre istituzioni dell'Unione europea preparerà il terreno per il settimo programma di azione in materia di ambiente.
La Commissione ricorda in una nota che «gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che la normativa ambientale Ue sia applicata a livello nazionale. Il ruolo della Commissione consiste nel controllare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e di adottare provvedimenti nel caso non vengano rispettati. 
 L'applicazione comprende diversi aspetti. Gli Stati membri devono adottare leggi nazionali che consentano un'applicazione dettagliata delle leggi approvate a livello Ue e devono organizzare le loro amministrazioni in modo tale da garantire che tali leggi vengano rispettate nella pratica. Si devono effettuare gli investimenti richiesti, come ad esempio investimenti per il trattamento corretto dei rifiuti, e devono essere disponibili strumenti d'intervento nei casi in cui le azioni richieste non vengano eseguite, ad esempio nel caso dello smaltimento illegale dei rifiuti o della caccia illegale di specie selvatiche protette».
La comunicazione pubblicata oggi sottolinea «gli effetti positivi del diritto ambientale, dimostrando che prevenire i danni all'ambiente può costare molto meno di quanto, a lungo termine, costerebbe porvi rimedio. La normativa ambientale può apportare vantaggi all'industria: l'applicazione integrale della legislazione Ue in materia di rifiuti potrebbe ad esempio creare 400.000 nuovi posti di lavoro, con costi netti che ammonterebbero a 72 miliardi di euro in meno rispetto allo scenario alternativo di una mancata applicazione della normativa».
La comunicazione punta a rafforzare il dialogo «con i governi e con tutte le altre parti interessate riguardo al modo migliore di collaborare per conseguire un'applicazione più efficace del diritto dell'Unione, intensificando la raccolta e lo scambio delle conoscenze e promuovendo una più ampia partecipazione agli obiettivi ambientali da parte di tutti i cittadini». In particolare, delineerà «misure intese ad aiutare gli Stati membri a realizzare un approccio sistematico per la raccolta e la diffusione delle conoscenze, tra cui i modi per incoraggiare una maggiore capacità di risposta alle questioni ambientali».
Tra i suggerimenti per migliorare l'applicazione ci sono: ispezioni e sorveglianza più efficaci; criteri per il trattamento delle denunce dei cittadini da parte degli Stati membri; un accesso facilitato alla giustizia in materia ambientale; il sostegno alle reti europee di professionisti dell'ambiente. In caso di problemi, i responsabili dell'applicazione delle norme dovrebbero assumere impegni più chiari, con scadenze e parametri di riferimento concreti che possano essere valutati pubblicamente.
Il commissario Ue all'ambiente,Janez Potočnik, ha ricordato che «la normativa Ue non è un'invenzione di Bruxelles, ma è democraticamente adottata da tutti gli Stati membri e dal Parlamento, per il beneficio dei cittadini. L'ambiente è protetto da circa 200 atti normativi, che tuttavia troppo spesso non vengono correttamente applicati. Ciò non solo nuoce all'ambiente, ma mette a rischio la salute umana, causa incertezze per l'industria e compromette il mercato unico. Si tratta di costi che non possiamo permetterci in tempi di crisi».
E la Commissione ribadisce: «l'attuazione e l'applicazione della normativa ambientale Ue costituiscono un compito comune che compete alle autorità nazionali, regionali e locali. L'applicazione insufficiente è spesso aggravata dalla mancanza di informazioni precise sulle questioni ambientali. Le attività di monitoraggio non sono omogenee in tutta l'Europa, le informazioni che ne derivano possono essere parziali e obsolete e i dati utili pubblicati online non sono sufficienti. Disporre di informazioni migliori e più accessibili a livello nazionale, regionale e locale consentirebbe di individuare precocemente importanti problemi ambientali, risparmiando in questo modo sui costi a lungo termine. Una corretta applicazione implica un'azione di risposta efficace ai problemi ambientali effettivi o potenziali».

Il testo della Comunicazione della Commissione - Un'Europa dei risultati - applicazione del diritto comunitario può essere letto integralmente all'indirizzo:

 INFORMAZIONI .....  MOLTO UTILI DA CONOSCERE.
NE FAREMO TESORO

28 luglio 2011

1)DIRITTO AMBIENTALE. Voce ai cittadini: storica sentenza del TAR Piemonte 2)"Assalto del carbone sulla salute umana"

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SUI NOSTRI DIRITTI DI CITTADINI :UN PO' DI RASSICURANTE GIURISPRUDENZA AMBIENTALE

Tratto da Greennews.info

Voce ai cittadini: storica sentenza del TAR Piemonte

Con il commento dell’Avv. Gianluigi Ceruti (Studio Legale Ceruti) Greenews.info inaugura una serie di interventi di taglio giuridico da parte di esperti di diritto ambientale. In questa prima puntata viene esaminata un’importante sentenza del TAR Piemonte: il cittadino ha diritto di sapere puntualmente dalle amministrazioni pubbliche perché le sue osservazioni non sono state accolte. La partecipazione del cittadino e dei comitati ai procedimenti amministrativi, con memorie e documenti, trova dunque ampia applicazione nelle valutazioni ambientali e nelle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.
La sentenza n. 718/2011 del TAR Piemonte (Dott. Franco Bianchi, presidente, Dott. Ariberto Sabino Limongelli, estensore), pubblicata in questi ultimi giorni è una decisione che vorremmo definire esemplare perché pienamente rispettosa della funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la presentazione di osservazioni che, nel caso di mancato recepimento, debbono essere motivatamente controdedotte, nel provvedimento finale, dalla pubblica amministrazione procedente.

La sentenza in argomento si riferisce al caso di un cittadino che, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell’avvio di un procedimento amministrativo in materia di rideterminazione di un contributo, aveva prodotto osservazioni che non erano state valutate dal Ministero stesso.

Nel ricorso al TAR Piemonte l’interessato aveva chiesto l’annullamento del provvedimento finale – dichiarato poi dai giudici amministrativi- per violazione dell’art. 10 della legge 241 del 1990, norma in virtù della quale hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti – che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare (ove pertinenti all’oggetto del procedimento amministrativo) – i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che, per legge, debbono intervenirvi e ancora i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Nell’accogliere il ricorso la pronuncia del TAR ha annullato il provvedimento riconoscendolo illegittimo. Correttamente la sentenza rileva che “la funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all’azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della pubblica amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell’interesse pubblico. E se ciò non comporta che l’amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l’amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito della rituale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento (Consiglio Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280)”.

La possibilità di presentare osservazioni è prevista soprattutto nelle materie ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica: così, ad esempio, nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di formazione degli strumenti urbanistici.

Questa decisione del TAR Piemonte assume significativa rilevanza perché la partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione –principalmente con la presentazione di osservazioni, memorie scritte in genere e documenti – è uno dei pochi momenti in cui il cittadino può contribuire all’attività amministrativa.

Che la pubblica amministrazione debba valutare le osservazioni del cittadino e spiegare puntualmente – seppure sinteticamente – le ragioni del loro mancato accoglimento, è un’esigenza fondamentale di civiltà giuridica e di democrazia, non essendo sufficiente, né giuridicamente accettabile, che la risposta negativa alle osservazioni del privato si possa desumere solo indirettamente dal contesto del provvedimento finale, come alcune pronunce ancora ritengono.

Ogni decisione della giustizia amministrativa che si muova nella direzione della recente sentenza del TAR Piemonte rappresenta perciò una concreta, compiuta attuazione dello Stato di diritto e si colloca nel solco della Costituzione, la legge delle leggi che risveglia sempre più le coscienze degli italiani.

Gianluigi Ceruti *

* Avvocato esperto in diritto ambientale e in diritto urbanistico

Tratto da Greennews.info

Delitti contro l’ambiente: un’odissea all’italiana

Dopo l’intervento inaugurale dell’Avv.Gianluigi Ceruti prosegue, su Greenews.info, la serie di commenti giuridici sui temi caldi del diritto ambientale. Nella puntata di oggi pubblichiamo l’approfondimento scritto dall’Avv. Paola Balducci (Università del Salento)...in cui si racconta l’odissea per l’affermazione del diritto penale dell’ambiente in Italia.

Lo studio del diritto penale dell’ambiente riguarda quell’insieme di norme penali che rappresentano uno strumento di tutela contro i comportamenti pericolosi o dannosi per l’ambiente e potenzialmente lesivi del diritto alla salute dei cittadini. Non v’è, infatti, chi non veda i punti di contatto tra la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del benessere della collettività sotto il duplice profilo della protezione del diritto alla salute e del diritto all’integrità fisica delle persone.

Non è senza rilievo ricordare che, soprattutto negli ultimi anni, l’interesse verso l’ambiente e la sua preservazione per le generazioni future si sia progressivamente radicato nella coscienza sociale, fino al punto da rendersi auspicabile il rafforzamento della tutela penale di tale bene giuridico.

Nella legislazione italiana la tutela dell’ambiente è stata sempre disseminata (ed in parte lo è tuttora) in numerose leggi speciali, ciascuna volta a reprimere fenomeni specifici di aggressione all’ l’acqua, all’aria, al suolo, al sottosuolo, al paesaggio. Più ardua diventa la ricerca se si persegue l’obiettivo di trovare una norma che si occupi espressamente della tutela dell’ambiente nella sua genericità ed unità. Sino all’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) non esisteva, infatti, nel nostro ordinamento alcuna definizione legislativa, neppure a livello di legge costituzionale, del concetto giuridico di ambiente e anche oggi le definizioni del cosiddetto. Testo Unico Ambientale, sono alquanto parziali.

Anche nella nostra Costituzione manca un esplicito richiamo al concetto di ambiente – richiamandosi genericamente i principi contenuti negli artt. 2, 9 e 32. Il primo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità; il secondo riguarda la tutela del paesaggio; l’ultimo, infine, riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo.

In particolare, l’elaborazione giurisprudenziale, sia costituzionale che ordinaria, ha portato, da un lato, a riconoscere e garantire l’ambiente – non come valore in sé, ma come bene strumentale per la protezione di un bene finale - all’interno dell’art. 32 della Costituzione, che identifica la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività.......

In questo contesto, particolare importanza riveste la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: per la prima volta, infatti, un atto comunitario ha posto espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati membri, imponendo entro dicembre del 2010 (termine peraltro disatteso) di sanzionare con “sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”, una nutrita serie di condotte offensive dell’ambiente, distinte in 8 gruppi, in base alla tipologia di aggressione (sostanze o radiazioni ionizzanti, deposito di rifiuti), al suo oggetto (animali selvatici protetti, habitat naturali) e alle sue conseguenze (decessi, lesioni gravi, danni rilevanti alla qualità dell’aria).

Leggi tutto su Greennews.info

Poala Balducci*

* Avvocato e docente dell’Università del Salento

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Tratto da Phisycians for social Responsability

"Assalto del carbone sulla salute umana"

I PHISYCIANS FOR SOCIAL RESPONSABILTY hanno pubblicato un rivoluzionario rapporto medico, "Assalto del carbone sulla salute umana", che lancia un nuovo sguardo sull'impatto devastante di carbone sul corpo umano.
La combustione del carbone genera emissioni di mercurio, polveri, ossidi di azoto, biossido di zolfo, e decine di altre sostanze riconosciute come pericolose per la salute umana.
Questa relazione prende in esame il danno cumulativo inflitta da tali inquinanti su tre sistemi principali organi del corpo: il sistema respiratorio, il sistema cardiovascolare e del sistema nervoso. La relazione esamina anche il contributo del carbone al riscaldamento globale, e le implicazioni per la salute del riscaldamento globale.Leggi tutto
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Leggi su Il Corriere del Veneto

La sfida degli ambientalisti all’Enel:«Su Porto Tolle sarà guerra totale»

Le associazioni ecologiste: impugneremo tutte le norme, ricorsi anche all’Ue.Leggi Qui

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Tratto da La Repubblica

West Coast, pugno duro contro il carbone

Giro di vite contro le centrali a carbone su tutta la West Coast. Entra in vigore una nuova normativa che impone pesanti controlli e limitazioni su tutte le centrali a carbone, una riforma legata all’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria nei 156 parchi nazionali. Un caso di riforma che si auto-finanzia: i costi per le centrali sono 1,5 miliardi ma la riduzione dei danni avrà benefici per 8 miliardi.
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UNITI PER LA SALUTE: BENZENE SOTTO LA LENTE DEL CITTADINO

Per essere sempre informati sui monitoraggi ambientali .......riportiamo alcuni valori relativi al BENZENE del 27 luglio DELLA CENTRALINA DI VADO LIGURE , gli ultimi attualmente in rete sempre tratti da
Ambiente in Liguria BENZENE A VADO LIGURE

Sulla Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente leggiamo :

"Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo ed è impossibile individuare un limite al di sotto del quale non vi siano rischi per la salute umana".

CHI DI COMPETENZA DOVREBBE CONTROLLARE E VERIFICARE LA FONTE DA CUI DERIVANO TALI LIVELLI DI BENZENE PER TUTELARE E FAR SENTIRE TUTELATI I CITTADINI ED I BAMBINI CHE VIVONO........SU QUESTO TERRITORIO.GRAZIE .


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27/07/2011 19:0027/07/2011 20:00 5.1

27/07/2011 20:0027/07/2011 21:00 7.0

27/07/2011 21:0027/07/2011 22:00 7.6

27/07/2011 22:0027/07/2011 23:00 4.1

27/07/2011 23:0028/07/2011 00:00 7.4


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Tratto da Noalcarbone

Un altro esempio di rinnovabili che funzionano

Interessante articolo da basilic.it, ottima notizia.
La mia domanda è: perchè questa notizia non l’ho trovata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico o sentita al telegiornale delle 20:00?

"Un ambizioso progetto basato su fonti rinnovabili (ad emissioni ZERO, ma per davvero) sta per essere messo in cantiere nel deserto dell’Arizona. EnviroMission, questo è il nome dell’azienda australiana realizzatrice del progetto, alla cui base c’è un concetto vecchio come l’ uomo, la serra.

Per capirci meglio: siete mai entrati in una serra? In inverno quando fuori gela, dentro la serra fa caldino, in estate quando fuori è caldo, la serra diventa un forno (ed infatti le serre in estate hanno i lati aperti). Ora pensate a quando in inverno i vostri nonni andavano a fumare vicino al caminetto per non impuzzolentire tutta casa: il motivo era semplice, la cappa del camino aspirava il fumo, sia perché il fumo è caldo, dunque sale verso l’alto, sia perché la lunghezza dello scarico del camino crea un effetto “aspiratore”.

Bene, ora torniamo in Arizona, costruiamo una serra galattica, grande più di 100 campi da calcio e mettiamo al centro della serra un camino alto 800 metri…

Accadrà la seguente cosa: nella serra si creeranno temperature elevatissime con aria calda che tenderà a salire verso l’alto, il camino di 800 metri, creerà un effetto “aspiratore” gigantesco, che favorirà la salita di queste masse di aria bollente verso l’uscita del camino. Alla base del camino verranno posizionate delle turbine che genereranno energia sfruttando il vento caldo che verrà aspirato dal “camino”.
Semplice no??


Il costo dell’opera sarà di 750 milioni di dollari, (circa mezzo miliardo di euro) che saranno ripagati con appena 11 anni di produzione, mentre si stima che l’impianto funzioni per 80 anni….dunque 70 anni di produzione a costi praticamene zero (a parte una piccolissima quota parte manutentiva).

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Noalcarbone

08 maggio 2011

1) Udienza d’appello contro il decreto di VIA per la riconversione a carbone di Porto Tolle 2)Voto del 12-13 giugno, io scelgo il mio futuro...

DOMANI MARTEDI' 10 MAGGIO Udienza d’appello contro il decreto di VIA che ha autorizzato la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle.

Riceviamo dall' amico Giorgio Crepaldi dei Cittadini Liberi di Porto Tolle


Vi informo che martedì 10 maggio, presso il Tribunale del Consiglio di Stato a Roma, si svolgerà l'udienza d’appello contro il decreto di VIA che ha autorizzato la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle, la discussione è prevista per le ore 11,00 nell'aula della sezione VI (sesta), il tribunale si trova in p.zza Capo di Ferro n.13.


La vicenda della centrale di Porto Tolle ha recentemente conosciuto un passaggio fondamentale, quello della sentenza della Corte di Cassazione, la cui motivazione è stata depositata il 27 aprile scorso, con essa, si conclude la vicenda processuale dell'inquinamento della centrale Enel di Porto Tolle alimentata ad olio combustibile dal 1980 al 2006 (anno di dismissione coinciso con la condanna in primo grado per i danni causati alla popolazione e all’ambiente), ovviamente gli argomenti di rilevanza nazionale non mancano: proprio in merito alla recente sentenza, risulta importante il passaggio dedicato alla responsabilità degli ex amministratori delegati Tatò e Scaroni in ragione dell'anomalia della centrale stessa collocata nel cuore del Delta del Po, sito di rilevanza ambientale unica (ZPS tra i più importanti d'Europa), inoltre, l'indagine penale in corso sulla procedura di VIA positiva al carbone, con tanto di ispezione decisa dal Ministro Alfano negli uffici della Procura di Rovigo, su sollecitazione di Violante che sostiene l’esistenza di azioni di intimidazione dei magistrati rodigini alla commissione VIA per scongiurare l’approvazione definitiva del progetto, ancora, l'assurdità di fare una centrale a carbone anziché a gas davanti al più grande rigassificatore marino del mondo (capacità di fornitura alla rete nazionale di 8 miliardi di gas/anno ), dal 1997 la legge istitutiva del parco regionale all’art.30 impone che, in tutti i comuni del parco, la produzione di energia sia ottenuta con l’impiego di combustibili con minor o uguale impatto rispetto al gas-metano, norma affossata con un repentino inserimento dal famoso art.5 bis al d.lgs 5/2009, convertito in legge n.33/2009.

Giorgio Crepaldi

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Tratto da Ecologiae

Voto il 12-13 giugno, io scelgo il mio futuro


Comprendere i temi referendari e formarsi una posizione a riguardo. Nasce con l’ambiziosa mission di offrire un’informazione imparziale sui quesiti, facendo breccia nel torpore ideologico che offusca l’opinione pubblica, il sito voto il12giugno.it.

Una sorta di guida non pilotata al voto divisa in quattro sezioni. La prima suona come un invito: Votare. Vi si sottolinea l’espressione del voto come diritto attivo della cittadinanza oltre che fornire utili informazioni sulle modalità di voto: come votare dall’Italia, dall’estero, dove richiedere la tessera elettorale in caso di smarrimento… inoltre si delinea la necessità di coinvolgere un maggior numero di persone possibili all’esercizio del voto, a prescindere dalla propensione al sì piuttosto che al no di ciascuno.

I quesiti posti nel referendum del 12 e 13 giugno sono molto sensibili, vicini a tutti noi e condizioneranno sicuramente il nostro futuro, quello dei nostri figli e delle future generazioni. Pensiamo dunque sia importantissimo effettuare una scelta, influire sulle decisioni, far sapere ai politici la nostra opinione, decidere se sia giusto o sbagliato il ritorno al nucleare, la privatizzazione dell’acqua ed il legittimo impedimento, spiega il promotore (un cittadino comune), invitando gli italiani alle urne.

Le altre tre sezioni, Acqua, Nucleare, Impedimento, vertono intorno ai quesiti, i veri protagonisti del dibattito infuocato di questi ultimi mesi.....
Per ogni argomento si riportano dati, informazioni utili, i quesiti stessi, i pareri discordi degli esperti. Per fare solo un esempio, nella sezione Nucleare trovano spazio Chicco Testa, presidente del Forum Nucleare Italiano, accanito pro-atomo che punta il dito piuttosto contro i fossili, ed il fisico Carlo Rubbia che sappiamo fervente sostenitore delle energie rinnovabili pulite e contrario all’energia nucleare. Energia nucleare che non considera poi così determinante nel bilancio energetico mondiale e che reputa ormai obsoleta nonché insidiosa, oltre che per la sicurezza delle centrali, anche per lo smaltimento delle scorie.

Per saperne di più www.votoil12giugno.it

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Tratto da facebook
Una testimonianza del silenzio sui referendum di Mariachiara Alberton

Ciao a tutti,

confermo la necessità di questo passaparola, aggiungendo che si tratta di informazione per ri-affermare i diritti costituzionalmente garantiti . Il dramma è che sembra la maggior parte della popolazione non sia consapevole di quanto sta avvenendo.

Quello che Vi porto è solo un piccolo esempio. Sono una ricercatrice, mi occupo di diritto ambientale e di risorse idriche. Ieri mattina dovevo intervenire ad un programma RADIO RAI (programmato ormai da due settimane) per parlare del referendum sulla privatizzazione dell'acqua e chiarirne meglio le implicazioni giuridiche.

E' arrivata una circolare interna RAI alle 8 di ieri mattina che ha vietato con effetti immediati a qualunque programma della RAI di toccare l'argomento fino a giugno (12-13 giugno quando si terrà il referendum), quindi il programma è saltato e il mio intervento pure.

Questo è un piccolo esempio delle modalità con cui "il servizio pubblico" viene messo a tacere e di come si boicotti pesantemente la possibilità dei cittadini di essere informati e di intervenire (secondo gli strumenti garantiti dalla Costituzione) nella gestione della res publica. Di fronte a questa ennesima manifestazione di un potere esecutivo assoluto che calpesta non solo quotidianamente le altre istituzioni, ma anche il popolo italiano di cui invece si fregia di esser voce ed espressione, occorre riappropriarci della nostra voce prima di perderla definitivamente.

Il referendum è evidentemente anche questo!

I referendum del 12-13 giugno 2011: note informative per chi vuole informarsi e fare informazione

Mariachiara Alberton